Regolamento (UE) 2025/627
Regolamento di esecuzione (UE) 2025/627 della Commissione, del 28 marzo 2025, che stabilisce, in conformità al regolamento (UE) 2024/573 del Parlamento europeo e del Consiglio, i requisiti minimi per i certificati per le persone fisiche e le condizioni per il riconoscimento reciproco di tali certificati per quanto riguarda l’installazione, la manutenzione, l’assistenza, la riparazione o lo smantellamento di commutatori elettrici fissi contenenti gas fluorurati a effetto serra e il recupero di gas fluorurati a effetto serra da commutatori elettrici fissi e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2066 della Commissione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna la disciplina tecnica e certificatoria per le persone fisiche che operano sui commutatori elettrici fissi contenenti gas fluorurati a effetto serra, in coerenza con il nuovo regolamento (UE) 2024/573. Definisce i requisiti minimi di competenza, il contenuto dell’esame, le modalità di rilascio dei certificati e le condizioni per il loro reciproco riconoscimento tra Stati membri. Abroga inoltre il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2066, sostituendolo con un quadro aggiornato di conoscenze e prove, anche in relazione alla nuova gamma di sostanze interessate.
Requisiti minimi per la certificazione delle persone fisiche e per il riconoscimento reciproco dei certificati relativi ad attività su commutatori elettrici fissi contenenti gas fluorurati a effetto serra.
Ambito di applicazione
Si applica alle persone fisiche che effettuano l’installazione, manutenzione, assistenza, riparazione o smantellamento di commutatori elettrici fissi contenenti gas fluorurati a effetto serra elencati negli allegati I, II (sezione 1) e III del regolamento (UE) 2024/573, nonché al recupero di tali gas da commutatori elettrici fissi. È esclusa l’attività di fabbricazione svolta presso i siti del fabbricante di commutatori elettrici fissi. Il regolamento disciplina certificazione, organismi di certificazione e di valutazione, riconoscimento reciproco tra Stati membri e transizione dai certificati rilasciati sotto il previgente regolamento (UE) 2015/2066.
Requisiti minimi per i certificati delle persone fisiche operanti su commutatori elettrici fissi contenenti gas fluorurati
Il regolamento di esecuzione (UE) 2025/627 della Commissione attua l’articolo 10, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2024/573, aggiornando i requisiti di certificazione per le persone fisiche che intervengono sui commutatori elettrici fissi contenenti gas fluorurati a effetto serra. La revisione si rende necessaria per recepire le nuove norme del regolamento quadro, che ampliano la gamma delle sostanze considerate e richiedono una corrispondente evoluzione delle competenze tecniche da verificare.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica alle persone fisiche che svolgono attività di installazione, manutenzione, assistenza, riparazione o smantellamento di commutatori elettrici fissi contenenti i gas fluorurati indicati negli allegati I, II, sezione 1, e III del regolamento (UE) 2024/573, nonché al recupero di tali gas da commutatori elettrici fissi. Restano fuori dal perimetro applicativo le attività di fabbricazione svolte presso i siti del fabbricante.
Obbligo di certificazione e deroga per attività in formazione
Le persone fisiche che svolgono le attività rientranti nell’articolo 1 devono essere titolari del certificato previsto dall’articolo 3. È tuttavia ammessa una deroga per chi sia iscritto a un corso finalizzato al rilascio del certificato e operi sotto la supervisione del titolare di un certificato per l’attività pertinente, che resta pienamente responsabile della corretta esecuzione. Tale deroga è limitata temporalmente: nel complesso non può superare 24 mesi.
Rilascio del certificato e requisiti di esame
Il certificato è rilasciato da un organismo di certificazione soltanto dopo il superamento di un esame teorico e pratico organizzato da un organismo di valutazione. L’esame verifica il possesso delle competenze e delle conoscenze minime riportate nell’allegato I. Il certificato deve contenere almeno i dati identificativi dell’organismo di certificazione e del titolare, il numero di certificato, l’eventuale data di scadenza, le attività autorizzate, la data di rilascio e la firma del soggetto rilasciante.
