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Regolamento

Regolamento (UE) 2025/1048

Regolamento delegato (UE) 2025/1048 della Commissione, del 28 marzo 2025, che integra il regolamento (UE) 2024/1449 del Parlamento europeo e del Consiglio sull’istituzione di uno strumento per le riforme e la crescita per i Balcani occidentali stabilendo gli elementi del quadro di valutazione dello strumento per le riforme e la crescita

Normativa europea32025R1048

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento delegato stabilisce il contenuto del quadro di valutazione previsto dal regolamento (UE) 2024/1449 per lo strumento per le riforme e la crescita nei Balcani occidentali. Il quadro serve a rendere visibili i progressi nell’attuazione dei programmi di riforme, il conseguimento delle tappe e l’andamento delle erogazioni finanziarie. È inoltre prevista la pubblicazione di informazioni sui programmi, sugli investimenti approvati nel quadro per gli investimenti nei Balcani occidentali e sui destinatari finali di determinati finanziamenti. Il quadro deve essere accessibile al pubblico online e aggiornato due volte l’anno.

Definizione degli elementi del quadro di valutazione dello strumento per le riforme e la crescita per i Balcani occidentali.

Ambito di applicazione

Si applica allo strumento per le riforme e la crescita istituito dal regolamento (UE) 2024/1449, con riguardo alla misurazione e pubblicazione dei progressi nell’attuazione dei programmi di riforme dei beneficiari dei Balcani occidentali. Rileva per i programmi di riforme approvati della decisione di esecuzione C(2024) 7375 e, in prospettiva, anche per il programma di riforme della Bosnia-Erzegovina una volta approvato. Il quadro di valutazione è pubblico, online, aggiornato due volte l’anno e copre l’intera durata dello strumento, incluso il periodo di tolleranza. Sono richiamati anche i dati sui destinatari finali che ricevono finanziamenti superiori a 50 000 EUR cumulativamente nell’arco di quattro anni, pubblicati sui siti web dei beneficiari.

Quadro di valutazione dello strumento per le riforme e la crescita per i Balcani occidentali

Il regolamento delegato (UE) 2025/1048 integra il regolamento (UE) 2024/1449 definendo gli elementi del quadro di valutazione dello strumento per le riforme e la crescita per i Balcani occidentali. L’atto dà attuazione all’articolo 26, paragrafo 2, del regolamento di base e si inserisce nel sistema di monitoraggio e valutazione previsto dagli articoli 25 e 26, oltre che nel meccanismo di trasparenza di cui all’articolo 4, paragrafo 9.

Finalità e contesto

Lo strumento persegue la crescita economica sostenibile, il sostegno agli investimenti pubblici e alle riforme strutturali, il rafforzamento delle capacità amministrative e istituzionali e l’accompagnamento dei beneficiari dei Balcani occidentali nel percorso di adesione all’Unione. Il quadro di valutazione è concepito come strumento pubblico di rendicontazione dei progressi compiuti nell’attuazione dei programmi di riforme e nell’erogazione delle risorse.

Contenuto del quadro di valutazione

Il cuore del sistema è rappresentato dalla misurazione dei progressi nell’attuazione dei programmi di riforme, con particolare attenzione alle tappe conseguite in modo soddisfacente. Tali tappe sono quelle che traducono le riforme previste dalla decisione di esecuzione C(2024) 7375 della Commissione, che ha approvato i programmi di riforme dell’Albania, del Kosovo, del Montenegro, della Macedonia del Nord e della Serbia.

Per ciascun programma, il quadro deve:

  • elencare le tappe conseguite in modo soddisfacente;
  • contarle;
  • indicarne la percentuale rispetto al totale delle tappe stabilito nella decisione di approvazione.

Monitoraggio delle erogazioni finanziarie

Il quadro non si limita allo stato di avanzamento delle riforme, ma mostra anche i progressi nell’erogazione del sostegno finanziario non rimborsabile e del prestito. Tale indicazione è collegata al conseguimento soddisfacente delle condizioni di pagamento previste dallo strumento.

Informazioni rese pubbliche

Il quadro di valutazione deve includere anche:

  • i programmi di riforme e le relative valutazioni della Commissione;
  • l’elenco degli investimenti approvati nell’ambito del quadro per gli investimenti nei Balcani occidentali;
  • i collegamenti alle pagine web dei beneficiari in cui sono pubblicati i dati aggiornati sui destinatari finali che ricevono finanziamenti superiori all’equivalente di 50 000 EUR, cumulativamente nell’arco di quattro anni, per l’attuazione delle riforme e degli investimenti.

Aggiornamento, pubblicazione e durata

Il quadro deve essere accessibile al pubblico online e aggiornato due volte l’anno dalla Commissione. La sua disponibilità deve essere mantenuta almeno fino alla fine del periodo di attuazione dello strumento e deve coprire l’intera durata dello strumento, incluso il periodo di tolleranza.

Entrata in vigore ed efficacia

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. In quanto regolamento, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Oggetto del quadro di valutazione

Il quadro illustra i progressi nell’attuazione dei programmi di riforme, misurati in particolare sul conseguimento delle tappe che traducono le riforme previste dalla decisione di esecuzione C(2024) 7375. Per ciascun programma sono elencate e contate le tappe conseguite in modo soddisfacente, con indicazione della percentuale rispetto al numero totale di tappe stabilito dalla decisione di approvazione.

Monitoraggio delle erogazioni

Il quadro evidenzia i progressi nell’erogazione del sostegno finanziario non rimborsabile e del prestito, sulla base del conseguimento soddisfacente delle condizioni di pagamento.

Informazioni complementari pubblicate

Il quadro riporta anche i programmi di riforme e le relative valutazioni della Commissione, l’elenco degli investimenti approvati nell’ambito del quadro per gli investimenti nei Balcani occidentali e i link alle pagine web dei beneficiari con i dati aggiornati sui destinatari finali che ricevono finanziamenti superiori all’equivalente di 50 000 EUR cumulativamente nell’arco di quattro anni.

Aggiornamento, pubblicità e durata

Il quadro è messo a disposizione del pubblico online e aggiornato dalla Commissione due volte l’anno. Deve restare disponibile almeno fino alla fine del periodo di attuazione dello strumento e coprire l’intera durata dello strumento, compreso il periodo di tolleranza.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiecooperazione allo sviluppoallargamento uefinanziamenti uemonitoraggio e valutazionetrasparenza

Testo integrale

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