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direttiva

Direttiva 2011/78

Direttiva 2011/78/UE della Commissione, del 20 settembre 2011 , recante modifica della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di iscrivere il Bacillus thuringiensis subsp. israelensis Serotype H14, ceppo AM65-52, come principio attivo nell’allegato I della direttiva Testo rilevante ai fini del SEE

Normativa europea32011L0078

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva modifica la direttiva 98/8/CE per iscrivere nell’allegato I il Bacillus thuringiensis subsp. israelensis Serotype H14, ceppo AM65-52, quale principio attivo utilizzabile nei biocidi di tipo 18. La misura recepisce l’esito della valutazione tecnica svolta nell’ambito del programma di lavoro sui principi attivi biocidi e introduce condizioni specifiche per l’autorizzazione dei prodotti, soprattutto con riferimento alla protezione degli utenti professionali e alla gestione dei possibili residui negli alimenti e nei mangimi. Gli Stati membri devono recepire la direttiva entro il 30 settembre 2012 e applicarla dal 1º ottobre 2013.

Modifica della direttiva 98/8/CE per iscrivere il Bacillus thuringiensis subsp. israelensis Serotype H14, ceppo AM65-52, tra i principi attivi dell’allegato I per i biocidi di tipo prodotto 18.

Ambito di applicazione

La direttiva si applica agli Stati membri dell’Unione europea e riguarda i biocidi contenenti il principio attivo Bacillus thuringiensis subsp. israelensis Serotype H14, ceppo AM65-52, destinati al tipo di prodotto 18 (insetticidi, acaricidi e prodotti per il controllo di altri artropodi) ai sensi della direttiva 98/8/CE. L’intervento normativo incide sulla procedura di autorizzazione e sull’inserimento del principio attivo nell’allegato I della direttiva 98/8/CE. Restano rilevanti i casi in cui alcuni usi o scenari di esposizione non siano stati esaminati in modo rappresentativo a livello unionale, nonché i prodotti professionali e i prodotti che possono lasciare residui in alimenti o mangimi.

Modifica della direttiva 98/8/CE per l’iscrizione del Bacillus thuringiensis subsp. israelensis Serotype H14, ceppo AM65-52

La direttiva interviene sulla disciplina dei biocidi di cui alla direttiva 98/8/CE, inserendo nell’allegato I il Bacillus thuringiensis subsp. israelensis Serotype H14, ceppo AM65-52, quale principio attivo utilizzabile nei prodotti biocidi di tipo 18. La misura discende dall’esito della valutazione svolta nell’ambito del programma di lavoro previsto dal regolamento (CE) n. 1451/2007 e mira a garantire un’applicazione coordinata e simultanea negli Stati membri.

Contesto e finalità

I considerando evidenziano che il principio attivo è stato oggetto di valutazione ai sensi della direttiva 98/8/CE e che, sulla base dei risultati, i biocidi contenenti tale sostanza possono soddisfare i requisiti dell’articolo 5 della direttiva. La Commissione sottolinea inoltre la necessità di uniformità di trattamento nel mercato dell’Unione e di un periodo congruo prima dell’iscrizione, così da consentire agli operatori di adeguarsi ai nuovi requisiti e preservare il beneficio del periodo decennale di protezione dei dati previsto dall’articolo 12, paragrafo 1, lettera c), punto ii), della direttiva 98/8/CE.

Ambito di applicazione

La direttiva si applica ai biocidi contenenti il principio attivo iscritto e, in particolare, ai prodotti del tipo 18, cioè insetticidi, acaricidi e prodotti destinati al controllo di altri artropodi. La disciplina è rivolta agli Stati membri, chiamati a recepire la modifica nell’ordinamento interno e a utilizzarla nelle procedure di autorizzazione dei prodotti. Il testo precisa che non tutti i possibili usi sono stati valutati a livello unionale, per cui gli Stati membri devono completare l’analisi dei rischi per gli scenari non rappresentativi nella valutazione comune.

Obblighi di valutazione e autorizzazione

In sede di autorizzazione dei prodotti ai sensi dell’articolo 5 e dell’allegato VI della direttiva 98/8/CE, gli Stati membri devono:

  • valutare gli usi e gli scenari di esposizione non esaminati in modo rappresentativo a livello unionale;
  • considerare i rischi per la popolazione e per i comparti ambientali interessati;
  • imporre misure adeguate o condizioni specifiche per riportare i rischi a livelli accettabili, quando necessario.

Per i prodotti autorizzati per uso professionale, la regola specifica richiede l’impiego di idonei dispositivi di protezione individuale, salvo prova contraria nella domanda di autorizzazione, ossia salvo dimostrazione che i rischi possano essere ridotti con altri mezzi a livelli accettabili.

