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Regolamento

Regolamento (UE) 2025/581

Regolamento (UE) 2025/581 della Commissione, del 27 marzo 2025, che modifica gli allegati II e IV del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di ciclossidim, diclorprop-P, flupyradifurone, metil nonil chetone, oli vegetali/olio di citronella, sorbato di potassio e fosfonato di potassio in o su determinati prodotti

Normativa europea32025R0581

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna il quadro UE sui residui di antiparassitari modificando gli allegati II e IV del regolamento (CE) n. 396/2005. Introduce o conferma nuovi LMR per alcune combinazioni sostanza/prodotto, sulla base delle valutazioni EFSA e, per il flupyradifurone, anche dei CXL del Codex Alimentarius. Inoltre mantiene nell’allegato IV sostanze per le quali non si ritiene necessario fissare un LMR specifico, includendo il sorbato di potassio.

Modifica gli allegati II e IV del regolamento (CE) n. 396/2005 sui livelli massimi di residui di pesticidi in o su determinati prodotti alimentari e mangimi, aggiornando gli LMR per ciclossidim, diclorprop-P, flupyradifurone e fosfonato di potassio e includendo il sorbato di potassio nell’allegato IV.

Ambito di applicazione

Si applica alla fissazione e revisione dei livelli massimi di residui (LMR) di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale disciplinati dal regolamento (CE) n. 396/2005. Incide sui prodotti elencati nell’allegato II per le sostanze ciclossidim, diclorprop-P, flupyradifurone e acido fosfonico/fosfonati di potassio, e sull’allegato IV per metil nonil chetone, oli vegetali/olio di citronella e sorbato di potassio. È direttamente applicabile negli Stati membri ed entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea; il testo è rilevante ai fini SEE.

Aggiornamento degli LMR di residui di antiparassitari nel regolamento (CE) n. 396/2005

Il regolamento (UE) 2025/581 della Commissione interviene sulla disciplina dei livelli massimi di residui (LMR) di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale. L’atto si fonda sull’articolo 14, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 396/2005 e richiama le valutazioni scientifiche dell’EFSA, nonché, per il flupyradifurone, i nuovi limiti del Codex Alimentarius.

Ambito e finalità dell’intervento

La modifica riguarda gli allegati II e IV del regolamento (CE) n. 396/2005. L’intervento è diretto a:

  • aggiornare gli LMR per ciclossidim, diclorprop-P, flupyradifurone e fosfonato di potassio;
  • integrare i CXL del Codex per il flupyradifurone ove ritenuti compatibili con il livello di protezione UE;
  • mantenere nell’allegato IV sostanze per le quali non occorre fissare LMR specifici, includendo il sorbato di potassio.

Ciclossidim

Per il ciclossidim la Commissione recepisce le conclusioni EFSA relative a pomacee, albicocche/pesche, piselli con baccello, mais/granturco, barbabietole da zucchero e latte ovino. I dati sono considerati idonei a ricavare o confermare gli LMR proposti; per il mais/granturco è soddisfatto anche il requisito dei dati di conferma sulle sperimentazioni supplementari sui residui.

Il regolamento:

  • fissa gli LMR per i prodotti interessati ai livelli raccomandati dall’EFSA;
  • sopprime la nota relativa al mais/granturco che rinviava a sperimentazioni sui residui non disponibili.

Diclorprop-P

Per il diclorprop-P è stata valutata la domanda relativa ai chicchi di orzo, avena, segale e frumento. L’EFSA ha ritenuto adeguati i dati per formulare una proposta di LMR.

Il regolamento:

  • fissa gli LMR per orzo, avena, segale e frumento ai livelli raccomandati dall’EFSA;
  • mantiene la definizione del residuo come somma di diclorprop (incluso diclorprop-P) e dei suoi sali, esteri e coniugati, espressa in diclorprop;
  • riporta una nota di mancato completamento di alcune informazioni sui metodi di analisi, da considerare al riesame se presentate entro il 19 novembre 2017.

Flupyradifurone e recepimento dei CXL

Per il flupyradifurone il regolamento recepisce i nuovi CXL adottati dal Codex Alimentarius il 2 dicembre 2023. La Commissione richiama i principi di cui all’articolo 5, paragrafo 3, e all’articolo 13, lettera e), del regolamento (CE) n. 178/2002, cioè il dovere di considerare le norme internazionali senza abbassare il livello di protezione dell’Unione.

L’EFSA ha esaminato i CXL e la Commissione precisa che:

  • per alcune combinazioni antiparassitario/prodotto l’Unione ha formulato riserve, quando la relazione scientifica EFSA aveva evidenziato un potenziale rischio;
  • per ananas e semi di girasole non sono stati individuati rischi per i consumatori nell’Unione;
  • i CXL per ananas e semi di girasole sono quindi inclusi nel regolamento.

