Cassazione Penale, Sentenza n. 37267/2023 del 12/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione avverso la sentenza del 19/01/2023 che confermava la condanna per furto ai danni di Vincenza Colasuonno (art. 624, 625 n.4 c.p.), aggravato dalla destrezza. Il ricorrente ha dedotto: (i) nullità della notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello perché notificato al difensore ai sensi dell'art.161, comma 4 c.p.p. senza aver verificato l'idoneità del domicilio eletto dall'imputato (eletto il 31/01/2022 e ribadito in udienza); la difesa aveva tempestivamente eccepito la omessa notifica; (ii) vizio di motivazione nel rigetto della richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova, motivato dalla prognosi negativa riferita a procedimenti pendenti, circostanza che la difesa riteneva non pertinente ai sensi dell'art.133 c.p.; (iii) errato diniego delle circostanze attenuanti generiche e mancata applicazione dell'art.62-bis c.p.; (iv) vizi motivazionali relativi al riconoscimento della sospensione e alla menzione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo, ritenendo la notifica del decreto di citazione effettuata al difensore ai sensi dell'art.161, comma 4 c.p.p. nulla perché non era stata preventivamente verificata l'inidoneità del domicilio eletto dall'imputato. La Corte ha richiamato la giurisprudenza che distingue il regime di nullità tra le notifiche ex art.161, comma 4 e quelle ex art.157, comma 8-bis. Perciò la sentenza impugnata è stata annullata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'appello di Milano. L'annullamento ha assorbito l'esame dei restanti motivi, che non sono stati quindi valutati nel merito.
Norme richiamate
art. 161 c.p.p., comma 4
La notifica del decreto di citazione al difensore ai sensi di questa norma è illegittima se effettuata senza preventiva verifica dell'insufficienza o inidoneità della dichiarazione o elezione di domicilio dell'imputato; in tale ipotesi la notifica è affetta da nullità assoluta.
art. 157 c.p.p., comma 8-bis
La notifica al difensore di fiducia in presenza di successiva elezione di domicilio ha un regime di nullità intermedio, con diversa incidenza probatoria quando la prima notifica personale sia andata a buon fine.
art. 624 c.p. (furto)
Norma incriminatrice principale: il fatto addebitato al ricorrente (furto) è stato qualificato ai sensi degli artt. 624 e 625 n.4 c.p.
art. 625 n.4 c.p. (aggravante della destrezza)
Circostanza aggravante contestata con riferimento all'uso della destrezza nella consumazione del furto.
art. 133 c.p.
Norma richiamata nella controversia relativa alla prognosi di recidiva/valutazione della pericolosità e rilevanza dei procedimenti pendenti nel decidere sulla messa alla prova; la Corte ha ritenuto che il rigetto sulla base dei procedimenti pendenti non fosse adeguatamente motivato.
art. 62-bis c.p.
Norma relativa alla concessione delle circostanze attenuanti equivalenti; la difesa aveva chiesto applicazione per equivalenza contestando il diniego delle attenuanti generiche, deducendo carenza di motivazione.
Massime di principio
- La notifica del decreto di citazione per appello deve rispettare il principio della preventiva verifica dell'idoneità del domicilio eletto dall'imputato: notificare direttamente al difensore senza tale verifica può comportare nullità assoluta e insanabile.
- Esiste una netta distinzione tra il regime di notifiche previste dall'art.161, comma 4 c.p.p. e quelle dall'art.157, comma 8-bis c.p.p.; la prima, se eseguita senza verifica, è più gravemente viziata.
- Se la Corte di legittimità accoglie un motivo procedurale di nullità rilevante, ciò determina spesso l'annullamento con rinvio e l'assorbimento degli ulteriori motivi sostanziali, che non vengono esaminati.
- Le eccezioni procedurali sollevate dalla difesa devono essere specificamente esaminate e motivate dal giudice; l'omessa risposta a una doglianza rilevante può costituire motivo di annullamento.
- Nelle richieste di misure alternative o attenuanti (messa alla prova, attenuanti equivalenti) il rigetto deve essere adeguatamente motivato alla luce delle norme applicabili: motivazioni generiche riferite a procedimenti pendenti possono essere insufficienti.
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