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Sentenza

Sentenza n. 1822/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2

per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Valle d’Aosta (sezione unica) n. -OMISSIS-resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202309886

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: sanzione disciplinare della sospensione dall’impiego per quattro mesi, adottata dal Ministero della Difesa

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il militare ha impugnato la sentenza del TAR Valle d’Aosta che aveva respinto il ricorso contro la sanzione disciplinare della sospensione dall’impiego per quattro mesi. In primo grado aveva dedotto la tardività dell’azione disciplinare, la violazione dell’art. 59 del d.P.R. n. 545/1986, degli artt. 24 e 111 Cost. e l’eccesso di potere per ingiustizia manifesta, sostenendo che l’Amministrazione avrebbe dovuto contestare e accertare senza ritardo la condotta relativa all’acquisto e all’uso personale di sostanze stupefacenti, conosciuta già anni prima, senza attendere la definizione del processo penale. Aveva inoltre censurato la proporzionalità e la motivazione della sanzione. In appello ha lamentato il travisamento del motivo di ricorso e l’illogicità della sentenza con riferimento al principio di buon andamento ex art. 97 Cost., ribadendo che il procedimento disciplinare era stato avviato, e non ripreso, dopo la conclusione del giudizio penale; che l’uso di stupefacenti non era stato oggetto di contestazione penale né di accertamento irrevocabile; che l’Amministrazione avrebbe potuto effettuare autonomi accertamenti immediati, come un drug test; e che la sanzione avrebbe determinato una duplicazione punitiva e conseguenze sull’avanzamento del militare.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello e confermato la sentenza di primo grado. Ha rilevato anzitutto che l’art. 59 del d.P.R. n. 545/1986, invocato dall’appellante, è stato abrogato dal d.lgs. n. 66/2010. La sanzione era collegata all’acquisto di sostanze stupefacenti per uso personale, circostanza emersa nel processo penale relativo al favoreggiamento personale aggravato e non costituente autonoma fattispecie incriminatrice oggetto di giudizio. L’Amministrazione, avuta conoscenza della sentenza penale irrevocabile il 24 febbraio 2022, aveva avviato il procedimento disciplinare il 13 aprile 2022, nel rispetto dei termini dell’art. 1392 del d.lgs. n. 66/2010. Il giudice ha ritenuto giustificata l’attesa della definizione complessiva della vicenda penale, poiché al momento precedente mancavano elementi conoscitivi sufficienti per una valutazione disciplinare univoca e completa, ai sensi dell’art. 1393 del codice dell’ordinamento militare. Tale attesa aveva consentito di delimitare la condotta effettivamente ascrivibile al militare, distinguendo l’uso personale dalla prospettata cessione a terzi, e garantiva sia il corretto esercizio dell’azione disciplinare sia il buon andamento e l’imparzialità dell’Amministrazione. La scelta della sanzione rientrava nell’ampia discrezionalità amministrativa nella valutazione della gravità dell’infrazione e non risultava affetta da vizi metodologici o da manifesta irragionevolezza. Le spese del grado d’appello sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 1392 d.lgs. 66/2010

    Il procedimento disciplinare è stato ritenuto avviato tempestivamente, poiché iniziato il 13 aprile 2022 dopo che l’Amministrazione aveva acquisito conoscenza della sentenza penale il 24 febbraio 2022.

  • art. 1393 d.lgs. 66/2010

    in assenza di elementi conoscitivi sufficienti ai fini della valutazione disciplinare

    La disposizione giustifica la sospensione o comunque il differimento della valutazione disciplinare quando siano necessari ulteriori elementi conoscitivi per ricostruire in modo completo e univoco le condotte ascrivibili al militare.

  • art. 59 d.P.R. 545/1986

    La disposizione, invocata dall’appellante quale fonte dell’obbligo di esercitare senza ritardo l’azione disciplinare, è stata considerata abrogata dal d.lgs. n. 66/2010.

  • art. 97 Cost.

    Il principio di buon andamento e imparzialità dell’amministrazione sostiene la necessità di una valutazione disciplinare completa e corretta, anche mediante l’attesa della definizione della vicenda penale quando ciò sia funzionale alla ricostruzione dei fatti.

  • art. 24 Cost.

    È stato invocato dall’appellante in relazione alla tutela del diritto di difesa e al divieto di sottoporre il militare a un procedimento disciplinare sine die; la censura non è stata accolta.

  • art. 111 Cost.

    È stato invocato dall’appellante con riferimento al principio del giusto processo e alla pretesa tardività dell’azione disciplinare; la censura non è stata accolta.

Massime di principio

  • Nel procedimento disciplinare militare, la tempestività dell’azione deve essere valutata in relazione al momento in cui l’Amministrazione acquisisce elementi conoscitivi sufficienti per una contestazione disciplinare completa e univoca, non necessariamente al momento della prima emersione di una generica notizia dei fatti.
  • Quando i fatti disciplinarmente rilevanti sono inseriti in una vicenda penale unitaria e la loro esatta portata non è ancora definita, l’Amministrazione può attendere la conclusione del giudizio penale prima di avviare il procedimento disciplinare, se tale attesa è funzionale alla corretta delimitazione delle condotte e alla graduazione della sanzione.
  • La valutazione disciplinare può riguardare fatti non coincidenti con l’autonoma fattispecie penale contestata, purché tali fatti emergano dal complessivo quadro conoscitivo e siano successivamente formalmente accertati nel procedimento disciplinare.
  • La scelta e la graduazione della sanzione disciplinare rientrano nell’ampia discrezionalità dell’Amministrazione; il sindacato giurisdizionale può censurarle soltanto in presenza di vizi metodologici, manifesta abnormità o palese irragionevolezza.
  • L’abrogazione dell’art. 59 del d.P.R. n. 545/1986 impedisce di fondare su tale disposizione la censura di tardività dell’azione disciplinare, dovendosi fare riferimento alla disciplina vigente del codice dell’ordinamento militare.

Come è indicizzato

MaterieDisciplina militare e di poliziaTermini del procedimento e silenzio
RamiForze armate e forze di poliziaProcedimento amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaTermini del procedimentoDifetto di istruttoria

Testo integrale

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