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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29596/2023 del 07/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Palermo che ha rigettato la richiesta di riesame e confermato la misura degli arresti domiciliari; l'imputato, tramite difensore Avv. Giovanni Augello, denunciava violazione degli artt. 273 e ss. del codice di rito e vizio di motivazione. Censurava in particolare: a) la mancata considerazione della incensuratezza e dell'occasionalità della sua condotta; b) l'omissione di valutare l'assenza di arnesi da scasso e la possibilità che la finestra fosse già danneggiata; c) la errata qualificazione del fatto come furto consumato anziché tentato (sostendo che la refurtiva non era stata effettivamente portata fuori dall'appartamento), con conseguente pregiudizio circa il beneficio della sospensione condizionale della pena; in subordine chiedeva l'applicazione di misura cautelare meno afflittiva.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso, ritenendolo infondato. Ha confermato che il furto si è consumato perché il ricorrente ha avuto, anche se per breve tempo, il "completo ed esclusivo dominio" sulla refurtiva, depositata in borse pronte per essere asportate, richiamando consolidata giurisprudenza sulla distinzione tra consumazione e tentativo. Ha ritenuto adeguata e logica la motivazione del Tribunale del riesame circa le esigenze cautelari, fondate su elementi quali la pianificazione del colpo (scambi di messaggi), fotografie scattate all'interno dell'appartamento, azione notturna e il concorso con altro soggetto con precedente specifico. Ha inoltre affermato che la valutazione prognostica della possibilità di recidiva non richiede l'indicazione di specifiche occasioni future, ma una valutazione complessiva della personalità, delle modalità del fatto e del contesto. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 110, 624-bis e 625, primo comma, n. 2, cod. pen.

    Indicano i reati ascritti al ricorrente: concorso in furto aggravato (introduzione nell'abitazione, danneggiamento della finestra e impossessamento di beni). La Corte ha confermato la qualificazione sostanziale del fatto come furto consumato.

  • art. 273 e ss. cod. proc. pen.

    Norme procedurali richiamate dalla difesa per presunte violazioni formali nell'impugnazione; la Corte ha ritenuto non sussistente alcuna manifesta illogicità o incongruenza dell'ordinanza impugnata.

  • art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.

    Norma che disciplina il requisito dell'attualità del pericolo per le misure cautelari. La Corte precisa che non richiede l'indicazione di specifiche occasioni di recidiva ma una valutazione prognostica della possibilità di condotte reiterative basata su modalità del fatto, personalità e contesto.

  • art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137, conv. con l. 18/12/2020, n. 176

    Norma procedurale richiamata per la trasmissione delle conclusioni scritte del Pubblico Ministero nel procedimento.

Massime di principio

  • Il furto si considera consumato quando l'agente ottiene il pieno, autonomo ed effettivo dominio sulla res furtiva, anche se per brevissimo tempo e pur se la refurtiva resta nel luogo del furto; la mera non uscita immediata dall'appartamento non esclude la consumazione.
  • L'assenza di precedenti penali o di arnesi da scasso non è, di per sé, sufficiente a escludere esigenze cautelari: il giudice valuta l'insieme degli elementi (pianificazione, modalità, complicità, comportamento) per formare una prognosi sul rischio di reiterazione.
  • Per giustificare misure meno afflittive o la revoca della misura cautelare, la difesa deve proporre argomentazioni concrete e, se possibile, documentali che contraddicano gli elementi fattuali considerati dal giudice (es. dimostrare l'assenza di pianificazione o che la refurtiva non è mai stata posta sotto il dominio dell'agente).
  • La valutazione dell'attualità del pericolo (art. 274 c.p.p.) è prognostica e non impone la dimostrazione di ominipoenti opportunità di recidiva; il giudice deve motivare con riferimento alle modalità del fatto, alla personalità dell'indagato e al contesto.
  • La qualificazione tra tentativo e consumazione è questione di fatto rimessa al giudice: in caso di contestazione, utile richiamare la giurisprudenza consolidata e produrre elementi probatori (tempi, possesso esclusivo, modalità di occultamento/trasporto) che supportino la qualificazione difensiva.

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