Regolamento (UE) 2025/1131
Regolamento delegato (UE) 2025/1131 della Commissione, del 26 marzo 2025, che modifica il regolamento (UE) n. 691/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli investimenti nella mitigazione dei cambiamenti climatici e introduce la classificazione delle finalità ambientali
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento delegato aggiorna il quadro dei conti economici ambientali europei per allinearlo alla classificazione delle finalità ambientali (CEP) riconosciuta a livello ONU. Introduce nuove specificazioni sui dati da raccogliere e trasmettere, con particolare attenzione agli investimenti nella mitigazione dei cambiamenti climatici e alla loro ripartizione per categorie ambientali. Le modifiche interessano i moduli sui conti delle spese ambientali, sui beni e servizi ambientali e sui contributi/trasferimenti analoghi.
Modifica il regolamento (UE) n. 691/2011 sui conti economici ambientali europei, introducendo la classificazione delle finalità ambientali (CEP) e nuovi dati sugli investimenti nella mitigazione dei cambiamenti climatici.
Ambito di applicazione
Si applica agli Stati membri dell’Unione europea, in quanto obbligati a produrre e trasmettere statistiche nell’ambito dei conti economici ambientali europei istituiti dal regolamento (UE) n. 691/2011. Le modifiche incidono sui moduli relativi ai conti delle spese per la protezione dell’ambiente (allegato IV), ai conti del settore dei beni e dei servizi ambientali (allegato V) e ai conti dei contributi ambientali e trasferimenti analoghi (allegato VIII). L’atto riguarda in particolare la classificazione e la trasmissione di dati relativi a mitigazione dei cambiamenti climatici, beni e servizi ambientali, trasferimenti pubblici e ripartizione per categorie CEP; è direttamente applicabile in ciascuno Stato membro dalla sua entrata in vigore.
Modifica del regolamento (UE) n. 691/2011 sui conti economici ambientali europei
Il regolamento delegato (UE) 2025/1131 aggiorna il sistema dei conti economici ambientali europei per rafforzare la disponibilità di statistiche utili alle politiche dell’Unione in materia di ambiente, azione per il clima e sostenibilità. Il legislatore delegato richiama, tra le motivazioni, il ruolo dei conti ambientali come fonte statistica polivalente e la necessità di integrare i dati sugli investimenti nella mitigazione dei cambiamenti climatici, anche alla luce dell’approvazione della classificazione delle finalità ambientali (CEP) da parte della Commissione di statistica delle Nazioni Unite nel febbraio 2024.
Finalità e contesto normativo
L’atto interviene sul regolamento (UE) n. 691/2011, che istituisce i conti economici ambientali europei e ne organizza i moduli in forma strutturale e comparabile tra Stati membri. In particolare, la Commissione evidenzia che i dati devono supportare le politiche dell’Unione su cambiamenti climatici, inquinamento zero, economia circolare, protezione del suolo e rumore, e che le informazioni sugli investimenti per la mitigazione climatica devono coprire tutti i settori dell’economia e tutte le attività pertinenti, con ripartizione per Stato membro.
Ambito di applicazione
Le modifiche riguardano gli Stati membri, chiamati a trasmettere dati statistici conformi alle nuove indicazioni nei moduli dei conti ambientali europei. Il regolamento incide su tre allegati del regolamento base:
- allegato IV, relativo ai conti delle spese per la protezione dell’ambiente;
- allegato V, relativo ai conti del settore dei beni e dei servizi ambientali;
- allegato VIII, relativo ai conti dei contributi ambientali e trasferimenti analoghi.
L’intervento è rilevante per le amministrazioni statistiche nazionali e, sul piano sostanziale, per la raccolta di dati su produzione, investimenti, occupazione, trasferimenti pubblici e classificazione delle attività e finalità ambientali. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.
Integrazione della classificazione delle finalità ambientali (CEP)
Una delle innovazioni centrali consiste nell’inserimento esplicito della CEP come riferimento classificatorio per i dati ambientali. Nell’allegato IV, sezione 5, la classificazione viene richiamata per raggruppare le spese e le attività rilevanti, includendo categorie quali:
- aria e clima;
- gestione delle acque reflue;
- gestione dei rifiuti;
- protezione del suolo, delle acque di superficie e delle acque del sottosuolo;
- protezione della biodiversità e del paesaggio;
- rumore e radiazioni;
- alcune categorie di ricerca e sviluppo collegate alla riduzione e al controllo delle emissioni e alle altre finalità ambientali indicate.
Nel medesimo allegato e negli allegati V e VIII vengono soppressi alcuni punti precedenti, con l’effetto di sostituire i rinvii superati con una classificazione più articolata e coerente con la CEP.
