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Sentenza

Sentenza del 22/04/2015 n. 1697 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia

PREAVVISO DI ISCRIZIONE IPOTECARIA - MANCATA IMPUGNAZIONE - Iscrizione ipotecaria - Impugnabilità - Non sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato l'iscrizione ipotecaria relativa a debiti tributari e contributivi, deducendo l'invalidità della firma e della delega sull'avviso di accertamento, vizi nella notifica dell'iscrizione e delle cartelle, mancanza della preventiva intimazione di pagamento, difetto del titolo e violazione dell'art. 2839 c.c. Ha inoltre sostenuto che la mancata impugnazione del preavviso di iscrizione ipotecaria non potesse comportare la decadenza dalla possibilità di contestare l'iscrizione e gli atti presupposti.

La decisione

La Commissione Tributaria ha respinto l'appello e confermato la sentenza di primo grado. Ha ritenuto il preavviso di iscrizione ipotecaria autonomamente impugnabile, perché idoneo a portare a conoscenza del contribuente una pretesa tributaria determinata. Poiché il preavviso era stato regolarmente notificato e non era stato impugnato nei termini, la contribuente è decaduta dalla possibilità di contestare la successiva iscrizione ipotecaria e anche gli atti presupposti, quali avviso di accertamento e cartelle di pagamento. Gli ulteriori motivi sono stati ritenuti assorbiti o infondati: l'intimazione ex art. 50, comma 2, DPR 602/1973 non era necessaria per l'iscrizione ipotecaria; la notifica delle cartelle tramite raccomandata con ricevuta di ritorno da parte dell'agente della riscossione era valida; la sottoscrizione dell'avviso e la relativa delega risultavano regolari. La ricorrente è stata condannata alle spese del grado, liquidate in 800 euro oltre accessori in favore di Equitalia e 800 euro oltre accessori in favore dell'Agenzia delle Entrate.

Norme richiamate

  • Art. 19 D.Lgs. 546/1992

    L'elenco degli atti impugnabili, benché tassativo, deve essere interpretato in modo estensivo.

    Sono autonomamente impugnabili anche gli atti non espressamente elencati, quando enunciano in modo chiaro e inequivoco una pretesa tributaria concreta e attuale, come il preavviso di iscrizione ipotecaria.

  • Art. 77 DPR 602/1973, come modificato dalla legge 106/2011

    Il preavviso di iscrizione ipotecaria, contenente l'indicazione dettagliata dei debiti e l'avvertimento dell'iscrizione in caso di mancato pagamento, è atto autonomamente impugnabile.

  • Art. 50, comma 2, DPR 602/1973

    L'intimazione ad adempiere è necessaria quando l'espropriazione forzata non sia iniziata entro un anno dalla notifica della cartella, ma non costituisce un adempimento preliminare necessario per l'iscrizione ipotecaria, che ha funzione cautelare e di garanzia e non è di per sé un atto di espropriazione forzata.

  • Art. 26 DPR 602/1973

    Le cartelle possono essere notificate direttamente dall'agente della riscossione tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, senza necessità di un agente notificatore o di una distinta relata, purché la ricezione risulti dall'avviso di ricevimento.

  • Art. 42 DPR 600/1973

    La sottoscrizione dell'avviso di accertamento è valida quando apposta dal soggetto competente o da un delegato legittimamente autorizzato; nel caso concreto la firma e la delega sono state ritenute regolari.

  • Art. 100 c.p.c.

    La comunicazione di una pretesa tributaria concreta e attuale fa sorgere nel contribuente un interesse giuridicamente rilevante a chiederne il controllo giudiziale, rendendo l'atto autonomamente impugnabile.

Massime di principio

  • Quando un preavviso di iscrizione ipotecaria individua chiaramente i debiti, le cartelle e le conseguenze del mancato pagamento, deve essere trattato come un atto autonomamente impugnabile.
  • La mancata impugnazione tempestiva del preavviso può comportare la decadenza dalla possibilità di contestare successivamente l'iscrizione ipotecaria e, secondo l'orientamento applicato nella decisione, anche gli atti presupposti.
  • Le contestazioni relative ad avvisi di accertamento e cartelle già notificati devono essere sollevate nei rispettivi termini; non è normalmente possibile conservarle indefinitamente e riproporle contro un atto successivo della riscossione.
  • L'iscrizione ipotecaria ha funzione cautelare e di garanzia: per la sua iscrizione non è necessariamente richiesta l'intimazione di pagamento prevista per l'avvio dell'espropriazione forzata.
  • La notifica delle cartelle tramite raccomandata con ricevuta di ritorno può essere valida anche se effettuata direttamente dall'agente della riscossione, senza intervento di un agente notificatore.
  • In situazioni analoghe è essenziale verificare subito la data di ricezione del preavviso, il contenuto dell'atto e il termine per ricorrere, poiché l'inerzia può precludere successive contestazioni formali e sostanziali.

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