Gli Stati membri possono prevedere forme di semplificazione per candidati che abbiano già acquisito competenze equivalenti o parzialmente equivalenti a quelle dell’allegato I:
- esenzione dall’esame completo, se le competenze pregresse sono equivalenti;
- esame integrativo, se le competenze pregresse corrispondono solo in parte ai requisiti richiesti.
Organismo di certificazione e tenuta dei registri
Ciascuno Stato membro deve individuare nel proprio ordinamento o designare l’autorità competente a designare l’organismo di certificazione. Tale organismo, che deve operare con imparzialità, disciplina con proprie procedure il rilascio, la sospensione e la revoca dei certificati. Deve inoltre tenere un registro idoneo a verificare la posizione di ogni persona fisica certificata e documentare il corretto svolgimento del processo di certificazione; il registro va conservato per almeno cinque anni.
Organismo di valutazione ed esami teorico-pratici
L’organismo di valutazione, designato da ciascuno Stato membro, organizza le prove d’esame e può coincidere con l’organismo di certificazione. Deve essere indipendente e imparziale. Gli esami devono essere progettati per verificare le competenze minime dell’allegato I e svolti in un luogo che garantisca la sicurezza dei candidati.
L’organismo di valutazione deve inoltre:
- adottare procedure di comunicazione;
- conservare registri dei risultati individuali e generali;
- assicurare che gli esaminatori conoscano metodi d’esame e documentazione pertinente e abbiano adeguate competenze nella materia;
- predisporre attrezzature, strumenti e materiali necessari per le prove pratiche.
Riconoscimento reciproco dei certificati
Il riconoscimento reciproco tra Stati membri opera solo per i certificati rilasciati ai sensi dell’articolo 3 e solo per le attività espressamente indicate nel certificato. Gli Stati membri non possono imporre procedure di valutazione o altri obblighi amministrativi sproporzionati ai titolari di certificati rilasciati in un altro Stato membro, né per il riconoscimento del titolo né per l’accesso al mercato del lavoro per le attività certificate.
È però possibile richiedere la traduzione del certificato in un’altra lingua ufficiale dell’Unione.
Certificati già esistenti e aggiornamento delle competenze
Il regolamento collega la disciplina transitoria prevista dall’articolo 10, paragrafo 9, del regolamento (UE) 2024/573 ai corsi di aggiornamento e ai processi di valutazione nazionali. Gli Stati membri devono assicurare che tali percorsi dimostrino il possesso delle competenze teoriche e pratiche dell’allegato I del presente regolamento.
I titolari di certificati già rilasciati ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2066 possono continuare a utilizzare tali certificati solo se aggiornano conoscenze e competenze fino al livello richiesto dal nuovo sistema di certificazione. Il vecchio titolo non è dunque automaticamente sufficiente senza riallineamento ai nuovi standard.
Abrogazione del precedente regolamento di esecuzione
Il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2066 è abrogato. I riferimenti ad esso devono leggersi come riferimenti al presente regolamento secondo la tavola di concordanza contenuta nell’allegato II.
Allegato I: contenuti minimi della formazione e dell’esame
L’allegato I specifica i contenuti minimi su cui l’esame deve vertere, distinguendo tra prova teorica e prova pratica. Le competenze richieste riguardano, tra l’altro, il quadro normativo UE e nazionale applicabile, gli aspetti ambientali rilevanti, le caratteristiche dei gas e delle miscele usate nei commutatori, la progettazione dei commutatori, le procedure di manipolazione sicura, le prove di qualità e di miscelazione, lo stoccaggio e trasporto, l’uso degli apparecchi di recupero, il recupero e l’eventuale depurazione o rigenerazione, il lavoro su compartimenti aperti, il riutilizzo e lo smaltimento, la riduzione delle perdite, l’individuazione delle fughe, la neutralizzazione dei sottoprodotti, il monitoraggio e la registrazione dei dati, nonché l’uso di sistemi di perforazione stagni, se necessario.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Disposizioni principali
Ambito soggettivo e oggettivo
Il regolamento si applica alle persone fisiche che svolgono attività di installazione, manutenzione, assistenza, riparazione o smantellamento di commutatori elettrici fissi contenenti i gas fluorurati di cui al regolamento (UE) 2024/573, nonché al recupero di tali gas da commutatori elettrici fissi. Sono escluse le attività di fabbricazione svolte presso i siti del fabbricante.
