Risoluzione n. 7 del 9/01/2008
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa risoluzione chiarisce che le provvigioni corrisposte a una società italiana da un committente di Hong Kong, in base a un contratto di agenzia con rappresentanza, non sono territorialmente rilevanti in Italia ai fini IVA, poiché l’operazione principale si considera effettuata fuori dal territorio nazionale. La soluzione proposta dal contribuente viene quindi sostanzialmente confermata per le vendite a clienti italiani, comunitari ed extracomunitari.
IVA sulle provvigioni di intermediazione di ALFA Srl per vendite di BETA Limited
IVA sulle provvigioni di intermediazione rese da ALFA Srl per BETA Limited
La risoluzione esamina il trattamento IVA delle provvigioni dovute da BETA Limited, società con sede a Hong Kong, ad ALFA Srl, società residente in Italia, nell’ambito di un contratto di agenzia finalizzato alla promozione e raccolta ordini per la vendita di prodotti, principalmente giocattoli e articoli in plastica, in Europa. Il chiarimento riguarda la territorialità delle prestazioni di intermediazione con riferimento a tre tipologie di vendite: a clienti italiani, comunitari ed extracomunitari.
Quesito e fattispecie contrattuale
Le parti hanno stipulato un contratto d’agenzia in base al quale ALFA Srl promuove gli affari del mandante BETA Limited, sollecita i clienti e li indirizza al mandante. Il contratto prevede inoltre che l’agente possa agire in nome del mandante e raccogliere gli ordini da trasmettere entro 15 giorni.
Il quesito posto riguarda l’applicazione dell’IVA alle provvigioni corrisposte da BETA a ALFA Srl in relazione alle vendite concluse verso:
- clienti italiani;
- clienti comunitari;
- clienti europei non comunitari.
Soluzione proposta dal contribuente
La società istante sostiene che le prestazioni di intermediazione non siano effettuate nel territorio dello Stato nei tre casi considerati, richiamando:
- l’art. 7, quarto comma, lettera f-quinquies, del DPR 26 ottobre 1972, n. 633, per le vendite a clienti italiani ed extracomunitari, poiché il committente non è soggetto passivo né in Italia né in altro Stato membro UE;
- l’art. 40, comma 8, del DL 30 agosto 1993, n. 331, convertito dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, per le vendite a clienti comunitari, poiché il committente non è soggetto passivo nel territorio dello Stato.
Inquadramento normativo richiamato dall’Agenzia
L’Agenzia richiama l’art. 7, quarto comma, lett. f-quinquies, del DPR n. 633 del 1972, in conformità all’art. 44 della Direttiva 2006/112/CE, che disciplina le nuove regole di territorialità per le prestazioni di intermediazione a decorrere dal 1° gennaio 2007.
Viene precisato che, in linea generale, le intermediazioni rese da un soggetto che agisce in nome e per conto di terzi sono soggette a IVA in Italia quando in Italia è effettuata l’operazione principale cui l’intermediazione si riferisce. Se però il committente è un soggetto passivo identificato in un altro Stato membro dell’Unione Europea, la prestazione si considera territorialmente rilevante in quel Paese; se invece il destinatario è soggetto passivo identificato ai fini IVA in Italia, la prestazione è effettuata in Italia.
La risoluzione evidenzia che il nuovo criterio collega la territorialità dell’intermediazione al trattamento territoriale dell’operazione principale, risultando più aderente alla realtà economica rispetto al regime precedente basato sul domicilio, residenza o stabile organizzazione in Italia del prestatore.
Valutazione del contratto e qualificazione dell’attività
Dall’esame delle clausole contrattuali, l’Agenzia rileva che:
- l’agente deve compiere ogni sforzo per promuovere gli affari del mandante in Europa, sollecitare i clienti e presentarli al mandante;
- l’agente può agire in nome del mandante e raccogliere ordini da trasmettere entro 15 giorni.
Sulla base di tali elementi, l’attività viene ricondotta a quella di un mandatario con rappresentanza, poiché gli effetti dell’azione dell’agente si producono direttamente in capo al committente, soggetto stabilito in un Paese terzo.
Esito sul trattamento IVA
Poiché le prestazioni di intermediazione riguardano cessioni di beni che si considerano effettuate nel luogo in cui i beni si trovano materialmente al momento della cessione, e dunque fuori dal territorio nazionale, l’Agenzia conclude che tali prestazioni non sono territorialmente rilevanti in Italia ai fini IVA.
In sostanza, la risposta conferma che le provvigioni percepite da ALFA Srl per l’attività svolta in favore di BETA Limited non sono assoggettate a IVA in Italia per le vendite considerate nel quesito, in quanto l’operazione principale cui l’intermediazione si riferisce è realizzata fuori dal territorio dello Stato.
Riferimento procedurale
La risposta è resa ai sensi dell’art. 4, comma 1, ultimo periodo, del DM 26 aprile 2001, n. 209, in relazione all’istanza di interpello presentata alla Direzione Regionale competente.
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