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direttiva

Direttiva 2011/81

Direttiva 2011/81/UE della Commissione, del 20 settembre 2011 , recante modifica della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di iscrivere la deltametrina come principio attivo nell’allegato I della direttiva Testo rilevante ai fini del SEE

Normativa europea32011L0081

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva inserisce la deltametrina nell’allegato I della direttiva 98/8/CE, consentendone l’utilizzo come principio attivo nei biocidi del tipo di prodotto 18. La decisione deriva dalla valutazione secondo cui, con le condizioni previste, i prodotti contenenti deltametrina possono soddisfare i requisiti di sicurezza della direttiva 98/8/CE. La direttiva impone però agli Stati membri di riesaminare, in sede di autorizzazione, gli scenari di esposizione non pienamente valutati a livello UE e di escludere taluni usi interni con emissioni verso gli impianti di depurazione, salvo dimostrazione del rispetto dei requisiti applicabili.

Modifica della direttiva 98/8/CE per iscrivere la deltametrina nell’allegato I come principio attivo autorizzabile nei biocidi di tipo prodotto 18.

Ambito di applicazione

Si applica ai biocidi contenenti deltametrina destinati al tipo di prodotto 18, cioè insetticidi, acaricidi e prodotti destinati al controllo degli altri artropodi, nell’ambito della direttiva 98/8/CE sull’immissione sul mercato dei biocidi. Riguarda gli Stati membri, che devono recepire la direttiva e applicarla nelle procedure di autorizzazione nazionali dei prodotti. Sono espressamente richiamati gli usi o scenari di esposizione non esaminati in modo rappresentativo a livello UE e gli usi per il trattamento di interni con emissioni verso gli impianti di depurazione che possano comportare rischi inaccettabili.

Direttiva 2011/81/UE: iscrizione della deltametrina nell’allegato I della direttiva 98/8/CE

La direttiva modifica la disciplina sui biocidi di cui alla direttiva 98/8/CE per includere la deltametrina tra i principi attivi autorizzabili nell’allegato I. La misura si fonda sull’esito positivo della valutazione unionale per l’uso nel tipo di prodotto 18, ma introduce anche condizioni specifiche per la fase di autorizzazione nazionale, soprattutto in relazione ad alcuni scenari di esposizione e ai rischi ambientali.

Finalità e contesto normativo

La Commissione richiama il regolamento (CE) n. 1451/2007, che individua i principi attivi da esaminare nel quadro del programma di lavoro decennale previsto dalla direttiva 98/8/CE. La deltametrina è stata valutata per il tipo di prodotto 18, ossia insetticidi, acaricidi e prodotti per il controllo degli altri artropodi. Sulla base della valutazione effettuata dagli Stati membri e dalla Commissione, è stato ritenuto che i biocidi contenenti deltametrina possano soddisfare i requisiti dell’articolo 5 della direttiva 98/8/CE, con conseguente opportunità di iscrizione nell’allegato I.

Ambito di applicazione

La disciplina riguarda i biocidi contenenti deltametrina destinati al tipo di prodotto 18 nell’ambito della direttiva 98/8/CE. La direttiva produce effetti per gli Stati membri, che devono recepirla nell’ordinamento interno e utilizzarla come base per le autorizzazioni nazionali dei prodotti. Non tutti i possibili usi sono stati valutati a livello dell’Unione: per questo la direttiva lascia agli Stati membri un margine di intervento nella verifica di scenari di esposizione e rischi non rappresentativi nella valutazione unionale.

Iscrizione della sostanza attiva e dati tecnici

L’allegato alla direttiva inserisce una nuova voce nell’allegato I della direttiva 98/8/CE, relativa alla deltametrina:

  • voce n. 49;
  • denominazione comune: deltametrina;
  • denominazione IUPAC: (S)-alfa-ciano-3-fenossibenzil (1R,3R)-3-(2,2-dibromovinyl)-2,2-dimetilciclopropano carbossilato;
  • numeri identificativi: CAS 52918-63-5, CE 258-256-6;
  • purezza minima del principio attivo nel biocida immesso sul mercato: 985 g/kg;
  • tipo di prodotto: 18.

