Regolamento (UE) 2025/625
Regolamento di esecuzione (UE) 2025/625 della Commissione, del 28 marzo 2025, che stabilisce, in conformità al regolamento (UE) 2024/573 del Parlamento europeo e del Consiglio, i requisiti minimi per i certificati per le persone fisiche e giuridiche e le condizioni per il riconoscimento reciproco di tali certificati per quanto riguarda le apparecchiature fisse di protezione antincendio contenenti taluni gas fluorurati a effetto serra o pertinenti alternative e che abroga il regolamento (CE) n. 304/2008 della Commissione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna il quadro di certificazione per chi opera sulle apparecchiature fisse di protezione antincendio contenenti gas fluorurati a effetto serra o alcune alternative pertinenti. Definisce i requisiti minimi per le competenze da verificare, le modalità di rilascio dei certificati per persone fisiche e giuridiche, nonché le condizioni per il riconoscimento reciproco tra Stati membri. Abroga il regolamento (CE) n. 304/2008 e allinea la disciplina al regolamento (UE) 2024/573.
Requisiti minimi per la certificazione delle persone fisiche e giuridiche e per il riconoscimento reciproco dei certificati relativi alle apparecchiature fisse di protezione antincendio contenenti taluni gas fluorurati a effetto serra o alternative, con abrogazione del regolamento (CE) n. 304/2008.
Ambito di applicazione
Si applica alle persone fisiche che svolgono installazione, riparazione, manutenzione, assistenza, smantellamento, controlli delle perdite e recupero di gas fluorurati a effetto serra nelle apparecchiature fisse di protezione antincendio contenenti i gas elencati negli allegati I e II, sezione 1, del regolamento (UE) 2024/573, nonché alle persone giuridiche che svolgono per conto terzi installazione, riparazione, manutenzione, assistenza o smantellamento di tali apparecchiature. Non si applica alle attività di fabbricazione svolte presso il sito del fabbricante. Rileva nell’ambito del SEE e si applica direttamente negli Stati membri dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione.
Regolamento di esecuzione (UE) 2025/625 – certificazione per le apparecchiature fisse di protezione antincendio contenenti gas fluorurati
Il regolamento attua l’articolo 10 del regolamento (UE) 2024/573 e aggiorna il regime di certificazione per le persone fisiche e giuridiche che operano su apparecchiature fisse di protezione antincendio contenenti taluni gas fluorurati a effetto serra o alternative pertinenti. La finalità è assicurare competenze adeguate, manipolazione sicura, prevenzione di scarichi e perdite, nonché un sistema uniforme di riconoscimento reciproco dei certificati nell’Unione.
Ambito di applicazione
La disciplina riguarda le persone fisiche che svolgono installazione, riparazione, manutenzione, assistenza, smantellamento, controllo delle perdite e recupero di gas fluorurati da apparecchiature fisse di protezione antincendio contenenti i gas elencati negli allegati I e II, sezione 1, del regolamento (UE) 2024/573. Si applica anche alle persone giuridiche che svolgono per altri soggetti installazione, riparazione, manutenzione, assistenza o smantellamento di tali apparecchiature.
Sono espressamente ricomprese anche alcune sostanze alternative: perfluoro(2-metil-3-pentanone), trifluoroiodometano (ioduro di trifluorometile) e 2-bromo-3,3,3-trifluoro-1-propene (2-BTP). Restano fuori dal campo di applicazione le attività di fabbricazione svolte presso il sito del fabbricante.
Certificazione delle persone fisiche
Le persone fisiche devono essere in possesso del certificato previsto dall’articolo 3. Il certificato è rilasciato da un organismo di certificazione dopo il superamento di un esame teorico e pratico organizzato da un organismo di valutazione, che verifica il possesso delle competenze minime dell’allegato I.
Il certificato deve contenere almeno:
- nome dell’organismo di certificazione e del titolare;
- numero di certificato ed eventuale data di scadenza;
- attività autorizzate;
- data di rilascio e firma del rilasciante.
