Direttiva 2011/72
Direttiva 2011/72/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2011 , che modifica la direttiva 2000/25/CE per quanto riguardale disposizioni per i trattori immessi sul mercato in regime di flessibilità Testo rilevante ai fini del SEE
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva interviene sulla direttiva 2000/25/CE per adattare il regime di flessibilità applicabile ai trattori agricoli o forestali durante il passaggio a limiti di emissione più severi. L’obiettivo è consentire una transizione temporanea e controllata, senza ridurre il livello di tutela ambientale, imponendo però limiti quantitativi, obblighi di marcatura e obblighi informativi a carico dei costruttori. Gli Stati membri devono recepire la direttiva entro il 24 settembre 2011.
Modifica la direttiva 2000/25/CE introducendo e ridefinendo il regime di flessibilità per l’immissione sul mercato e l’entrata in servizio di trattori agricoli o forestali con motori non ancora conformi alla fase di emissioni applicabile, entro limiti quantitativi e procedurali più restrittivi.
Ambito di applicazione
Si applica ai trattori agricoli e forestali e ai relativi motori rientranti nella direttiva 2000/25/CE, con specifico riferimento ai costruttori di trattori, ai costruttori di motori e alle autorità nazionali di omologazione degli Stati membri. Incide sull’immissione sul mercato e sull’entrata in servizio di trattori dotati di motori omologati secondo la fase immediatamente precedente a quella applicabile, nell’ambito del regime di flessibilità. La disciplina è temporalmente collegata alle fasi di emissione, ed è espressamente limitata, quanto al regime di flessibilità, alla durata della fase III B oppure, se non esiste una fase successiva, a tre anni.
Modifica della direttiva 2000/25/CE per il regime di flessibilità dei trattori
La direttiva 2011/72/UE interviene sulla direttiva 2000/25/CE, relativa alle emissioni dei motori destinati alla propulsione dei trattori agricoli o forestali, con l’obiettivo di adeguare il regime di flessibilità applicabile nel passaggio alle fasi di emissione più severe. Il legislatore UE richiama espressamente la necessità di mantenere elevato il livello di tutela della salute e dell’ambiente, pur consentendo una transizione temporanea per l’industria.
Finalità e contesto
La direttiva 2000/25/CE prevede limiti di emissione progressivamente più rigorosi, con la fase III B e la futura fase IV. La direttiva in esame risponde alla difficoltà tecnologica ed economica connessa alla transizione verso la fase III B, senza ridurre gli standard ambientali, ma introducendo condizioni più puntuali per l’uso del regime di flessibilità. Il regime è concepito come misura eccezionale e temporanea, limitata alla durata della fase III B.
Ambito di applicazione
La disciplina riguarda i trattori agricoli e forestali e i loro motori rientranti nel campo della direttiva 2000/25/CE. Sono coinvolti:
- i costruttori di trattori che intendono immettere sul mercato e porre in servizio trattori con motori non conformi alla fase vigente, ma conformi alla fase immediatamente precedente;
- i costruttori di motori che forniscono i motori nell’ambito del regime di flessibilità;
- le autorità nazionali competenti per l’omologazione, chiamate ad autorizzare il regime e a verificarne il rispetto.
Definizioni rilevanti
L’articolo 1 introduce o precisa alcune nozioni operative rilevanti per l’applicazione della disciplina:
- "schema di flessibilità": procedura di esenzione con cui uno Stato membro consente un numero limitato di trattori secondo l’articolo 3 bis;
- "categoria di motori": classificazione che combina fascia di potenza e fase dei valori limite di emissione;
- "messa a disposizione sul mercato": fornitura, onerosa o gratuita, di un trattore o motore per distribuzione o uso nel mercato dell’Unione nell’ambito di un’attività commerciale;
- "immissione sul mercato": prima messa a disposizione sul mercato;
- "entrata in servizio": primo uso nell’Unione conforme alla destinazione del trattore o motore, con data coincidente, se del caso, con l’immatricolazione o con l’immissione sul mercato.
Regime di flessibilità: principio e durata
Il nuovo articolo 3 bis prevede che, in deroga all’articolo 3, paragrafi 1 e 2, gli Stati membri dispongano che, su richiesta del costruttore di trattori e previa autorizzazione dell’autorità di omologazione secondo le procedure dell’allegato IV, un numero limitato di trattori con motori omologati secondo la fase di emissione immediatamente precedente possa entrare in servizio.
Il regime:
- decorre quando una data fase diventa applicabile;
- ha, in linea di principio, la medesima durata della fase stessa;
- è tuttavia limitato alla durata della fase III B;
- in assenza di una fase successiva, dura al massimo tre anni.
Limiti quantitativi e condizioni procedurali dell’allegato IV
L’allegato IV, sostitutivo del precedente, disciplina in modo dettagliato le modalità di accesso e i limiti del regime di flessibilità.
Per i produttori di trattori
Salvo durante la fase III B, il produttore che intenda avvalersi del regime deve chiedere l’autorizzazione dell’autorità di omologazione. Il numero di trattori non può superare:
- per ciascuna categoria di motori, il 20% del numero annuale di trattori immessi sul mercato dal costruttore nell’Unione con motori di quella categoria, calcolato sulla media delle vendite degli ultimi cinque anni;
- in alternativa, per fascia di potenza, i contingenti fissi di 200 unità per 19 ≤ P < 37 kW, 150 unità per 37 ≤ P < 75 kW, 100 unità per 75 ≤ P < 130 kW e 50 unità per 130 ≤ P ≤ 560 kW.
