Cassazione Penale, Sentenza n. 33202/2026 del 09/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato, sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno, era stato condannato alla pena di un anno di reclusione e 1.550 euro di multa per avere installato presso la propria abitazione un sistema di videosorveglianza composto da sette telecamere: una sul portone principale, una nel cortile, una all'interno dell'abitazione e quattro sul terrazzo. La Corte d'appello aveva confermato la decisione del Tribunale. Con il primo motivo il ricorrente ha dedotto l'erronea applicazione dell'art. 76, comma 2, del d.lgs. n. 159 del 2011, sostenendo di non essere stato né l'installatore né il beneficiario delle telecamere, installate dalla moglie prima dell'applicazione della misura, e di essere un mero ospite dell'abitazione. Ha inoltre sostenuto che i dispositivi non fossero idonei a eludere i controlli di polizia e che fossero stati successivamente rimossi. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione dell'art. 3, comma 4, del d.lgs. n. 159 del 2011, sostenendo che le telecamere non rientrassero tra gli apparati di comunicazione radiotrasmittente o gli altri strumenti tassativamente vietabili dal questore. Con il terzo motivo ha censurato il diniego delle attenuanti generiche, lamentando che la Corte d'appello avesse valorizzato esclusivamente i precedenti penali senza considerare la rimozione delle telecamere, la loro installazione anteriore alla notifica della misura, l'assenza di precedenti violazioni delle prescrizioni e la tenuità della condotta.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Ha ritenuto che il divieto previsto dall'art. 3, comma 4, del d.lgs. n. 159 del 2011 si applichi anche a chi utilizza gli strumenti vietati, senza che sia necessario che ne sia stato personalmente l'installatore. La finalità della disposizione è infatti impedire che sistemi installati anche da terzi consentano di individuare l'avvicinamento delle forze dell'ordine e vanifichino i controlli presso l'abitazione del soggetto sottoposto alla misura. La Corte ha inoltre affermato che una telecamera può rientrare nel divieto quando, considerate le concrete modalità di installazione e dislocazione, sia destinata a consentire l'elusione dei controlli di pubblica sicurezza, assumendo in tal caso il carattere di strumento tecnologico non comune secondo i criteri indicati dalla Corte costituzionale. Nel caso concreto, la presenza di sette dispositivi funzionanti, collocati in punti interni ed esterni dell'edificio e idonei a monitorare un'ampia area, è stata ritenuta indicativa della funzione di vigilanza e di possibile elusione dei controlli. La censura relativa all'inidoneità delle telecamere è stata ritenuta generica e non adeguatamente confrontata con la motivazione della sentenza impugnata. È stato infine ritenuto legittimo il diniego delle attenuanti generiche, motivato dai precedenti penali, dal breve intervallo tra l'inizio della misura e l'accertamento della violazione e dall'irrilevanza della rimozione dei dispositivi, poiché la protrazione del loro utilizzo avrebbe comportato la reiterazione del reato.
Norme richiamate
art. 76, commi 2, 3 e 4, d.lgs. n. 159/2011
delitto commesso dalla persona sottoposta alla misura di prevenzione mediante violazione delle prescrizioni
La disposizione è stata applicata alla condotta di utilizzo di un sistema di videosorveglianza vietato, anche se installato da altra persona.
art. 3, comma 4, d.lgs. n. 159/2011
divieto di possedere o utilizzare, in tutto o in parte, qualsiasi apparato di comunicazione radiotrasmittente, radar e visori notturni
Il divieto può comprendere una telecamera quando, in concreto, essa sia destinata a consentire al soggetto sottoposto alla misura di eludere i controlli dell'autorità di pubblica sicurezza.
art. 133 c.p.
Gli elementi indicati dalla norma possono essere valorizzati dal giudice per motivare la concessione o il diniego delle attenuanti generiche.
art. 3, comma 4, d.lgs. n. 159/2011
La Corte ha richiamato la sentenza della Corte costituzionale n. 2 del 2023, secondo cui gli apparati vietabili devono essere letti nel contesto di un catalogo di strumenti non comuni, indicativi di specifiche attività criminose o della volontà di sottrarsi ai controlli.
art. 2, legge n. 1423/1956
Richiamato quale disposizione avente formulazione identica a quella dell'art. 3, comma 4, del d.lgs. n. 159 del 2011, in relazione a un precedente orientamento sull'inclusione dei sistemi di videosorveglianza tra gli strumenti vietabili.
Massime di principio
- Il divieto imposto dal questore ai sensi dell'art. 3, comma 4, del d.lgs. n. 159 del 2011 può riguardare anche l'utilizzatore dello strumento vietato, senza che sia necessario che il soggetto sottoposto alla misura di prevenzione ne abbia curato personalmente l'installazione.
- Una telecamera non è automaticamente compresa tra gli strumenti vietabili ai sensi dell'art. 3, comma 4, del d.lgs. n. 159 del 2011; vi rientra quando, alla luce delle concrete caratteristiche, collocazione e funzione del sistema, sia destinata a consentire al soggetto sottoposto alla misura di prevenzione di eludere i controlli dell'autorità di pubblica sicurezza.
- La distribuzione di più telecamere presso i punti di accesso e negli spazi interni ed esterni dell'abitazione può costituire elemento oggettivo sufficiente a dimostrare la funzione di vigilanza finalizzata a prevenire o eludere i controlli di polizia.
- In tema di attenuanti generiche, il giudice di merito dispone di un giudizio di fatto insindacabile in cassazione quando la motivazione sia non contraddittoria e indichi, anche mediante richiamo agli elementi dell'art. 133 c.p., le ragioni ritenute preponderanti per la concessione o il diniego.
- La rimozione dello strumento vietato dopo l'intervento degli organi di controllo non integra necessariamente una condotta collaborativa significativa, quando costituisca soltanto il mezzo per far cessare la violazione già accertata e impedire la sua protrazione.
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