Regolamento (UE) 2025/623
Regolamento di esecuzione (UE) 2025/623 della Commissione, del 28 marzo 2025, che stabilisce, in conformità al regolamento (UE) 2024/573 del Parlamento europeo e del Consiglio, i requisiti minimi per i certificati per le persone fisiche e le condizioni per il riconoscimento reciproco di tali certificati per quanto riguarda il recupero di solventi a base di gas fluorurati a effetto serra dalle apparecchiature e che abroga il regolamento (CE) n. 306/2008 della Commissione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna, in attuazione del regolamento (UE) 2024/573, i requisiti minimi di certificazione per le persone fisiche che recuperano solventi a base di gas fluorurati a effetto serra dalle apparecchiature. Introduce regole su esame, contenuto dei certificati, organismi di certificazione e valutazione, riconoscimento reciproco tra Stati membri e trattamento dei certificati già esistenti. Abroga il regolamento (CE) n. 306/2008 e si applica direttamente in tutti gli Stati membri.
Requisiti minimi per la certificazione delle persone fisiche addette al recupero di solventi a base di gas fluorurati a effetto serra dalle apparecchiature e condizioni di riconoscimento reciproco dei certificati nell’UE, con abrogazione del regolamento (CE) n. 306/2008.
Ambito di applicazione
Si applica alle persone fisiche che recuperano solventi a base di gas fluorurati a effetto serra dalle apparecchiature interessate. Disciplina la certificazione, il rilascio, la sospensione e la revoca dei certificati, nonché il riconoscimento reciproco tra Stati membri dei certificati rilasciati conformemente al regolamento. Prevede una deroga temporanea per chi opera durante un percorso formativo, sotto supervisione, per un massimo complessivo di 24 mesi. Si applica negli Stati membri dell’UE ed è rilevante anche ai fini SEE; lascia impregiudicate le competenze nazionali nella designazione degli organismi competenti e nelle modalità attuative, nei limiti del regolamento.
Certificazione per il recupero di solventi a base di gas fluorurati a effetto serra
Il regolamento di esecuzione (UE) 2025/623 della Commissione aggiorna la disciplina della certificazione delle persone fisiche che recuperano solventi a base di gas fluorurati a effetto serra dalle apparecchiature. L’intervento è adottato in attuazione dell’articolo 10, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2024/573, che ha riformato il quadro sui gas fluorurati introducendo nuove regole sulla certificazione per tali attività.
Finalità e contesto normativo
La Commissione precisa che il nuovo regolamento si rende necessario per adeguare i requisiti minimi di certificazione alle sostanze e alle competenze da verificare, tenendo conto dell’ampliamento dell’elenco delle sostanze interessate. Il regolamento (UE) 2024/573 ha sostituito il regolamento (UE) n. 517/2014, rendendo opportuno abrogare il precedente regolamento (CE) n. 306/2008, che disciplinava la stessa materia sotto la precedente cornice normativa.
Ambito di applicazione
L’articolo 1 circoscrive il campo di applicazione alle persone fisiche che recuperano solventi a base di gas fluorurati a effetto serra dalle apparecchiature interessate. Non disciplina, in questo testo, le persone giuridiche in quanto tali, salvo il ruolo degli organismi di certificazione e di valutazione designati dagli Stati membri.
Obbligo di possesso del certificato e deroga temporanea
L’articolo 2 stabilisce il principio generale secondo cui chi svolge l’attività di recupero deve detenere il certificato previsto dall’articolo 3. È tuttavia prevista una deroga per le persone iscritte a un corso di formazione finalizzato al rilascio del certificato, purché operino sotto la supervisione del titolare del certificato, che resta pienamente responsabile della corretta esecuzione dell’attività. La deroga opera solo per la durata dei periodi di svolgimento delle attività e comunque per un massimo complessivo di 24 mesi.
Rilascio del certificato e contenuti minimi
L’articolo 3 prevede che il certificato sia rilasciato da un organismo di certificazione, dopo il superamento di un esame teorico e pratico organizzato da un organismo di valutazione. L’esame deve verificare il possesso delle competenze e conoscenze minime indicate nell’allegato I. Il certificato deve riportare almeno:
- il nome dell’organismo di certificazione;
- il nome completo del titolare;
- il numero del certificato e, se del caso, la data di scadenza;
- l’attività o le attività che il titolare è autorizzato a svolgere;
- la data di rilascio e la firma del soggetto che lo rilascia.