Nuovi dati sul settore dei beni e servizi ambientali
L’allegato V, sezione 3, viene riscritto per ampliare le caratteristiche statistiche da produrre sul settore dei beni e servizi ambientali. Gli Stati membri devono ora rilevare:
- produzione del settore nel suo complesso e delle attività di natura commerciale;
- esportazioni del settore nel suo complesso;
- valore aggiunto del settore nel suo complesso e delle attività di natura commerciale;
- occupazione nel settore nel suo complesso e nelle attività di natura commerciale;
- formazione lorda di capitale fisso per attività di mitigazione dei cambiamenti climatici, ripartita per società, amministrazioni pubbliche, famiglie e istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie;
- formazione lorda di capitale fisso per prodotti di mitigazione dei cambiamenti climatici non già inclusi nella formazione lorda di capitale fisso per attività di mitigazione;
- consumo finale di prodotti di mitigazione dei cambiamenti climatici, ripartito per amministrazioni pubbliche, famiglie e istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie.
I dati sono trasmessi in milioni di unità monetaria nazionale, mentre l’occupazione è misurata in equivalente a tempo pieno.
Ripartizione per CEP nel settore dei beni e servizi ambientali
Sempre nell’allegato V, sezione 5, il regolamento amplia l’elenco dei gruppi CEP utilizzabili per la classificazione delle attività del settore, includendo non solo le categorie tradizionali ma anche:
- energia da fonti rinnovabili;
- gestione e risparmio di energia;
- risparmio idrico e gestione delle risorse idriche naturali;
- recupero e risparmio dei materiali;
- gestione delle risorse forestali;
- finalità trasversali e altre finalità ambientali.
Questa estensione mira a rendere la rilevazione più coerente con la struttura aggiornata delle politiche ambientali e climatiche.
Conti dei contributi ambientali e trasferimenti analoghi
L’allegato VIII viene modificato per rafforzare la tracciabilità dei contributi e dei trasferimenti analoghi secondo la CEP. I dati devono essere riportati per i gruppi CEP indicati, con copertura delle divisioni CEP 01-08. Inoltre, i trasferimenti ricevuti dalle società dalle amministrazioni pubbliche, una volta raggruppati per CEP complessivamente, devono essere ulteriormente suddivisi in base alla classificazione NACE Rev. 2.
In questo modo il regolamento combina una lettura per finalità ambientali con una lettura per attività economiche, utile sia ai fini statistici sia per l’analisi delle politiche pubbliche e degli incentivi economici in campo ambientale.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Essendo un regolamento delegato, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, senza necessità di recepimento nazionale.
Disposizioni principali
Aggiornamento degli allegati del regolamento 691/2011
L’articolo 1 dispone la modifica degli allegati IV, V e VIII del regolamento (UE) n. 691/2011 secondo quanto stabilito nell’allegato del regolamento delegato.
Conti delle spese per la protezione dell’ambiente: integrazione della CEP
Nell’allegato IV, sezione 5, punto 1, il secondo trattino è sostituito per includere i gruppi della classificazione delle finalità ambientali (CEP) raggruppati in specifiche categorie, tra cui aria e clima, gestione delle acque reflue, gestione dei rifiuti, protezione del suolo e delle acque, biodiversità e paesaggio, rumore e radiazioni, nonché talune voci di ricerca e sviluppo. Il punto 2 è soppresso.
Conti del settore dei beni e dei servizi ambientali: nuove caratteristiche statistiche
Nell’allegato V, sezione 3, gli Stati membri devono produrre statistiche su produzione, esportazioni, valore aggiunto, occupazione, formazione lorda di capitale fisso per attività e prodotti di mitigazione dei cambiamenti climatici e consumo finale di tali prodotti. I dati sono trasmessi in milioni di unità monetaria nazionale, salvo l’occupazione, espressa in equivalente a tempo pieno.
Conti del settore dei beni e dei servizi ambientali: classificazione CEP delle attività
Nell’allegato V, sezione 5, punto 1, il secondo trattino è sostituito per elencare in modo più ampio i gruppi CEP, includendo energia da fonti rinnovabili, gestione e risparmio di energia, risparmio idrico, recupero e risparmio dei materiali, gestione delle risorse forestali e finalità trasversali e altre finalità ambientali. Il punto 2 è soppresso.
Conti dei contributi ambientali e trasferimenti analoghi: classificazione CEP e raccordo NACE
Nell’allegato VIII, sezione 5, il punto 2 è sostituito per richiedere che i dati siano riportati secondo i gruppi CEP elencati; il punto 3 è modificato per prevedere che i trasferimenti ricevuti dalle società dalle amministrazioni pubbliche, raggruppati per tutte le divisioni CEP (CEP 01-08), siano ulteriormente ripartiti secondo la classificazione NACE Rev. 2. Il punto 4 è soppresso.
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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