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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 21946/2023 del 22/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che ha confermato il sequestro preventivo della somma di euro 51.230,00 trovata presso l'abitazione del ricorrente e già sottoposta a sequestro probatorio. Il ricorrente contestava la violazione e l'erronea applicazione delle norme sul sequestro e sulla confisca (in particolare artt. 125, 253, 321 c.2 cod. proc. pen. e art. 240 c.2 cod. pen.), denunciando carenza di motivazione in ordine al "periculum in mora"; mancata specificazione della previsione di cui all'art. 240 c.2 (se la somma fosse prezzo, profitto o strumento del reato); assenza di prova del nesso eziologico tra i reati contestati e la provenienza del denaro, posto che, secondo la difesa, le somme derivavano da attività lecite (vendita di gadget e maglie) e dalla gestione della cassa dell'associazione.

La decisione

Il giudice d'appello (Corte) ha accolto il ricorso, rilevando insufficiente motivazione dell'ordinanza impugnata. In particolare ha ritenuto che il Tribunale non abbia adeguatamente motivato il "periculum in mora" richiesto per il sequestro preventivo finalizzato alla confisca ai sensi degli artt. 240 c.2 cod. pen. e 321 c.2 cod. proc. pen., e non abbia chiarito a quale ipotesi di confisca si riferisse la misura. Per tali ragioni la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame, disponendo che la motivazione sia integrata secondo i criteri indicati.

Norme richiamate

  • codice penale - art. 240

    art. 240, comma secondo, cod. pen.

    Il Collegio richiama la distinzione tra le ipotesi di confisca (prezzo, profitto, strumento) e rileva che il giudice deve specificare a quale di esse si riferisce; la mancanza di tale specificazione invalida la motivazione

  • codice di procedura penale - art. 321

    art. 321, comma 2, cod. proc. pen.

    Per il sequestro preventivo finalizzato alla confisca il giudice deve motivare anche il periculum in mora, indicando le ragioni per cui il bene potrebbe essere disperso, utilizzato o sottratto alla confisca

  • codice di procedura penale - art. 253

    art. 253, cod. proc. pen.

    La norma disciplina il sequestro probatorio; la Corte osserva che va evitata la confusione fra sequestro probatorio e sequestro preventivo finalizzato alla confisca, richiedendo ragioni adeguate per ciascun istituto

  • codice di procedura penale - art. 125

    Richiamata in relazione ai vizi prospettati di violazione di legge e di motivazione nella fase cautelare (citata dalla difesa come normativa posta a base del ricorso)

  • decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 - art. 23

    art. 23, comma 8 d.l. 28/10/2020, n. 137

    La Corte conferma che la rinuncia alla discussione orale da parte di una difesa non trasforma automaticamente il rito in cartolare e tutela il diritto di difesa delle altre parti; la norma è stata applicata anche alle impugnazioni nei termini transitori indicati

  • codice penale - articoli relativi alle imputazioni

    artt. 416, 110, 432, 56, 575, 635 cod. pen. (testo indicativo delle imputazioni)

    Richiamati come reati contestati all'indagato; la Corte osserva che non è stato dimostrato che tali reati producano necessariamente un "profitto" nella specie tale da giustificare automaticamente la confisca

Massime di principio

  • Il sequestro preventivo finalizzato alla confisca ex art. 321 c.2 cod. proc. pen. richiede una motivazione specifica e concisa anche sul periculum in mora: il giudice deve indicare perché il bene potrebbe essere disperso, utilizzato o sottratto alla futura confisca
  • Quando si applica l'art. 240 cod. pen. occorre precisare quale delle ipotesi di confisca è ritenuta fondata (prezzo/profitto/strumento): la mera affermazione generica della "pertinenza" al reato non è sufficiente
  • Non è ammesso un automatismo tra confiscabilità del bene e pericolo di dispersione: la pericolosità deve essere dimostrata con elementi concreti, non con mere congetture che il denaro possa finanziare future condotte illecite
  • Il giudice deve distinguere chiaramente tra sequestro probatorio (art. 253) e sequestro preventivo finalizzato alla confisca (art. 321): motivazioni e presupposti sono differenti e vanno adeguatamente valutati
  • Se la difesa produce documentazione sulla provenienza lecita dei beni (es. contabilità, registri di cassa, giustificativi di entrate), il giudice deve esaminarla e motivare specificamente l'eventuale insussistenza o inidoneità di tali elementi a superare il periculum
  • In situazione analoga, il giudicante, se ritiene di confermare il sequestro, dovrebbe limitare l'entità del vincolo alla parte del bene effettivamente collegata a elementi concreti di illiceità e spiegare perché non sia sufficiente un provvedimento meno gravoso

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