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Risoluzione

Risoluzione n. 12 del 18/01/2008

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La società chiede il riesame di un interpello sulla non imponibilità IVA delle somministrazioni di alimenti e bevande rese in una base US Navy. L’Agenzia conclude che il servizio è reso direttamente al personale e alle famiglie, non al Comando militare, e quindi è imponibile IVA al 10%, mentre solo alcune prestazioni strutturali connesse all’attività potrebbero rientrare nel regime di non imponibilità.

Interpello su IVA per somministrazione in base US Navy: esclusa la non imponibilità ex art. 72 e applicata IVA 10%

Interpello sull’IVA per servizi di ristorazione nella base US Navy

Il documento reca la risposta dell’Agenzia delle Entrate a un’istanza di riesame di interpello presentata dalla società ALFA. L’oggetto riguarda l’applicabilità del regime di non imponibilità IVA di cui all’articolo 72, terzo comma, n. 2), del D.P.R. n. 633 del 1972 alle prestazioni di somministrazione di alimenti e bevande svolte all’interno di una base US Navy in Italia.

Quadro del quesito

La società istante chiede se le prestazioni rese all’interno della base aeronavale, rivolte esclusivamente ai militari statunitensi e ai loro familiari, possano essere considerate non imponibili IVA. L’attività è svolta in forza di un contratto di licenza stipulato con il Navy Exchange Service Command (Nex Com), organismo del Comando della Marina statunitense incaricato della gestione dei servizi destinati ai militari e alle loro famiglie nelle basi US Navy presenti sul territorio italiano.

Soluzione interpretativa proposta dal contribuente

La società sostiene che le prestazioni debbano essere trattate come non imponibili ai sensi dell’articolo 72, terzo comma, n. 2), del D.P.R. n. 633/1972, in quanto rese nei confronti del Nex Com. A sostegno della tesi viene richiamato anche un parere del Department of the Navy, secondo cui sarebbero presenti i presupposti per la non applicazione dell’IVA.

Quadro normativo richiamato dall’Agenzia

L’Agenzia ricorda che l’articolo 72, terzo comma, n. 2), del D.P.R. n. 633/1972 considera non imponibili ai fini IVA le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dei quartieri generali militari internazionali e degli organismi sussidiari installati in esecuzione del Trattato del Nord Atlantico, nell’esercizio delle loro funzioni istituzionali.

Viene inoltre richiamato l’articolo 66, comma 21, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, che chiarisce in via interpretativa l’ambito delle operazioni non imponibili. In tale ambito rientrano anche:

  • le somministrazioni di acqua ed energia;
  • le cessioni di beni e le prestazioni di servizi relative agli alloggi;
  • purché siano necessarie all’espletamento delle funzioni istituzionali degli enti interessati;
  • anche se rese nei confronti del personale dipendente di tali enti;
  • sempre che i relativi oneri siano riconosciuti dagli enti medesimi a proprio carico.

Valutazione dei fatti e contenuto del contratto

Dalla documentazione esaminata, in particolare dal contratto stipulato tra Nex Com e la società BETA, cui è subentrata la società istante, emerge che il Nex Com concede una licenza non esclusiva per la gestione del servizio di ristoro all’interno della base militare. Il licenziatario, per contro, si impegna a fornire equipaggiamento, forniture, alimenti e manodopera, riconoscendo al Nex Com una provvigione commisurata agli incassi.

Il contratto prevede inoltre che il soggetto aggiudicatario della concessione debba:

  • fornire l’equipaggiamento necessario;
  • fornire beni, alimenti e manodopera per l’esecuzione della concessione;
  • osservare le procedure operative standard di franchigia;
  • disporre di tutte le forniture necessarie;
  • svolgere l’esercizio della concessione con il proprio personale, equipaggiamento e attrezzature;
  • curare vendite, servizi e altre funzioni necessarie con il proprio personale e i propri mezzi.

Motivi del diniego della non imponibilità

L’Agenzia evidenzia che, sebbene Nex Com sia qualificato come organo istituzionale del Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti e sia descritto come parte integrante del Comando Unificato delle Forze Armate statunitensi in Europa, nel caso concreto le prestazioni di somministrazione non sono rese al Comando militare come destinatario effettivo del servizio.

Secondo l’Amministrazione finanziaria:

  • il corrispettivo è posto a carico dei singoli fruitori del servizio, cioè il personale dipendente della base e i loro familiari;
  • il pagamento avviene direttamente da parte dei clienti;
  • le somme incassate sono solo temporaneamente depositate presso il Nex Com prima del trasferimento all’impresa, al netto della provvigione;
  • quindi la prestazione non è sostenuta economicamente dall’Ente militare, come richiesto per il regime di non imponibilità.

Distinzione tra prestazioni strutturali e somministrazioni

L’Agenzia ammette che talune prestazioni connesse alla realizzazione, modifica o gestione delle strutture ricettive necessarie allo svolgimento del servizio di ristorazione potrebbero, in linea di principio, rientrare nel regime di non imponibilità ex articolo 72, in quanto rese direttamente nei confronti del Comando militare e sostenute dall’Ente medesimo.

Tuttavia, le somministrazioni di alimenti e bevande oggetto del contratto sono qualificate come operazioni imponibili, da assoggettare a IVA nella misura del 10%, ai sensi della Tabella A, parte III, n. 121, allegata al D.P.R. n. 633/1972.

Esito della risposta

La risposta dell’Agenzia, resa ai sensi dell’articolo 4, comma 1, del D.M. 26 aprile 2001, n. 29, conferma quindi la non applicabilità del regime di non imponibilità IVA alle somministrazioni di alimenti e bevande effettuate dalla società istante all’interno della base US Navy. L’operazione deve essere trattata come imponibile con aliquota IVA del 10%.

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