Risoluzione n. 13 del 18/01/2008
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL’Agenzia chiarisce che, ai fini del test di operatività ex art. 30, comma 1, L. 724/1994, devono essere considerati i componenti che avrebbero dovuto essere correttamente iscritti nel conto economico, indipendentemente dalla classificazione contabile adottata in origine. Nel caso dei titoli, per i ricavi effettivi rileva il solo provento finanziario (e non l’intero corrispettivo di vendita) se i titoli sono contabilizzati tra i proventi finanziari; i dati 2004 e 2005 vanno quindi coerentemente riclassificati anche ai fini del triennio di verifica 2006. Eventuali errori nelle dichiarazioni precedenti possono essere sanati con dichiarazioni integrative.
Società di comodo e test di operatività: rilevanza della riclassificazione contabile dei titoli
Società di comodo e test di operatività: trattamento contabile dei titoli
La risoluzione affronta il caso di una società immobiliare che, in via residuale, negozia titoli mobiliari investendo la liquidità eccedente. Il tema riguarda la corretta determinazione dei ricavi effettivi e presunti ai fini del test di operatività previsto dall’articolo 30, comma 1, della legge n. 724 del 1994, con particolare attenzione alla riclassificazione contabile dei titoli nei bilanci 2004, 2005 e 2006.
Fatti rappresentati nell’istanza
La società istante svolge attività di acquisto, vendita, ristrutturazione e gestione di immobili e, in via residuale, effettua operazioni su titoli. Negli esercizi 2004 e 2005:
- i titoli erano iscritti nello stato patrimoniale tra le attività circolanti;
- nel conto economico gli acquisti di titoli venivano rilevati in un conto "acquisto titoli" ricondotto alla voce B6;
- le vendite di titoli venivano rilevate in un conto "vendita titoli" ricondotto alla voce A5.
Nella compilazione del prospetto “Verifica dell’operatività e determinazione del reddito imponibile minimo” per i periodi 2004 e 2005, la società aveva:
- indicato i titoli detenuti nella voce “titoli e crediti” per il calcolo del reddito presunto;
- incluso tra i ricavi effettivi i corrispettivi derivanti dalla vendita dei titoli e un importo riferito all’incremento delle rimanenze, pur essendo i titoli classificati nello stato patrimoniale tra le attività finanziarie e non tra le rimanenze.
Nel bilancio 2006 la società ha ritenuto errata la precedente classificazione, perché solo parzialmente conforme alla disciplina civilistica e ai principi contabili OIC, e ha quindi:
- riclassificato i proventi e le perdite da negoziazione titoli tra i proventi e oneri finanziari, classe C del conto economico;
- riclassificato anche i dati 2005 per garantire la comparabilità;
- fornito in nota integrativa le informazioni necessarie.
La questione posta riguarda se tale modifica debba incidere sul test di operatività e in che misura, soprattutto perché l’utilizzo dei dati riclassificati potrebbe far risultare la società non operativa per il 2006.
Quesito della società
La società chiede se, nella dichiarazione dei redditi 2006 (modello Unico 2007), ai fini della compilazione del prospetto di verifica dell’operatività, debbano essere riportati anche i dati 2004 e 2005 riclassificati secondo la nuova impostazione adottata nel 2006, indicando tra i ricavi effettivi il solo differenziale positivo derivante dalla negoziazione dei titoli anziché l’intero corrispettivo di vendita.
Soluzione interpretativa proposta dalla società
Secondo l’istante, per compilare correttamente il prospetto del modello Unico 2007 occorrerebbe uniformare i dati di bilancio 2004 e 2005 alla contabilizzazione adottata nel 2006. Di conseguenza, nei “ricavi effettivi” dovrebbero confluire:
- i ricavi da affitti;
- i proventi finanziari maturati sui titoli;
- il differenziale positivo derivante dalla negoziazione dei titoli.