Obbligo di certificazione e deroga temporanea per formazione supervisionata
Le persone fisiche che svolgono le attività contemplate devono possedere il certificato di cui all’articolo 3. È prevista una deroga per chi è iscritto a un corso finalizzato al rilascio del certificato e opera sotto la supervisione del titolare del certificato, che resta pienamente responsabile della corretta esecuzione; la deroga vale solo per il periodo di svolgimento delle attività e comunque per un massimo complessivo di 24 mesi.
Rilascio dei certificati e contenuto minimo
Il certificato è rilasciato da un organismo di certificazione dopo il superamento di un esame teorico e pratico organizzato da un organismo di valutazione; l’esame verifica le competenze e conoscenze minime dell’allegato I. Il certificato deve indicare almeno: nome dell’organismo di certificazione, nome completo del titolare, numero del certificato e, se del caso, data di scadenza; attività autorizzate; data di rilascio e firma del soggetto rilasciante. Gli Stati membri possono consentire esenzioni dall’esame o la sola prova integrativa in caso di competenze già acquisite equivalenti o parzialmente equivalenti.
Organismo di certificazione
Gli Stati membri individuano nel diritto nazionale o designano l’autorità competente a designare l’organismo di certificazione, che deve essere imparziale. Tale organismo deve stabilire e applicare procedure per rilascio, sospensione e revoca dei certificati e tenere un registro per verificare la posizione delle persone certificate, conservandolo per almeno cinque anni.
Organismo di valutazione ed esame
L’organismo di valutazione, designato da ciascuno Stato membro, organizza gli esami; può coincidere con l’organismo di certificazione. Deve essere indipendente e imparziale, predisporre prove concepite per verificare le competenze dell’allegato I, garantire un luogo sicuro per i candidati, adottare procedure di comunicazione e conservare i registri dei risultati. Gli esaminatori devono conoscere metodi d’esame e documentazione pertinente e possedere adeguate competenze tecniche; devono inoltre essere disponibili attrezzature, strumenti e materiali per le prove pratiche.
Riconoscimento reciproco dei certificati
Il riconoscimento reciproco tra Stati membri si applica solo ai certificati rilasciati conformemente all’articolo 3 e limitatamente alle attività indicate nel certificato. Gli Stati membri non possono imporre procedure di valutazione o altri oneri amministrativi sproporzionati per il riconoscimento o per l’accesso al mercato del lavoro per le attività certificate. È comunque possibile richiedere la traduzione del certificato in un’altra lingua ufficiale dell’Unione.
Certificati esistenti e aggiornamento delle competenze
Gli Stati membri devono assicurare che i corsi di aggiornamento o i processi di valutazione previsti dall’articolo 10, paragrafo 9, del regolamento (UE) 2024/573 dimostrino il possesso delle competenze teoriche e pratiche dell’allegato I. I titolari di certificati esistenti rilasciati ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2066 possono continuare a utilizzare tali certificati solo se aggiornano le proprie conoscenze e competenze fino al livello richiesto dal nuovo articolo 3 e dall’allegato I.
Abrogazione e successione normativa
È abrogato il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2066. I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento secondo la tavola di concordanza dell’allegato II.
Entrata in vigore e applicazione diretta
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Come è indicizzato
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