Gli Stati membri possono prevedere una dispensa dall’esame per chi possieda già qualifiche, competenze e conoscenze equivalenti, oppure un esame integrativo quando l’equivalenza sia solo parziale.
È inoltre prevista una deroga temporanea: la persona fisica non è soggetta all’obbligo di certificazione se è iscritta a un corso di formazione finalizzato al rilascio del certificato e svolge l’attività sotto la supervisione del titolare del certificato, che rimane pienamente responsabile. La deroga opera solo per il periodo di svolgimento delle attività e comunque per non oltre 24 mesi.
Certificazione delle persone giuridiche
Le persone giuridiche che svolgono le attività di cui all’articolo 1, paragrafo 2, devono essere titolari del certificato di cui all’articolo 5. Il rilascio è subordinato a due condizioni principali:
- impiego di un numero sufficiente di persone fisiche certificate, proporzionato al volume di attività previsto;
- dimostrazione che il personale dispone degli strumenti e delle procedure necessari per operare.
Anche il certificato della persona giuridica deve riportare le informazioni essenziali sul titolare, sull’organismo emittente, sul numero di certificato, sull’eventuale scadenza, sulle attività autorizzate, sulla data di rilascio e sulla firma.
Organismi di certificazione e di valutazione
Gli Stati membri devono individuare, nel diritto nazionale o tramite autorità competenti designate, l’organismo di certificazione autorizzato a rilasciare i certificati. Tale organismo deve essere indipendente e imparziale e deve adottare procedure per il rilascio, la sospensione e la revoca dei certificati. Deve inoltre tenere un registro idoneo a verificare la situazione dei soggetti certificati, conservato per almeno cinque anni.
L’organismo di valutazione, designato da ciascuno Stato membro, organizza le prove d’esame per le persone fisiche. L’organismo di certificazione può svolgere anche tale funzione. Gli esami devono essere concepiti per verificare le competenze e conoscenze minime dell’allegato I e devono svolgersi in condizioni che garantiscano la sicurezza dei candidati. L’organismo di valutazione deve inoltre predisporre procedure di comunicazione, tenere i registri dei risultati e assicurare che gli esaminatori abbiano adeguata competenza tecnica e conoscenza dei metodi di esame.
Riconoscimento reciproco tra Stati membri
Il riconoscimento reciproco riguarda solo i certificati rilasciati conformemente agli articoli 3 e 5 e soltanto per le attività espressamente indicate nel certificato. Gli Stati membri non possono imporre procedure di valutazione o altri obblighi amministrativi sproporzionati ai titolari di certificati rilasciati in un altro Stato membro, né ostacolarne l’accesso al mercato del lavoro per le attività certificate.
È tuttavia ammessa la richiesta di traduzione del certificato in un’altra lingua ufficiale dell’Unione.
Aggiornamento dei certificati esistenti
Il regolamento impone agli Stati membri di garantire che i corsi di aggiornamento o i processi di valutazione previsti dall’articolo 10, paragrafo 9, del regolamento (UE) 2024/573 dimostrino il possesso delle conoscenze e competenze teoriche e pratiche dell’allegato I.
I titolari di certificati già rilasciati ai sensi dell’articolo 5 del regolamento (CE) n. 304/2008 possono continuare a utilizzarli soltanto se aggiornano le proprie conoscenze e competenze fino al livello richiesto dal nuovo sistema di cui all’articolo 3 e all’allegato I del presente regolamento.
Abrogazione e allegati tecnici
Il regolamento (CE) n. 304/2008 è abrogato. I riferimenti al regolamento abrogato devono intendersi fatti al presente regolamento secondo la tavola di concordanza contenuta nell’allegato II.