Quadro normativo e criteri generali richiamati dall’Agenzia
L’Agenzia ricorda che, in base all’articolo 30, comma 1, della legge n. 724/1994, come modificato dall’articolo 1, comma 109, della legge finanziaria 2007, una società è non operativa quando non supera il test di operatività, cioè quando i ricavi, gli incrementi di rimanenze e i proventi ordinari imputati a conto economico risultano inferiori ai ricavi figurativi determinati applicando coefficienti agli asset patrimoniali individuati dalla norma.
In particolare:
- i ricavi presunti si calcolano sui valori medi dell’ultimo triennio di titoli e assimilati, immobili e altre immobilizzazioni, applicando i coefficienti normativamente previsti;
- i ricavi effettivi si determinano considerando ricavi, incrementi di rimanenze e proventi, esclusi quelli straordinari, risultanti dal conto economico e assunti sulla base della media dell’esercizio e dei due precedenti.
La circolare n. 25 del 4 maggio 2007 viene richiamata per precisare che, ai fini dei ricavi effettivi, rilevano:
- le voci A1 e A5 per i ricavi;
- le variazioni positive delle voci A2, A3 e B11 per gli incrementi di rimanenze;
- le voci C15 e C16 per gli altri proventi.
Chiarimenti sull’incidenza della corretta classificazione contabile
L’Agenzia precisa che il richiamo alle voci del conto economico presuppone un bilancio redatto secondo le disposizioni civilistiche e i principi contabili. Se la contabilità non è stata impostata correttamente, il contribuente deve comunque considerare i componenti che avrebbero dovuto essere esposti nelle corrette voci di conto economico, indipendentemente dalla classificazione effettivamente adottata.
Nel caso esaminato:
- la contabilizzazione degli acquisti di titoli in un conto ricondotto alla voce B6 non è coerente con i principi di redazione del bilancio;
- anche un eventuale incremento di rimanenze titoli non assume rilevanza nel test;
- tra le voci A5 non rientrano le plusvalenze da alienazione di titoli, partecipazioni o altre attività finanziarie, che se ordinarie vanno imputate alle voci C15 o C16.
Risposta dell’Agenzia: criterio da adottare per i titoli
Poiché nel bilancio 2006 la società ha correttamente riclassificato i proventi derivanti dalla negoziazione dei titoli nella voce C16, la verifica del test di operatività deve essere svolta considerando, per tali operazioni, soltanto l’importo del provento finanziario, e non l’intero corrispettivo di vendita.
Questo criterio deve essere applicato:
- per il periodo d’imposta 2006;
- e anche per gli esercizi 2004 e 2005, ai fini della determinazione delle medie del triennio.
Pertanto, la società deve ricostruire i dati 2004 e 2005 coerentemente con la corretta classificazione civilistica e contabile, anche se nelle precedenti dichiarazioni erano stati indicati valori non coerenti con tale impostazione.
Effetti sui precedenti anni d’imposta
L’Agenzia sottolinea che, anche nelle dichiarazioni 2004 e 2005, i proventi da partecipazione avrebbero dovuto concorrere ai “ricavi effettivi” secondo il criterio corretto sopra richiamato. Ciò significa che i test compilati in passato sulla base di dati non coerenti con i principi contabili corretti potrebbero aver prodotto risultati diversi da quelli effettivamente spettanti.
Regolarizzazione delle irregolarità pregresse
Le irregolarità commesse nelle dichiarazioni precedenti possono essere sanate mediante dichiarazioni integrative, ai sensi dell’articolo 2, comma 8, del DPR n. 322 del 1998. L’integrazione è ammessa, salvo sanzioni, entro i termini di accertamento, indicati nella risoluzione come il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di riferimento della dichiarazione.
Conclusione operativa
La risoluzione afferma, in sostanza, che nel test di operatività conta la sostanza economica e la corretta imputazione civilistico-contabile dei componenti, non la mera classificazione originariamente utilizzata in bilancio. Per i titoli negoziati dalla società, ai fini dei ricavi effettivi deve essere considerato il provento finanziario effettivo e non il totale del prezzo di vendita, con applicazione coerente anche ai dati storici 2004 e 2005. Le eventuali difformità delle precedenti dichiarazioni possono essere regolarizzate con dichiarazioni integrative.
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