Residui negli alimenti e nei mangimi

La direttiva segnala un possibile rischio di esposizione indiretta dell’uomo attraverso il consumo di alimenti conseguente agli usi valutati. Per i prodotti che possano lasciare residui in alimenti o mangimi, gli Stati membri devono verificare se occorra fissare nuovi livelli massimi di residui (LMR) o modificare quelli esistenti, in base al regolamento (CE) n. 470/2009 e/o al regolamento (CE) n. 396/2005. Devono inoltre adottare misure di riduzione del rischio atte a garantire che i limiti applicabili non siano superati.

Dati essenziali dell’iscrizione

L’allegato alla direttiva stabilisce per il principio attivo i seguenti elementi principali:

  • nome comune: Bacillus thuringiensis subsp. israelensis Serotype H14, ceppo AM65-52;
  • denominazione IUPAC: non pertinente;
  • purezza minima: impurezze non rilevanti;
  • data di iscrizione: 1º ottobre 2013;
  • termine per conformarsi all’articolo 16, paragrafo 3: 30 settembre 2015;
  • scadenza dell’iscrizione: 30 settembre 2023;
  • tipo di prodotto: 18.

Recepimento, applicazione ed entrata in vigore

Gli Stati membri devono adottare e pubblicare le disposizioni di recepimento entro il 30 settembre 2012. Tali disposizioni si applicano dal 1º ottobre 2013. La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è destinata agli Stati membri.

Implicazioni pratiche per gli operatori

Per avvocati e commercialisti che assistono imprese del settore biocidi, la direttiva rileva soprattutto perché introduce una base giuridica armonizzata per l’autorizzazione dei prodotti contenenti il principio attivo indicato, ma al tempo stesso lascia agli Stati membri un margine di valutazione sui rischi non coperti dalla valutazione unionale. Rimangono centrali, ai fini autorizzativi, le misure di protezione degli operatori professionali e la verifica di eventuali impatti sui residui in alimenti e mangimi.

Disposizioni principali

Iscrizione del principio attivo nell’allegato I

L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato I della direttiva 98/8/CE in conformità all’allegato della direttiva, con l’inserimento del Bacillus thuringiensis subsp. israelensis Serotype H14, ceppo AM65-52, come principio attivo ammesso per il tipo di prodotto 18.

Termine di recepimento e applicazione differita

L’articolo 2, paragrafo 1, impone agli Stati membri di adottare e pubblicare le disposizioni necessarie entro il 30 settembre 2012 e di applicarle dal 1º ottobre 2013. Le misure nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o essere corredate di tale riferimento alla pubblicazione ufficiale. Il paragrafo 2 prevede la comunicazione alla Commissione del testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate.

Entrata in vigore e destinatari

Ai sensi dell’articolo 3, la direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’articolo 4 stabilisce che i destinatari sono gli Stati membri.

Valutazione dei rischi e condizioni per l’autorizzazione

Nella voce inserita nell’allegato I, gli Stati membri devono valutare, in sede di autorizzazione del prodotto ai sensi dell’articolo 5 e dell’allegato VI della direttiva 98/8/CE, gli usi o scenari di esposizione e i rischi per la popolazione e per i comparti ambientali non esaminati in modo rappresentativo nella valutazione unionale. Devono inoltre imporre misure di riduzione del rischio o condizioni specifiche, se pertinenti per il prodotto.

Dispositivi di protezione individuale per usi professionali

Per i prodotti autorizzati per uso professionale, l’allegato impone che l’uso avvenga con idonei dispositivi di protezione individuale, salvo che nella domanda di autorizzazione sia dimostrato che i rischi per gli utenti professionali possono essere ridotti a livelli accettabili con altri mezzi.

Residui in alimenti e mangimi

Per i prodotti contenenti il principio attivo che possano lasciare residui in alimenti o mangimi, gli Stati membri devono verificare la necessità di fissare nuovi LMR o di modificare quelli esistenti in conformità al regolamento (CE) n. 470/2009 e/o al regolamento (CE) n. 396/2005, adottando le opportune misure di riduzione del rischio per garantire che i limiti applicabili non siano superati.

Date di iscrizione e scadenza dell’iscrizione

L’allegato fissa la data di iscrizione al 1º ottobre 2013, il termine per conformarsi all’articolo 16, paragrafo 3, al 30 settembre 2015 e la scadenza dell’iscrizione al 30 settembre 2023 per il principio attivo e il tipo di prodotto 18.

Come è indicizzato

Materiebiocidisalute e sicurezzaambienteresidui alimentarimercato interno

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