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Sentenza

Sentenza n. 3360/2026 - Milano, Sezione 3

per l’ottemperanza alla sentenza n. 1457/2025 depositata in data 01.04.2025 emessa dal Tribunale di Milano - Sezione Lavoro

Giustizia amministrativa202504213

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano - Sezione Lavoro, recante condanna al risarcimento del danno da reiterazione abusiva di contratti a termine e al pagamento delle spese di lite

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (creditori da giudicato)

Prevale il privato

La controversia

La lavoratrice ha chiesto l’ottemperanza alla sentenza civile nella parte relativa al risarcimento del danno, mentre il difensore distrattario ha agito in proprio per ottenere il pagamento delle spese di lite distratte in suo favore. La sentenza civile, passata in giudicato e ritualmente notificata anche in proprio dal difensore, aveva accertato l’abusivo ricorso a plurimi contratti di lavoro a tempo determinato e condannato il Ministero al pagamento di 17 mensilità dell’ultima retribuzione utile per il TFR, oltre interessi e rivalutazione, nonché di euro 2.500,00 oltre accessori per spese di lite. Il Ministero non aveva effettuato alcun pagamento, neppure parziale, nonostante fosse decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. 669/1996. L’amministrazione, pur costituita, non ha contestato l’esistenza o l’ammontare del credito né ha fornito indicazioni sull’eventuale esecuzione. Il difensore ha inoltre dedotto la propria legittimazione esclusiva ad agire per l’ottemperanza alla statuizione sulle spese, in quanto destinatario della distrazione ex art. 93 c.p.c.

La decisione

Il TAR ha ritenuto legittimato il difensore distrattario ad agire in proprio per l’esecuzione della statuizione sulle spese, rilevando che la distrazione crea un rapporto autonomo tra difensore e parte soccombente e attribuisce al difensore la legittimazione esclusiva a intimare il pagamento e a chiedere l’ottemperanza. Nel merito, ha accertato che il titolo civile era passato in giudicato, era stato ritualmente notificato, era decorso il termine dilatorio di 120 giorni e il Ministero non aveva eseguito alcun pagamento. Ha quindi dichiarato l’inottemperanza e ordinato al Ministero di effettuare integralmente i pagamenti dovuti entro 90 giorni dalla pubblicazione della sentenza. Per l’eventuale ulteriore inadempimento ha nominato commissario ad acta il Direttore dell’Ufficio scolastico regionale della Lombardia - Direttore della Ragioneria territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario del medesimo ufficio, assegnandogli 60 giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in euro 1.500,00 oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 93 c.p.c.

    La distrazione delle spese in favore del difensore determina un rapporto autonomo tra il difensore e la parte soccombente e attribuisce al difensore distrattario la legittimazione esclusiva a chiedere il pagamento e l’esecuzione della relativa statuizione.

  • art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30

    Il pagamento delle somme dovute da una pubblica amministrazione in forza di un titolo esecutivo è preceduto dal termine dilatorio di 120 giorni; decorso inutilmente tale termine, può essere chiesta l’ottemperanza.

Massime di principio

  • Il difensore al quale siano state distratte le spese processuali è l’unico legittimato ad agire, anche con il rito dell’ottemperanza, per ottenere l’esecuzione della statuizione relativa alle spese e agli onorari distratti in suo favore.
  • Decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto per il pagamento dei debiti delle pubbliche amministrazioni, l’omesso pagamento di somme dovute in base a un giudicato, non contestate nell’an e nel quantum, integra inottemperanza.
  • In caso di accertata inottemperanza, il giudice dell’ottemperanza può assegnare all’amministrazione un termine per l’integrale adempimento e nominare preventivamente un commissario ad acta per l’eventuale ulteriore inerzia, ponendo a carico dell’amministrazione inadempiente gli oneri dell’attività commissariale.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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