Durante la fase III B, i limiti sono più ampi:
- per ciascuna categoria di motori, non oltre il 40% del numero annuale di trattori immessi sul mercato dal costruttore nell’Unione con motori di quella categoria, sempre calcolato sulla media delle vendite degli ultimi cinque anni;
- in alternativa, per fascia di potenza, i contingenti fissi di 200 unità per 37 ≤ P < 56 kW, 175 unità per 56 ≤ P < 75 kW, 250 unità per 75 ≤ P < 130 kW e 125 unità per 130 ≤ P ≤ 560 kW.
Se il produttore opera nell’Unione da meno di cinque anni, la media è calcolata sul periodo effettivo di commercializzazione.
Il produttore deve inoltre:
- allegare campioni delle marcature da applicare su ciascun trattore;
- allegare un campione della marcatura supplementare da applicare sul motore;
- fornire tutte le informazioni richieste dall’autorità di omologazione;
- presentare ogni sei mesi una relazione alle autorità di omologazione di ciascuno Stato membro interessato, indicando i dati cumulativi su numero di trattori, numeri di serie di motori e trattori e Stati membri in cui i trattori sono entrati in servizio.
Le etichette dei trattori devono riportare una dicitura predeterminata, contenente il numero progressivo del trattore, il numero totale nella rispettiva fascia di potenza, il numero del motore e l’omologazione ai sensi della direttiva 2000/25/CE.
Per i costruttori di motori
I costruttori di motori possono immettere motori sul mercato nel quadro del regime di flessibilità solo se il regime è stato approvato secondo i punti dell’allegato. I motori devono recare la marcatura con la dicitura "Motore immesso sul mercato nel quadro del regime di flessibilità", secondo i requisiti dell’allegato I, punto 5.
Per l’autorità competente
L’autorità di omologazione valuta la domanda e i documenti allegati e comunica la propria decisione di autorizzare o negare il regime di flessibilità richiesto.
Recepimento, comunicazioni e entrata in vigore
Gli Stati membri devono adottare e pubblicare entro il 24 settembre 2011 le misure legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva. Tali misure devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredate al momento della pubblicazione ufficiale, secondo le modalità stabilite dagli Stati membri.
Essi devono inoltre:
- comunicare immediatamente alla Commissione il testo delle disposizioni di recepimento;
- trasmettere alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nel settore disciplinato.
La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si rivolge agli Stati membri.
Disposizioni principali
Definizioni introdotte nell’articolo 1 della direttiva 2000/25/CE
Sono definite le nozioni di "schema di flessibilità", "categoria di motori", "messa a disposizione sul mercato", "immissione sul mercato" ed "entrata in servizio". In particolare, l’entrata in servizio coincide, se del caso, con la data di immatricolazione o di immissione sul mercato.
Regime di flessibilità sostitutivo dell’articolo 3 bis
Gli Stati membri devono consentire, su richiesta del costruttore di trattori e previa autorizzazione dell’autorità di omologazione secondo le procedure dell’allegato IV, l’immissione sul mercato e l’entrata in servizio di un numero limitato di trattori con motori omologati secondo la fase di emissione immediatamente precedente a quella applicabile. Il regime decorre quando una fase diventa applicabile e dura quanto la fase stessa, ma è limitato alla durata della fase III B o, in assenza di una fase successiva, a tre anni.
Sostituzione dell’allegato IV con regole quantitative e procedurali
L’allegato IV disciplina il regime di flessibilità con limiti numerici alternativi. Durante una fase diversa dalla III B, il numero di trattori non può superare, per ciascuna categoria di motori, il 20% della media delle vendite degli ultimi cinque anni nell’Unione, ovvero i contingenti fissi per fascia di potenza (200, 150, 100 o 50 unità a seconda della fascia). Durante la fase III B, il limite sale al 40% della media quinquennale, oppure ai contingenti fissi per fascia di potenza (200, 175, 250 o 125 unità a seconda della fascia).
Obblighi di domanda, marcatura e relazione periodica dei produttori di trattori
Il produttore di trattori deve chiedere l’autorizzazione all’autorità di omologazione, allegare campioni delle marcature da apporre su trattori e motori, fornire tutte le informazioni necessarie e trasmettere ogni sei mesi una relazione alle autorità di omologazione degli Stati membri interessati, con dati cumulativi su numeri di trattori, numeri di serie di motori e trattori e Stati membri di entrata in servizio. Le etichette devono riportare formule prestabilite.
Obblighi dei costruttori di motori
I costruttori di motori possono immettere sul mercato motori nell’ambito del regime di flessibilità solo se approvati ai sensi dell’allegato IV. I motori interessati devono recare la marcatura "Motore immesso sul mercato nel quadro del regime di flessibilità" secondo i requisiti dell’allegato I, punto 5.
Ruolo dell’autorità di omologazione
L’autorità competente valuta la domanda e la documentazione allegata e notifica al costruttore di motori la decisione di autorizzare o meno il regime di flessibilità richiesto.
Termine di recepimento e obblighi di notifica
Gli Stati membri devono adottare e pubblicare entro il 24 settembre 2011 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva e comunicarne immediatamente il testo alla Commissione. Le misure nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredate al momento della pubblicazione ufficiale. Gli Stati membri devono inoltre comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nel settore disciplinato.
Entrata in vigore e destinatari
La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. I destinatari sono gli Stati membri.
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