Ordinanza n. 327/2026 - Milano, Sezione 1
per l'annullamento del provvedimento della Questura di -OMISSIS- ex art. 100 r.d. 773/1931 (TULPS) in data 6 giugno 2024 prot. -OMISSIS-, della comunicazione della Questura del 21 maggio 2024 prot. -OMISSIS- di “avvio procedimento amministrativo ai sensi dell’art. 100 TULPS”, oltre a tutti provvedimenti presupposti, consequenziali o comunque connessi, ivi inclusi, in quanto occorra alla luce di loro reputati riverberi sui provvedimenti ex art. 100 TULPS, il provvedimento della Questura 3 giugno 2024 prot. -OMISSIS-, di diniego parziale di accesso, la comunicazione Questura Pv 27.5.2024 prot. -OMISSIS- in merito alla visione fascicolo, la. P.e.c della Questura 23 maggio 2024. oltre che per l’emanazione delle misure idonee ex art. 34 c. 1 lett. e) cpa ad attuare il giudicato, inclusa la nomina di commissario “ad acta”.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento della Questura adottato ai sensi dell’art. 100 TULPS, comunicazione di avvio del relativo procedimento e atti connessi, inclusi il diniego parziale di accesso e le comunicazioni sull’accesso al fascicolo
Esito
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato il provvedimento della Questura del 6 giugno 2024 adottato ai sensi dell’art. 100 r.d. 773/1931, la comunicazione di avvio del procedimento del 21 maggio 2024 e gli atti connessi, nonché, ove rilevanti, il diniego parziale di accesso del 3 giugno 2024 e le comunicazioni relative alla visione del fascicolo. Hanno inoltre chiesto l’adozione di misure idonee all’attuazione del giudicato ai sensi dell’art. 34, comma 1, lett. e), c.p.a., inclusa la nomina di un commissario ad acta. Dal testo dell’ordinanza non risultano esaminati specifici motivi di legittimità né questioni di merito, poiché il giudice ha disposto un adempimento istruttorio in vista della futura discussione della controversia.
La decisione
Il TAR non ha definito il ricorso nel merito. Preso atto della dichiarazione dei ricorrenti del 24 marzo 2026 circa la permanenza dell’interesse alla decisione, ha ritenuto necessario acquisire dalla Questura sintetiche e documentate deduzioni sulla vicenda, dirette anche a chiarire se siano sopravvenuti fatti o siano stati adottati provvedimenti o atti rilevanti per la permanenza effettiva dell’interesse alla decisione o comunque idonei a incidere sull’esito della causa. La Questura dovrà depositare tali deduzioni entro il 28 aprile 2026. L’ordinanza richiama inoltre l’udienza camerale sull’istanza di accesso, già fissata per il 29 aprile 2026, e la futura udienza di merito, prevista per il 15 luglio 2026. La segreteria deve comunicare l’ordinanza alle parti e oscurare le generalità e gli altri dati identificativi dei ricorrenti.
Norme richiamate
art. 100 r.d. 773/1931 (TULPS)
È la base normativa del provvedimento questorile impugnato; l’ordinanza non ne esamina nel merito i presupposti o l’applicazione.
art. 34, comma 1, lett. e), c.p.a.
È richiamato per la domanda dei ricorrenti relativa all’adozione di misure attuative del giudicato, inclusa la possibile nomina di un commissario ad acta; l’ordinanza non decide tale domanda.
art. 116 c.p.a.
Disciplina l’istanza di accesso, per la quale risulta già fissata un’udienza camerale; l’ordinanza non definisce l’istanza.
art. 46, comma 2, c.p.a.
È richiamato tra le disposizioni processuali applicate, senza che il testo espliciti una specifica statuizione fondata su tale norma.
art. 65, comma 3, c.p.a.
È richiamato quale fondamento degli incombenti istruttori disposti dal collegio.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Giustifica l’oscuramento delle generalità e degli altri dati idonei a identificare i ricorrenti, a tutela dei loro diritti o della loro dignità.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
È richiamato, insieme all’art. 52 d.lgs. 196/2003, quale presupposto della protezione dei dati personali e dell’oscuramento disposto.
Massime di principio
- Prima di definire nel merito un ricorso, il giudice amministrativo può disporre l’acquisizione di deduzioni sintetiche e documentate dall’amministrazione quando occorra verificare la sopravvenienza di fatti o atti idonei a incidere sulla permanenza concreta dell’interesse alla decisione o sull’esito della controversia.
- La dichiarazione della parte circa la permanenza dell’interesse alla decisione non impedisce al giudice di verificare d’ufficio, mediante acquisizione istruttoria, se tale interesse sussista ancora in concreto alla luce di eventuali sopravvenienze amministrative o fattuali.
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