L’articolo 3 consente inoltre agli Stati membri di prevedere:
- l’esenzione dall’esame per chi abbia già acquisito qualifiche, competenze e conoscenze equivalenti a quelle dell’allegato I;
- un esame integrativo, qualora le competenze pregresse siano solo parzialmente corrispondenti ai requisiti richiesti.
Organismo di certificazione
Ai sensi dell’articolo 4, ciascuno Stato membro deve individuare nel diritto nazionale o tramite l’autorità competente l’organismo di certificazione autorizzato a rilasciare i certificati. Tale organismo deve essere indipendente e imparziale. Inoltre, deve predisporre procedure per il rilascio, la sospensione e la revoca dei certificati e conservare un registro idoneo a verificare la posizione di una persona fisica certificata. Il registro deve dimostrare il corretto svolgimento del processo di certificazione ed essere conservato per almeno cinque anni.
Organismo di valutazione e prova d’esame
L’articolo 5 disciplina l’organismo di valutazione designato da ciascuno Stato membro per organizzare gli esami. Lo stesso organismo di certificazione può svolgere anche questa funzione. Gli esami devono essere progettati per verificare le competenze e conoscenze minime dell’allegato I e svolgersi in condizioni di sicurezza, soprattutto quando le attività riguardano solventi infiammabili.
L’organismo di valutazione deve inoltre:
- adottare procedure di comunicazione e tenere registri dei risultati individuali e generali;
- assicurare che gli esaminatori conoscano adeguatamente i metodi di esame e la documentazione pertinente e abbiano competenze adeguate nella materia;
- predisporre l’apparecchiatura, gli strumenti e i materiali necessari per le prove pratiche.
Riconoscimento reciproco dei certificati
L’articolo 6 limita il riconoscimento reciproco ai certificati rilasciati conformemente all’articolo 3 per le attività specificate nel certificato. Gli Stati membri non possono imporre ai titolari di certificati rilasciati da un altro Stato membro procedure di valutazione o altri obblighi amministrativi sproporzionati, né per il riconoscimento del certificato né per l’accesso al mercato del lavoro per le attività indicate.
È però possibile richiedere la traduzione del certificato in un’altra lingua ufficiale dell’Unione europea.
Certificati preesistenti e aggiornamento delle competenze
L’articolo 7 coordina il nuovo regime con il regolamento (UE) 2024/573 e con i certificati già rilasciati in base al regolamento (CE) n. 306/2008. Gli Stati membri devono garantire che i corsi di aggiornamento o i processi di valutazione previsti dall’articolo 10, paragrafo 9, del regolamento (UE) 2024/573 attestino il possesso delle conoscenze e competenze teoriche e pratiche dell’allegato I.
I titolari di certificati esistenti possono continuare ad avvalersene solo se aggiornano le proprie competenze e conoscenze fino al livello richiesto dal nuovo regolamento.
Abrogazione del regolamento precedente
L’articolo 8 abroga espressamente il regolamento (CE) n. 306/2008. La norma precisa anche che i riferimenti al regolamento abrogato devono intendersi fatti al presente regolamento, secondo la tavola di concordanza contenuta nell’allegato II.
Requisiti minimi di competenze e conoscenze
L’allegato I dettaglia il contenuto delle prove teoriche e pratiche. Le competenze e conoscenze da verificare riguardano in particolare:
- la normativa UE e nazionale applicabile, con focus sul regolamento sui gas fluorurati, e i principali aspetti ambientali, inclusi cambiamenti climatici, obiettivi climatici dell’UE, accordo di Parigi, emendamento di Kigali del protocollo di Montreal, potenziale di riscaldamento globale e impatti delle PFAS;
- le caratteristiche fisiche, chimiche e ambientali dei gas fluorurati impiegati come solventi e delle alternative pertinenti;
- l’uso dei gas fluorurati come solventi e delle alternative;
- il recupero dei solventi a base di gas fluorurati dalle apparecchiature;
- lo stoccaggio, il trasferimento e il trasporto dei solventi e delle alternative;
- l’uso degli apparecchi di recupero.
Le prove sono di tipo teorico (T) e pratico (P), a seconda della competenza verificata.
Entrata in vigore e diretta applicabilità
L’articolo 9 dispone che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come atto regolamentare dell’Unione, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Ambito soggettivo
L’articolo 1 limita l’applicazione alle persone fisiche che recuperano solventi a base di gas fluorurati a effetto serra dalle apparecchiature interessate.