Date rilevanti e termine di trasposizione

La direttiva fissa una scansione temporale precisa:

  • data di iscrizione della deltametrina: 1º ottobre 2013;
  • termine per conformarsi all’articolo 16, paragrafo 3, della direttiva 98/8/CE: 30 settembre 2015;
  • scadenza dell’iscrizione: 30 settembre 2023. Per i prodotti contenenti più di un principio attivo, il termine per conformarsi all’articolo 16, paragrafo 3, è quello stabilito nell’ultima decisione di iscrizione relativa ai principi attivi presenti.

Obblighi per gli Stati membri nelle autorizzazioni nazionali

La direttiva non si limita a iscrivere la sostanza attiva, ma impone specifiche cautele in sede di autorizzazione dei prodotti:

  • gli Stati membri devono valutare, se pertinente per il singolo prodotto, gli usi o gli scenari di esposizione e i rischi per la popolazione e per i comparti ambientali che non sono stati esaminati in modo rappresentativo nella valutazione del rischio a livello UE;
  • i prodotti per il trattamento di interni che determinino emissioni verso gli impianti di depurazione tali da rappresentare un rischio inaccettabile non possono essere autorizzati, salvo presentazione di dati che dimostrino il rispetto dell’articolo 5 e dell’allegato VI della direttiva 98/8/CE, eventualmente mediante adeguate misure di riduzione del rischio.

Recepimento e applicazione uniforme

Gli Stati membri devono adottare e pubblicare le disposizioni nazionali di recepimento entro il 30 settembre 2012 e applicarle dal 1º ottobre 2013. Quando adottano tali misure, devono inserire un riferimento alla direttiva oppure accompagnarle con tale riferimento nella pubblicazione ufficiale. Devono inoltre comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate. La direttiva sottolinea l’esigenza di un’applicazione simultanea in tutti gli Stati membri, così da garantire parità di trattamento dei biocidi contenenti deltametrina e il corretto funzionamento del mercato interno.

Entrata in vigore e destinatari

La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. I destinatari sono gli Stati membri.

Disposizioni principali

Iscrizione della deltametrina nell’allegato I

L’articolo 1 modifica l’allegato I della direttiva 98/8/CE conformemente all’allegato della direttiva, iscrivendo la deltametrina come principio attivo per il tipo di prodotto 18.

Ambito tecnico dell’iscrizione e dati identificativi

L’allegato indica la voce n. 49 relativa alla deltametrina, con denominazione IUPAC, numeri CAS 52918-63-5 e CE 258-256-6, purezza minima del principio attivo nel biocida immesso sul mercato pari a 985 g/kg, tipo di prodotto 18.

Data di iscrizione e termine per l’articolo 16, paragrafo 3

La data di iscrizione è fissata al 1º ottobre 2013. Il termine per conformarsi all’articolo 16, paragrafo 3, è il 30 settembre 2015, con la precisazione che per i prodotti contenenti più di un principio attivo vale il termine stabilito nell’ultima decisione di iscrizione relativa ai rispettivi principi attivi. La scadenza dell’iscrizione è il 30 settembre 2023.

Condizioni specifiche per le autorizzazioni nazionali

Nel valutare l’autorizzazione di un prodotto ai sensi dell’articolo 5 e dell’allegato VI della direttiva 98/8/CE, gli Stati membri devono esaminare, se pertinente per quel prodotto, gli usi o scenari di esposizione e i rischi per la popolazione e per i comparti ambientali non valutati in modo rappresentativo a livello UE. Inoltre, non possono autorizzare prodotti per il trattamento di interni che producano emissioni verso gli impianti di depurazione tali da comportare un rischio inaccettabile, salvo prova che il prodotto soddisfi i requisiti dell’articolo 5 e dell’allegato VI, eventualmente con adeguate misure di riduzione del rischio.

Recepimento e applicazione

Gli Stati membri devono adottare e pubblicare entro il 30 settembre 2012 le disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva e applicarle dal 1º ottobre 2013. Le misure nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredate all’atto della pubblicazione ufficiale. Gli Stati membri devono inoltre comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate.

Entrata in vigore e destinatari

La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. I destinatari sono gli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiebiocidiprodotti fitosanitari e chimiciambientesicurezza del prodottomercato interno

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