Il regolamento segnala inoltre che per alcune voci del flupyradifurone l’EFSA ha riscontrato mancanza di informazioni su dati di monitoraggio e su studi di trattamento, con termini per il successivo riesame, tra cui il 9 ottobre 2029 e il 9 ottobre 2026, a seconda della combinazione prodotto/dato.

Fosfonato di potassio / acido fosfonico

Il regolamento aggiorna ampiamente gli LMR per l’acido fosfonico e suoi sali, espressi in acido fosfonico, sulla base della valutazione EFSA dei nuovi usi del fosfonato di potassio. L’EFSA ha ritenuto sufficienti i dati per elaborare le proposte di LMR e ha concluso che l’assunzione a lungo termine non presenta un rischio per la salute dei consumatori; non è stata ritenuta necessaria una valutazione del rischio a breve termine.

Tra le scelte evidenziate dal regolamento:

  • per i prodotti baby leaf, la Commissione sceglie l’LMR di 200 mg/kg anziché 150 mg/kg, ritenendo appropriato allinearlo al livello previsto per gli altri prodotti del gruppo lattughe e insalate;
  • gli LMR sono fissati o confermati per numerosi ortaggi a foglia, ortaggi a stelo, semi oleaginosi, cereali, spezie e piante da zucchero;
  • sono previste alcune note di conferma per dati mancanti, in particolare per sperimentazioni sui residui, dati di monitoraggio e studi sul trattamento, con scadenze indicate nel testo (ad esempio 9 ottobre 2026 e 9 ottobre 2029).

Allegato IV: metil nonil chetone, oli vegetali/olio di citronella e sorbato di potassio

Il regolamento interviene anche sull’allegato IV del regolamento (CE) n. 396/2005. La logica dell’allegato IV è quella di elencare sostanze per le quali non è necessario fissare LMR specifici.

In particolare:

  • sono soppresse le note a piè di pagina relative al metil nonil chetone e agli oli vegetali/olio di citronella;
  • il sorbato di potassio viene aggiunto all’allegato IV.

La motivazione è duplice: per il metil nonil chetone e per l’olio di citronella non emergono motivi di preoccupazione per la salute dei consumatori, mentre per il sorbato di potassio l’EFSA ha concluso, nel riesame degli additivi alimentari, che non vi sono criticità per l’esposizione dei consumatori.

Decorrenza ed efficacia

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Il testo è indicato come rilevante ai fini SEE.

Disposizioni principali

Modifica degli LMR nell’allegato II

L’allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 è sostituito per le sostanze ciclossidim, diclorprop-P, flupyradifurone e acido fosfonico e suoi sali (fosfonato di potassio). Sono aggiornati i limiti per numerosi prodotti vegetali e animali, con particolare riferimento a pomacee, drupacee, cereali, ortaggi a foglia, legumi, semi oleaginosi, piante da zucchero e prodotti di origine animale. Per il ciclossidim gli LMR sono fissati ai livelli raccomandati dall’EFSA e viene soppressa la nota relativa al mais/granturco; per il diclorprop-P gli LMR sono fissati per orzo, avena, segale e frumento; per i fosfonati di potassio gli LMR sono adeguati su vari prodotti vegetali, compresi i prodotti baby leaf, fissati a 200 mg/kg.

Recepimento dei CXL del Codex per il flupyradifurone

Il regolamento recepisce i nuovi limiti massimi di residui del Codex Alimentarius del 2 dicembre 2023 per il flupyradifurone. In particolare, gli LMR per ananas e semi di girasole sono inclusi nel regolamento UE, poiché l’EFSA non ha individuato rischi per i consumatori e l’Unione non ha formulato riserve su tali CXL.

Mantenimento e aggiornamento delle note a piè di pagina

Per il ciclossidim e il diclorprop-P sono mantenute specifiche note di conferma/dati mancanti con termini per la presentazione delle informazioni al riesame degli LMR. Per varie combinazioni sostanza/prodotto l’EFSA segnala mancanze di dati o studi, con termini indicati nel testo (ad esempio 27 gennaio 2025, 19 novembre 2017, 9 ottobre 2026, 9 ottobre 2029) entro i quali la Commissione terrà conto di eventuali informazioni integrative al momento del riesame.

Modifica dell’allegato IV

L’allegato IV è modificato sopprimendo le note a piè di pagina relative al metil nonil chetone e agli oli vegetali/olio di citronella e aggiungendo il sorbato di potassio. La logica è quella di mantenere nell’allegato IV sostanze per le quali non è necessario fissare LMR specifici o per le quali il livello di esposizione non desta preoccupazioni per la salute dei consumatori.

Entrata in vigore e applicabilità

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiesicurezza alimentareresidui di pesticidiagricolturacommercio alimentaretutela della salute

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