Obbligo di certificazione e deroga formativa
L’articolo 2 stabilisce che le persone fisiche che svolgono tale attività devono essere titolari del certificato di cui all’articolo 3. È prevista una deroga se la persona è iscritta a un corso di formazione finalizzato al certificato e opera sotto la supervisione del titolare del certificato, pienamente responsabile dell’esecuzione; la deroga vale solo durante i periodi di svolgimento dell’attività e non può superare complessivamente 24 mesi.
Rilascio dei certificati e contenuto minimo
L’articolo 3 prevede che il certificato sia rilasciato da un organismo di certificazione dopo il superamento di un esame teorico e pratico organizzato da un organismo di valutazione, volto a verificare le competenze e conoscenze minime dell’allegato I. Il certificato deve contenere almeno dati identificativi dell’organismo, del titolare, numero e, se del caso, scadenza, attività autorizzate, data di rilascio e firma del soggetto rilasciante.
Esenzioni o esami integrativi
Sempre l’articolo 3 consente agli Stati membri di permettere l’esenzione dall’esame a chi possieda già qualifiche, competenze e conoscenze equivalenti a quelle dell’allegato I, oppure di richiedere solo un esame integrativo se le competenze pregresse corrispondono solo parzialmente ai requisiti richiesti.
Organismo di certificazione
L’articolo 4 impone agli Stati membri di specificare nel diritto nazionale o designare l’autorità competente per designare l’organismo di certificazione, che deve essere indipendente e imparziale. Tale organismo deve adottare procedure per rilascio, sospensione e revoca dei certificati e tenere un registro verificabile, conservato per almeno cinque anni.
Organismo di valutazione e modalità d’esame
L’articolo 5 affida a un organismo di valutazione designato da ciascuno Stato membro l’organizzazione delle prove di esame; lo stesso organismo di certificazione può svolgere anche tale funzione. Gli esami devono verificare i requisiti dell’allegato I e svolgersi in condizioni di sicurezza, in particolare per attività che riguardano solventi infiammabili. Sono previste procedure di comunicazione, registri dei risultati e requisiti di competenza per gli esaminatori, oltre alla disponibilità di attrezzature, strumenti e materiali per le prove pratiche.
Riconoscimento reciproco dei certificati
L’articolo 6 limita il riconoscimento reciproco ai certificati rilasciati ai sensi dell’articolo 3 per le attività ivi specificate. Gli Stati membri non possono imporre procedure di valutazione o altri oneri amministrativi sproporzionati ai titolari di certificati rilasciati in un altro Stato membro per il riconoscimento o per l’accesso al mercato del lavoro; possono tuttavia richiedere la traduzione del certificato in un’altra lingua ufficiale dell’Unione.
Certificati esistenti e aggiornamento delle competenze
L’articolo 7 impone agli Stati membri di garantire che i corsi di aggiornamento o i processi di valutazione previsti dall’articolo 10, paragrafo 9, del regolamento (UE) 2024/573 dimostrino il possesso delle conoscenze e competenze teoriche e pratiche dell’allegato I. I titolari di certificati rilasciati ai sensi dell’articolo 3 del regolamento (CE) n. 306/2008 possono continuare a utilizzarli solo se aggiornano le competenze fino al livello richiesto dal presente regolamento.
Abrogazione e continuità normativa
L’articolo 8 abroga il regolamento (CE) n. 306/2008 e stabilisce che i riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento secondo la tavola di concordanza dell’allegato II.
Requisiti minimi di conoscenza e prova
L’allegato I elenca le competenze e conoscenze minime da verificare con prove teoriche (T) e pratiche (P): normativa UE e nazionale applicabile e nozioni ambientali pertinenti; caratteristiche fisiche, chimiche e ambientali dei gas fluorurati e delle alternative; uso come solventi; recupero dalle apparecchiature; stoccaggio, trasferimento e trasporto; uso degli apparecchi di recupero.
Entrata in vigore
L’articolo 9 prevede l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa europea
- Regolamento · 28 mar 2025Regolamento (UE) 2025/625
- Regolamento · 28 mar 2025Regolamento (UE) 2025/627
- Regolamento · 28 mar 2025Regolamento (UE) 2025/1048
- Regolamento · 27 mar 2025Regolamento (UE) 2025/581
- Regolamento · 27 mar 2025Regolamento (UE) 2025/631
- Regolamento · 26 mar 2025Regolamento (UE) 2025/1131
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa europea →