L’allegato I precisa i contenuti minimi dell’esame, distinguendo tra prova teorica e prova pratica. Le competenze riguardano, tra l’altro, la normativa UE e nazionale applicabile, le norme tecniche, le disposizioni del regolamento (UE) 2024/573, le tipologie di apparecchiature e il loro impatto ambientale, la manipolazione in sicurezza, la prevenzione di perdite e scarichi, l’uso delle attrezzature e il recupero ecocompatibile dei gas. L’allegato II fornisce la tavola di concordanza con il regolamento abrogato.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Disposizioni principali
Ambito soggettivo e oggettivo
L’articolo 1 include le persone fisiche che svolgono installazione, riparazione, manutenzione, assistenza, smantellamento, controlli delle perdite e recupero di gas fluorurati a effetto serra nelle apparecchiature fisse di protezione antincendio. La disciplina si estende anche alle persone giuridiche che svolgono per altri soggetti installazione, riparazione, manutenzione, assistenza o smantellamento. Sono incluse anche le sostanze alternative perfluoro(2-metil-3-pentanone), trifluoroiodometano (ioduro di trifluorometile) e 2-bromo-3,3,3-trifluoro-1-propene (2-BTP). Sono escluse le attività di fabbricazione presso il sito del fabbricante.
Certificati per le persone fisiche e deroga formativa
Le persone fisiche devono essere titolari del certificato previsto dall’articolo 3. È prevista una deroga temporanea per chi è iscritto a un corso di formazione finalizzato al certificato e opera sotto la supervisione del titolare del certificato, pienamente responsabile dell’esecuzione; la deroga vale solo per il periodo di svolgimento delle attività e comunque per un massimo di 24 mesi.
Rilascio dei certificati alle persone fisiche
Il certificato è rilasciato da un organismo di certificazione dopo il superamento di un esame teorico e pratico organizzato da un organismo di valutazione, che verifica le competenze minime dell’allegato I. Il certificato deve indicare almeno organismo emittente, nome del titolare, numero di certificato, eventuale scadenza, attività autorizzate, data di rilascio e firma. Gli Stati membri possono prevedere esenzione dall’esame o esame integrativo se il richiedente possiede qualifiche equivalenti o parzialmente equivalenti.
Certificati per le persone giuridiche
Le persone giuridiche che svolgono le attività di cui all’articolo 1, paragrafo 2, devono essere titolari del certificato previsto dall’articolo 5. Il rilascio richiede che impieghino un numero sufficiente di persone fisiche certificate per coprire il volume di attività e che dimostrino la disponibilità di strumenti e procedure adeguati. Anche questo certificato deve riportare le informazioni essenziali su organismo, titolare, numero, scadenza, attività autorizzate, data e firma.
Organismo di certificazione e organismo di valutazione
Gli Stati membri devono designare l’autorità competente a designare l’organismo di certificazione, che deve essere indipendente e imparziale. Tale organismo stabilisce e applica le procedure di rilascio, sospensione e revoca dei certificati e conserva un registro verificabile per almeno cinque anni. L’organismo di valutazione, anch’esso indipendente e imparziale, organizza gli esami, garantisce adeguate condizioni di sicurezza, gestisce la documentazione dei risultati e assicura che gli esaminatori abbiano competenza tecnica e conoscenza dei metodi d’esame.
Riconoscimento reciproco dei certificati
Il riconoscimento reciproco tra Stati membri si applica solo ai certificati rilasciati conformemente agli articoli 3 e 5 e limitatamente alle attività indicate nel certificato. Gli Stati membri non possono imporre procedure di valutazione o altri oneri amministrativi sproporzionati ai titolari di certificati rilasciati in un altro Stato membro; possono tuttavia richiedere la traduzione del certificato in un’altra lingua ufficiale dell’Unione.
Aggiornamento dei certificati esistenti
I corsi di aggiornamento o i processi di valutazione devono attestare che le persone fisiche certificate possiedano le conoscenze e competenze teoriche e pratiche dell’allegato I. I titolari di certificati rilasciati ai sensi dell’articolo 5 del regolamento (CE) n. 304/2008 possono continuare a utilizzarli solo se aggiornano le loro conoscenze e competenze fino al livello richiesto dal nuovo articolo 3 e dall’allegato I.
Abrogazione e continuità normativa
Il regolamento (CE) n. 304/2008 è abrogato. I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza dell’allegato II.
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
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