Cassazione Civile, Ordinanza n. 20840/2023 del 18/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da avvisi di accertamento emessi per maggiori Irpef, Ires, Irap e Iva relativi all’anno d’imposta 2006 nei confronti di una società poi estinta e, in via derivata, dei suoi soci e del liquidatore. La Commissione tributaria regionale aveva rigettato l’appello dei contribuenti e accolto l’appello incidentale dell’ufficio, ritenendo: a) legittimo l’accertamento fondato su presunzioni gravi, precise e concordanti, incentrate su comportamento antieconomico, scostamento dal valore normale dei prezzi di vendita di immobili, perizie, preliminari e corrispondenza bancaria; b) applicabile la presunzione di distribuzione ai soci degli utili extracontabili di una società a ristretta base partecipativa; c) responsabile il liquidatore ex art. 36 d.P.R. 602/1973 e i soci ex art. 2495 c.c. I ricorrenti hanno proposto quattro motivi: 1) nullità della sentenza per motivazione omessa o apparente; 2) violazione dell’art. 2495 c.c. e dell’art. 36 d.P.R. 602/1973, sostenendo l’abrogazione implicita della disciplina speciale e la non configurabilità della responsabilità oltre i limiti dell’attivo ricevuto; 3) violazione delle norme sull’accertamento presuntivo e dell’art. 2729 c.c., per asserito divieto di doppia presunzione e per errata valutazione delle singole operazioni immobiliari; 4) violazione delle norme in tema di presunzione di utili extracontabili e loro distribuzione ai soci, contestando sia l’esistenza del maggior reddito sia la sua imputazione ai soci.
La decisione
La Corte ha rigettato tutti i motivi. Ha ritenuto la motivazione della sentenza di merito non apparente, ma effettiva ed esaustiva. Ha affermato che la responsabilità del liquidatore ex art. 36 d.P.R. 602/1973 è autonoma e non è esclusa dalla cancellazione della società, mentre la responsabilità dei soci ex art. 2495 c.c. opera secondo un meccanismo successorio per l’estinzione della società, con limiti di responsabilità che costituiscono fatto impeditivo o limitativo da provare a cura del socio, non dell’Amministrazione. Ha escluso l’esistenza di un divieto generale di presunzioni di secondo grado e ha ritenuto incensurabile in cassazione la valutazione di merito sulle prove presuntive utilizzate per stimare il corrispettivo effettivo delle vendite immobiliari. Ha inoltre confermato la legittimità della presunzione di distribuzione degli utili extracontabili nelle società a ristretta base partecipativa, osservando che la presenza nella compagine di un’altra società a sua volta a ristretta base non ne esclude l’operatività e che i contribuenti non avevano fornito prova contraria. Ricorso rigettato con condanna alle spese in favore dell’Agenzia delle entrate.
Norme richiamate
art. 132 n. 4 c.p.c.
La motivazione è nulla solo se mancante o meramente apparente; nel caso di specie la sentenza di merito è stata ritenuta motivata in modo esauriente.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
È stato invocato come motivo di ricorso per nullità della sentenza, ma il vizio è stato escluso.
art. 2495 c.c.
Ferma restando l'estinzione della società, dopo la cancellazione i creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci, fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione, e nei confronti dei liquidatori, se il mancato pagamento è dipeso da colpa di questi
La norma è letta come fonte di un meccanismo successorio in capo ai soci della società estinta, con limite di responsabilità provabile dal socio; non esclude la chiamata in responsabilità dei soci a prescindere dall'utile partecipazione alla liquidazione.
art. 36 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
I liquidatori ... rispondono in proprio del pagamento delle imposte ... Tale responsabilità è commisurata all'importo dei crediti d'imposta che avrebbero trovato capienza in sede di graduazione dei crediti
Configura una responsabilità autonoma del liquidatore, che sorge al ricorrere dei presupposti normativi e non come successione o coobbligazione nel debito della società estinta.
art. 39, primo comma, lett. d), d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Richiamato in relazione all'accertamento presuntivo dei maggiori redditi fondato su elementi indiziari gravi, precisi e concordanti.
art. 54, secondo comma, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
Richiamato per il potere di accertamento induttivo in materia IVA sulla base di presunzioni.
art. 2729 c.c.
La Corte ribadisce che la prova presuntiva è ammessa quando gli indizi sono gravi, precisi e concordanti e che non esiste un divieto generale di presunzioni di secondo grado.
art. 38 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Richiamato in tema di utili extracontabili e accertamento del maggior reddito, con possibile riflesso sulla presunzione di distribuzione ai soci.
art. 2697 c.c.
Il limite di responsabilità dei soci non si presume a favore del contribuente ma deve essere allegato e provato da chi lo invoca; l'onere della prova contraria grava sui soci.
Massime di principio
- Non esiste nel sistema processuale civile un divieto generale di presunzioni di secondo grado: un fatto noto accertato per presunzione può costituire la base di un’ulteriore inferenza presuntiva, purché il risultato complessivo sia sorretto da indizi gravi, precisi e concordanti.
- La responsabilità del liquidatore per imposte non pagate con le attività della liquidazione, prevista dall’art. 36 d.P.R. 602/1973, è autonoma e va accertata in base ai suoi presupposti specifici, senza che la cancellazione della società comporti di per sé una successione nel debito tributario.
- Dopo l’estinzione della società, i soci possono essere chiamati a rispondere dei debiti sociali secondo il meccanismo successorio delineato dall’art. 2495 c.c.; il limite quantitativo della loro responsabilità opera come fatto impeditivo o limitativo da provare da parte del socio, non come fatto costitutivo da provare dal creditore.
- Nelle società di capitali a ristretta base partecipativa, l’accertamento di utili extracontabili legittima la presunzione di distribuzione ai soci, senza necessità per l’Amministrazione di provare in modo autonomo l’effettiva ripartizione, restando possibile la prova contraria del contribuente.
- La presenza nella compagine sociale di un ulteriore soggetto societario non esclude, di per sé, l’operatività della presunzione di distribuzione degli utili extracontabili, ove persista la caratteristica della ristretta base partecipativa.
- In sede di legittimità non è consentita una rivalutazione del materiale istruttorio quando il giudice di merito abbia motivato adeguatamente sulla gravità, precisione e concordanza degli indizi utilizzati per l’accertamento tributario.
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