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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 18540/2023 del 04/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del 19-10-2022 del Tribunale del Riesame di Trento, che aveva confermato l'ordinanza del G.I.P. dell'8-7-2022 applicativa della misura cautelare della custodia in carcere nei confronti del ricorrente per i reati previsti dagli artt. 73 e 74 del d.P.R. n. 309/1990 (illecita detenzione e traffico di sostanze stupefacenti). La difesa ha dedotto due motivi: 1) mancata autonoma valutazione da parte del G.I.P. degli indizi e delle esigenze cautelari; 2) vizio di motivazione nella scelta della misura, sostenendo che le esigenze cautelari potevano essere soddisfatte con misure meno afflittive della custodia in carcere.

La decisione

Il ricorrente ha formalmente rinunciato al ricorso (dichiarazione del 28-11-2022, confermata il 07-02-2023), evidenziando che l'ordinanza cautelare era stata revocata in data 25-11-2022 con conseguente scarcerazione. Per sopravvenuta carenza di interesse il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle sole spese processuali, escludendo l'obbligo di versamento alla Cassa per le ammende alla luce dell'orientamento richiamato (Sez. 5, n. 39521 del 04/07/2018, Rv. 273882) e della circostanza che la carenza di interesse non è imputabile al ricorrente.

Norme richiamate

  • d.P.R. n. 309 del 1990 (Testo unico stupefacenti), artt. 73 e 74

    Gli artt. 73 e 74 disciplinano rispettivamente i reati relativi all'illecita detenzione e al traffico di sostanze stupefacenti; nel caso erano le fattispecie penali che hanno fondato l'applicazione della misura cautelare nei confronti del ricorrente

  • art. 616 cod. proc. pen. e sua modifica operata dall'art. 1, comma 64, della legge 23 giugno 2017, n. 103

    La Corte richiama la disciplina delle conseguenze economiche della dichiarazione di inammissibilità e le modifiche normative intervenute: ha interpretato che, in caso di inammissibilità per sopravvenuta carenza di interesse non imputabile al ricorrente (ad es. per revoca del provvedimento impugnato), il ricorrente può essere condannato al pagamento delle spese processuali ma non al versamento alla Cassa per le ammende

  • Giurisprudenza: Sez. 5, n. 39521 del 04/07/2018, Rv. 273882

    Precedente richiamato dalla Corte, secondo il quale nell'ipotesi di inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse non imputabile al ricorrente, la sanzione economica si limita al pagamento delle spese processuali e non comprende l'obbligo di versamento alla Cassa per le ammende

Massime di principio

  • La revoca del provvedimento impugnato intervenuta prima della decisione in cassazione può determinare una sopravvenuta carenza di interesse e quindi l'inammissibilità del ricorso.
  • Quando la carenza di interesse deriva da fatti non imputabili al ricorrente (es. revoca della misura), la Corte può dichiarare il ricorso inammissibile e condannare il ricorrente al solo pagamento delle spese processuali, escludendo l'obbligo di versamento alla Cassa per le ammende, in linea con la giurisprudenza consolidata.
  • Nel merito, per impugnare validamente una misura cautelare occorre dimostrare che il giudice a quo non abbia effettuato una autonoma e sufficiente valutazione degli indizi e delle esigenze cautelari, o che la motivazione circa l'indispensabilità della custodia in carcere sia viziata e non abbia considerato alternative meno afflittive.
  • La rinuncia formale al ricorso, soprattutto se intervenuta dopo la revoca del provvedimento, rende improcedibile il riesame del merito: il difensore dovrebbe valutare tempestivamente le conseguenze della revoca per evitare inutili spese o ordini di pagamento.
  • Distinguere sempre tra inammissibilità per carenza soggettiva (es. mancanza di titolo) e sopravvenuta carenza di interesse: le conseguenze sanzionatorie possono variare in funzione dell'eventuale responsabilità del ricorrente nella sopravvenuta inutilità del giudizio.

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