Cassazione Civile, Ordinanza n. 30965/2025 del 26/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (committente)
La controversia
Una società committente aveva convenuto in giudizio la società appaltatrice per ottenere l'accertamento del valore delle opere eseguite nell'ambito di un appalto per la costruzione di tre palazzine, oltre al pagamento di canoni insoluti per il noleggio di una gru e al risarcimento dei danni da inesatto adempimento. L'appaltatrice, costituitasi, aveva chiesto il rigetto delle domande avverse e, in via riconvenzionale, il pagamento del saldo che assumeva ancora dovuto in relazione ai lavori effettivamente eseguiti e fatturati. Dopo il fallimento dell'appaltatrice e la riassunzione del giudizio, il Tribunale aveva dichiarato improcedibili sia la domanda principale sia le riconvenzionali; la Corte d'appello aveva respinto l'appello principale del fallimento e ritenuto assorbito quello incidentale condizionato della committente. In cassazione il fallimento aveva proposto due motivi, ma prima della decisione ha depositato atto di rinuncia al ricorso, cui la controparte ha aderito chiedendo la compensazione delle spese.
La decisione
Il giudizio di cassazione è stato dichiarato estinto per rinuncia al ricorso, con adesione della parte resistente. La Corte ha inoltre dichiarato l'inefficacia del ricorso incidentale condizionato ai sensi dell'art. 334 c.p.c. e ha escluso ogni statuizione sulle spese. Ha precisato che non è dovuto il raddoppio del contributo unificato, perché l'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002 non si applica nei casi di rinuncia al ricorso per cassazione, essendo norma di stretta interpretazione riferita solo a rigetto, inammissibilità o improcedibilità.
Norme richiamate
art. 334 c.p.c.
Il ricorso incidentale condizionato resta inefficace quando il giudizio di cassazione si estingue per rinuncia al ricorso principale.
art. 391, comma 4, c.p.c.
In caso di estinzione del giudizio di cassazione per rinuncia, non si provvede sulle spese quando ricorrono le condizioni indicate dalla norma e vi sia adesione alla rinuncia.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
Il raddoppio del contributo unificato non si applica alla rinuncia al ricorso per cassazione; la disposizione, di natura eccezionale e lato sensu sanzionatoria, è di stretta interpretazione e vale solo per rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, quando sia accettata dalla controparte, determina l'estinzione del giudizio di legittimità.
- L'estinzione del processo di cassazione travolge il ricorso incidentale condizionato, che diviene inefficace.
- Il raddoppio del contributo unificato previsto per le impugnazioni respinte o dichiarate inammissibili o improcedibili non si estende al caso di rinuncia al ricorso per cassazione, perché la norma è di stretta interpretazione.
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