Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 1304/2026 - Torino, Sezione 2

per l'ottemperanza della sentenza del Tribunale di Cuneo, Sezione Lavoro, n. 463/2025 pubblicata il 20.06.2025, emessa all'esito del giudizio R.G. n. 252/2025 e passata in giudicato, con cui l’intimato Ministero è stato condannato al pagamento in favore della ricorrente della somma di € 2.891,86, oltre interessi legali e l’eventuale maggior somma corrispondente alla differenza tra rivalutazione monetaria e gli interessi, a titolo di indennità sostitutiva di ferie non godute.

Giustizia amministrativa202600443

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata integrale esecuzione di una sentenza civile passata in giudicato, limitatamente agli interessi legali e all'eventuale maggior somma per differenza tra rivalutazione monetaria e interessi, dopo il pagamento del capitale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi dell'art. 114 c.p.a. per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario, Sezione lavoro, che aveva condannato il Ministero al pagamento di € 2.891,86, oltre interessi legali e all'eventuale maggior somma corrispondente alla differenza tra rivalutazione monetaria e interessi, a titolo di indennità sostitutiva delle ferie non godute. La ricorrente ha chiesto anche la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia. Nel corso del giudizio il Ministero ha documentato di avere già pagato il capitale insieme alla retribuzione di agosto 2025, prima della notifica e del deposito del ricorso, avvenuti il 26 febbraio 2026. La ricorrente ha quindi insistito per l'esecuzione relativamente agli interessi e all'eventuale differenza tra rivalutazione monetaria e interessi, rimasti non corrisposti. Il titolo giudiziale era stato notificato al Ministero il 20 giugno 2025 mediante PEC, in copia conforme ai sensi dell'art. 475 c.p.c.; alla data del ricorso era inoltre decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996.

La decisione

Il TAR ha dichiarato inammissibile la domanda di ottemperanza limitatamente al capitale di € 2.891,86, poiché tale somma era stata pagata prima dell'introduzione del giudizio e non sussisteva quindi una persistente inottemperanza sul punto. Ha invece accolto parzialmente il ricorso quanto agli interessi legali e all'eventuale maggior somma corrispondente alla differenza tra rivalutazione monetaria e interessi, ordinando al Ministero di dare integrale esecuzione alla sentenza civile per tali importi entro 60 giorni dalla comunicazione amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della decisione. Per l'eventuale ulteriore inerzia ha nominato commissario ad acta il Capo del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del Ministero, autorizzandolo a delegare l'incarico anche a soggetti di altre articolazioni ministeriali ritenuti idonei, senza limiti derivanti dalle ordinarie competenze o dai rapporti gerarchici. Il commissario potrà utilizzare i capitoli di spesa ministeriali o dell'Ufficio scolastico regionale, altri capitoli disponibili, fondi fuori bilancio o il pagamento in conto sospeso, secondo criteri di buona amministrazione. Il compenso è stato ritenuto compreso nella retribuzione del dirigente o funzionario incaricato. Le spese di lite sono state compensate per la reciproca soccombenza parziale. Il TAR ha inoltre disposto la trasmissione della sentenza alla Procura regionale della Corte dei conti del Lazio, considerata la serialità delle inottemperanze relative alle condanne per ferie non godute di docenti a tempo determinato.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Consente di chiedere l'esecuzione del giudicato amministrativo e, nei casi previsti, dei provvedimenti del giudice ordinario; il TAR ha utilizzato il giudizio di ottemperanza per ordinare il pagamento delle somme ancora dovute in esecuzione della sentenza civile.

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    Ha consentito al Collegio di prospettare d'ufficio la possibile inammissibilità parziale della domanda, assegnando alle parti un termine per il contraddittorio sulla questione.

  • art. 475 c.p.c.

    La sentenza civile è stata notificata in copia conforme all'originale, secondo la formulazione risultante dalle modifiche normative richiamate dal giudice.

  • art. 3, comma 34, d.lgs. 149/2022

    Ha riformulato l'art. 475 c.p.c. nel quadro normativo che ha eliminato la necessità della spedizione del titolo in forma esecutiva.

  • art. 35, comma 8, d.lgs. 149/2022

    È richiamato per l'abrogazione della necessità della spedizione del titolo in forma esecutiva a decorrere dal 28 febbraio 2023.

  • art. 14, comma 1, d.l. 669/1996

    Il termine dilatorio per l'avvio di azioni esecutive nei confronti dell'amministrazione si applica anche al giudizio di ottemperanza; nel caso concreto era decorso prima della proposizione del ricorso.

Massime di principio

  • La domanda di ottemperanza è inammissibile nella parte in cui riguarda somme già corrisposte dall'amministrazione prima dell'introduzione del giudizio, poiché manca una persistente inottemperanza sul relativo capo del titolo.
  • Quando un titolo esecutivo civile condanna una pubblica amministrazione al pagamento di capitale, interessi e ulteriori accessori, il giudizio di ottemperanza può essere accolto limitatamente alle componenti economiche ancora non corrisposte, anche se il capitale è stato pagato nel frattempo.
  • L'esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione mediante giudizio di ottemperanza presuppone il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, applicabile anche a tale giudizio.
  • Il commissario ad acta nominato per l'esecuzione del giudicato esercita i poteri necessari all'adempimento senza essere vincolato alle ordinarie attribuzioni dell'ufficio di appartenenza; può delegare l'incarico a un soggetto pubblico idoneo anche appartenente a un'altra articolazione della medesima amministrazione.
  • Per dare esecuzione a una condanna pecuniaria, il commissario ad acta può utilizzare i capitoli di spesa ordinariamente destinati al pagamento, altri capitoli disponibili scelti secondo buona amministrazione, nonché, se necessario, fondi fuori bilancio o il pagamento in conto sospeso.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesseEffetto conformativo e riedizione del potere

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.