Cassazione Penale, Sentenza n. 21045/2024 del 29/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza di appello che ha riqualificato le condotte in relazione all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90 e rideterminato la pena. I motivi di ricorso erano: (I) erronea qualificazione delle plurime cessioni come autonome invece che come un'unica condotta continuata; (II) vizio nel trattamento sanzionatorio, lamentando che la Corte avrebbe dovuto prendere la pena base per l'episodio più grave e poi applicare un unico aumento per continuazione o aumenti minimi per i singoli episodi; (III) mancato riconoscimento dell'attenuante della speciale tenuità (art. 62, n. 4 c.p.) e del beneficio della sospensione condizionale della pena; (IV) illegittima conferma della misura di sicurezza dell'espulsione basata su una presunta pericolosità sociale; (V) mancata applicazione delle sanzioni sostitutive.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto i motivi manifestamente infondati o inammissibili: (I) risultavano pacifici molti episodi di cessione a diversi acquirenti, quindi nessuna illegittima autonoma qualificazione; (II) la Corte territoriale ha correttamente applicato l'art. 81 c.p. e determinato un aumento per continuazione, anche fino al triplo, dato l'elevato numero di fattispecie; (III) la negazione della speciale tenuità è motivata dall'elevata frequenza delle cessioni, dal lucro non di speciale tenuità e dal possesso di dosi pronte alla vendita (con richiamo a giurisprudenza); (IV-V) le censure sulle misure di sicurezza e sulle sanzioni sostitutive sono valutazioni di merito e la Corte ha logicamente motivato l'elevata pericolosità sociale dell'imputato (attività abituale di spaccio anche durante arresti domiciliari) e l'inidoneità delle sanzioni sostitutive a finalità rieducative. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
d.P.R. 309/1990, art. 73, comma 5
La Corte ha ritenuto corretta la riqualificazione delle condotte come rientranti nella fattispecie prevista dall'art. 73, comma 5 (traffico/ detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti), dato il complesso comportamento costituito da plurime cessioni.
Codice penale, art. 81
Applicazione del principio di continuazione: la Corte territoriale ha determinato l'aumento di pena per continuazione, arrivando anche all'incremento fino al triplo in considerazione dell'elevato numero di reati commessi.
Codice penale, art. 62, n. 4
La circostanza attenuante della speciale tenuità è stata esclusa in concreto per la frequenza delle cessioni, l'entità del lucro e la presenza di dosi già pronte per la vendita; pertanto non operava la riduzione né il collegato beneficio della sospensione condizionale.
Giurisprudenza richiamata (Sez. 6, n. 31603 del 16/05/2017, Rv. 270571 - 01)
Richiamo a precedente che esclude la tenuità in casi di plurime cessioni e consistenti profitti/quantità.
Corte Costituzionale, sent. n. 186/2000
Richiamata in relazione alla valutazione sull'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità e all'applicazione della sanzione pecuniaria per il ricorso inammissibile.
Massime di principio
- Plurime cessioni di stupefacenti a diversi acquirenti sono di norma considerate elementi che escludono la speciale tenuità e possono giustificare la configurazione della fattispecie di spaccio ai sensi dell'art. 73 d.P.R. 309/90.
- Quando sono accertati numerosi episodi collegati, la Corte può applicare l'art. 81 c.p. per la continuazione e aumentare la pena in modo significativo (anche fino al triplo) in considerazione della reiterazione e del numero di reati.
- La valutazione circa la tenuità del fatto (art. 62, n. 4 c.p.) richiede un esame concreto: frequenza, lucro e possesso di dosi pronte sono elementi che tipicamente impediscono il riconoscimento dell'attenuante.
- Decisioni di merito della corte territoriale (soprattutto valutazioni sulla pericolosità sociale, sulla necessità delle misure di sicurezza e sull'idoneità delle sanzioni sostitutive) sono difficilmente sindacabili dalla Cassazione se adeguatamente motivate; il ricorso che si nutre soprattutto di censure di merito rischia l'inammissibilità.
- In casi simili, per ottenere risultati favorevoli è necessario proporre censure di diritto ben fondate (vizi formali, interpretazione normativa errata, violazioni di garanzie processuali) o fornire elementi probatori forti per contestare la ricostruzione fattuale (es. dimostrare la sporadicità, la minima entità del profitto o la mancanza di dosi pronte).
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 29 mag 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 21027/2024 del 29/05/2024
- Sentenza penale · 29 mag 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 21029/2024 del 29/05/2024
- Sentenza penale · 29 mag 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 21034/2024 del 29/05/2024
- Sentenza penale · 29 mag 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 21037/2024 del 29/05/2024
- Sentenza penale · 29 mag 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 21038/2024 del 29/05/2024
- Sentenza penale · 29 mag 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 21040/2024 del 29/05/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →