Direttiva 2011/84
Direttiva 2011/84/UE del Consiglio, del 20 settembre 2011 , che modifica la direttiva 76/768/CEE relativa ai prodotti cosmetici, al fine di adeguare al progresso tecnico il suo allegato III Testo rilevante ai fini del SEE
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva aggiorna l’allegato III della direttiva 76/768/CEE per adeguare al progresso tecnico le restrizioni relative al perossido di idrogeno e alle sostanze che lo liberano. Conferma l’uso a bassa concentrazione nei prodotti per l’igiene orale e introduce una disciplina più stringente per i prodotti sbiancanti dentali con concentrazioni superiori allo 0,1% e fino al 6%. La misura mira a garantire un livello elevato di sicurezza, imponendo limiti di concentrazione, controllo professionale iniziale da parte del dentista e specifici obblighi di etichettatura.
Modifica della direttiva 76/768/CEE sui prodotti cosmetici per aggiornare le restrizioni del perossido di idrogeno e dei composti che lo liberano, in particolare nei prodotti per l’igiene orale e sbiancanti dentali.
Ambito di applicazione
Si applica ai prodotti cosmetici disciplinati dalla direttiva 76/768/CEE, limitatamente alle sostanze e miscele contenenti perossido di idrogeno o composti/miscele che lo liberano, tra cui perossido di carbammide e perossido di zinco. Il nucleo della disciplina riguarda i prodotti per l’igiene orale e, in modo specifico, i prodotti per lo sbiancamento o lo schiarimento dei denti; sono inoltre toccate le miscele per trattamenti capillari, per l’igiene della pelle e per rinforzare le unghie. Restano esclusi, di fatto, gli usi non previsti nell’allegato III della direttiva cosmetici, che continua a fissare i limiti massimi autorizzati e le condizioni d’uso.
Direttiva 2011/84/UE: adeguamento delle restrizioni sul perossido di idrogeno nei cosmetici
La direttiva interviene sulla direttiva 76/768/CEE relativa ai prodotti cosmetici, aggiornando l’allegato III alla luce del progresso tecnico. L’obiettivo è disciplinare l’uso del perossido di idrogeno e dei composti che lo liberano, in particolare nei prodotti per l’igiene orale e nello sbiancamento dentale, sulla base delle valutazioni del Comitato scientifico della sicurezza dei consumatori (CSSC).
Finalità e ragioni dell’intervento
La disciplina prende le mosse dal fatto che il perossido di idrogeno era già soggetto a limitazioni nell’allegato III, parte prima, della direttiva cosmetici. Il CSSC ha confermato la sicurezza di una concentrazione massima dello 0,1% nei prodotti per l’igiene orale, inclusi quelli per sbiancamento o schiarimento dei denti. Per i prodotti dentali sbiancanti con concentrazioni superiori allo 0,1% e fino al 6%, il CSSC ha ritenuto che la sicurezza possa essere garantita solo in presenza di condizioni rigorose: esame clinico appropriato e limitazione dell’esposizione per evitare usi impropri ragionevolmente prevedibili.
Ambito di applicazione
La direttiva modifica la disciplina di un numero specifico dell’allegato III relativo al perossido di idrogeno e ai composti o miscele che lo liberano, tra cui perossido di carbammide e perossido di zinco. Le categorie interessate sono:
- miscele per trattamenti capillari;
- miscele per l’igiene della pelle;
- miscele per rinforzare le unghie;
- prodotti per l’igiene orale, compresi colluttori, dentifrici e prodotti per lo sbiancamento o lo schiarimento dei denti;
- prodotti per lo sbiancamento o lo schiarimento dei denti con tenori superiori allo 0,1% e fino al 6%.
Limiti di concentrazione autorizzati
Il nuovo numero d’ordine 12 dell’allegato III conferma o stabilisce i seguenti limiti massimi nel prodotto cosmetico finito:
- 12% di H2O2 per le miscele per trattamenti capillari;
- 4% di H2O2 per le miscele per l’igiene della pelle;
- 2% di H2O2 per le miscele per rinforzare le unghie;
- fino allo 0,1% di H2O2 per i prodotti per l’igiene orale;
- più dello 0,1% e fino al 6% di H2O2 per i prodotti per lo sbiancamento o lo schiarimento dei denti.
Disciplina specifica dei prodotti sbiancanti dentali
La parte più rilevante della direttiva riguarda i prodotti sbiancanti dentali con concentrazione superiore allo 0,1% e fino al 6%. Per tali prodotti:
- la vendita è destinata esclusivamente ai dentisti;
- per ciascun ciclo di utilizzo, la prima utilizzazione è riservata ai dentisti, come definiti dalla direttiva 2005/36/CE, oppure deve avvenire sotto la loro diretta supervisione, purché sia garantito un livello di sicurezza equivalente;
- dopo la prima applicazione, il prodotto deve essere fornito al consumatore per completare il ciclo di utilizzo;
- non devono essere utilizzati su persone di età inferiore a 18 anni.
I considerando precisano che questa disciplina è giustificata dalla necessità di assicurare che il prodotto non sia direttamente accessibile ai consumatori e che il suo impiego avvenga in condizioni controllate, per ridurre il rischio di uso improprio e di esposizioni non conformi alle indicazioni di frequenza e durata.
Obblighi di etichettatura e avvertenze
Per i prodotti per lo sbiancamento o lo schiarimento dei denti con concentrazione superiore allo 0,1%, la percentuale esatta di perossido di idrogeno presente o liberato deve essere chiaramente indicata sull’etichetta. Questo obbligo è finalizzato a consentire un uso appropriato e consapevole del prodotto.
Per le miscele per trattamenti capillari, l’allegato richiede inoltre le seguenti indicazioni e avvertenze obbligatorie:
- portare guanti adeguati;
- contiene perossido di idrogeno;
- evitare il contatto del prodotto con gli occhi;
- sciacquare immediatamente gli occhi in caso di contatto con il prodotto.
Recepimento, applicazione ed entrata in vigore
La direttiva richiede il recepimento nazionale entro il 30 ottobre 2012. Gli Stati membri devono applicare le disposizioni di recepimento dal 31 ottobre 2012. Le norme nazionali di attuazione devono contenere un riferimento alla direttiva, oppure esserne corredate al momento della pubblicazione ufficiale, secondo modalità decise dagli Stati membri.
Gli Stati membri devono inoltre comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nel settore disciplinato dalla direttiva. La direttiva è entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è rivolta agli Stati membri.
Rilevanza pratica per i professionisti
Per avvocati e commercialisti, la direttiva rileva soprattutto per:
- la verifica della conformità dei prodotti cosmetici ai nuovi limiti di concentrazione;
- la corretta etichettatura dei prodotti sbiancanti dentali;
- la gestione delle vendite e della distribuzione riservate ai dentisti;
- l’adeguamento dei processi commerciali e documentali alle scadenze di recepimento e applicazione.
La direttiva lascia agli Stati membri un margine di discrezionalità nella scelta della forma e dei mezzi di attuazione, ma non sul risultato da conseguire: il divieto o la limitazione d’uso, le soglie di sicurezza e gli obblighi di informazione devono essere assicurati nell’ordinamento nazionale entro il termine fissato.
Disposizioni principali
Modifica dell’allegato III della direttiva 76/768/CEE
L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato III, parte prima, della direttiva 76/768/CEE secondo quanto indicato nell’allegato della direttiva 2011/84/UE. La sostituzione riguarda il numero d’ordine 12, dedicato al perossido di idrogeno e ai composti che lo liberano.
Limiti per i prodotti per l’igiene orale
Per i prodotti per l’igiene orale, inclusi colluttori, dentifrici e prodotti per lo sbiancamento o lo schiarimento dei denti, è autorizzata una concentrazione massima di perossido di idrogeno presente o liberato pari allo 0,1%. L’allegato conferma la sicurezza di tale soglia per uso orale.
Disciplina dei prodotti sbiancanti dentali tra 0,1% e 6%
Per i prodotti per lo sbiancamento o lo schiarimento dei denti contenenti più dello 0,1% e fino al 6% di perossido di idrogeno presente o liberato, la vendita è destinata esclusivamente ai dentisti. Per ciascun ciclo di utilizzo, la prima utilizzazione è riservata ai dentisti ai sensi della direttiva 2005/36/CE oppure deve avvenire sotto la loro diretta supervisione, se è garantito un livello di sicurezza equivalente; successivamente il prodotto deve essere fornito al consumatore per completare il ciclo di utilizzo.
Condizioni di sicurezza e limite di età
Per tali prodotti sbiancanti dentali, il considerando e l’allegato prevedono un uso sicuro solo se è effettuato un esame clinico appropriato per escludere fattori di rischio o patologie orali rilevanti e se l’esposizione è limitata secondo frequenza e durata indicate. Inoltre, i prodotti non devono essere utilizzati su persone di età inferiore a 18 anni.
Obblighi di etichettatura
Per i prodotti sbiancanti o schiarenti dei denti con contenuto di perossido di idrogeno superiore allo 0,1%, la percentuale esatta di H2O2 presente o liberata deve essere chiaramente indicata sull’etichetta. Per le miscele per trattamenti capillari restano inoltre le avvertenze obbligatorie: uso di guanti adeguati, contenuto di perossido di idrogeno, evitare il contatto con gli occhi e sciacquare immediatamente gli occhi in caso di contatto.
Altri limiti massimi per categorie cosmetiche
Il nuovo numero d’ordine 12 dell’allegato III mantiene limiti massimi autorizzati per altre categorie: miscele per trattamenti capillari fino al 12% di H2O2, miscele per l’igiene della pelle fino al 4%, miscele per rinforzare le unghie fino al 2%.
Recepimento e decorrenza
Gli Stati membri devono adottare e pubblicare le disposizioni necessarie entro il 30 ottobre 2012 e applicarle dal 31 ottobre 2012. Le misure nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredate alla pubblicazione ufficiale. Gli Stati membri devono inoltre comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate.
Entrata in vigore e destinatari
La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. I destinatari sono gli Stati membri.
Come è indicizzato
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