Direttiva 2011/79
Direttiva 2011/79/UE della Commissione, del 20 settembre 2011 , recante modifica della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di iscrivere il fipronil come principio attivo nell’allegato I della direttiva Testo rilevante ai fini del SEE
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva 2011/79/UE modifica la direttiva 98/8/CE per iscrivere il fipronil nell’allegato I come principio attivo dei biocidi del tipo di prodotto 18. L’iscrizione si fonda sulla valutazione secondo cui, per gli usi esaminati, i biocidi contenenti fipronil possono soddisfare i requisiti di ammissibilità della direttiva 98/8/CE. La direttiva impone agli Stati membri di recepire le misure entro il 30 settembre 2012 e di applicarle dal 1º ottobre 2013, lasciando tuttavia un margine di discrezionalità nella gestione delle autorizzazioni nazionali e nell’imposizione di condizioni specifiche per contenere i rischi non valutati a livello dell’Unione.
Modifica della direttiva 98/8/CE per iscrivere il fipronil nell’allegato I come principio attivo autorizzabile nei biocidi del tipo di prodotto 18 (insetticidi, acaricidi e prodotti contro altri artropodi).
Ambito di applicazione
Si applica ai biocidi contenenti fipronil destinati al tipo di prodotto 18 ai sensi della direttiva 98/8/CE, con particolare riferimento agli usi professionali in interni normalmente inaccessibili, dopo l’applicazione, all’uomo e agli animali domestici. Riguarda gli Stati membri nella fase di recepimento e di rilascio delle autorizzazioni nazionali dei prodotti; resta ferma la necessità di valutare, per i prodotti concreti, gli usi o scenari di esposizione e i rischi non esaminati in modo rappresentativo a livello unionale. Non sono oggetto della valutazione unionale tutti i possibili usi del principio attivo, ma solo quelli rappresentativi considerati nel procedimento di iscrizione.
Iscrizione del fipronil nell’allegato I della direttiva 98/8/CE
La direttiva 2011/79/UE della Commissione interviene nel quadro della disciplina unionale sui biocidi per iscrivere il fipronil nell’allegato I della direttiva 98/8/CE. L’atto recepisce l’esito della procedura di valutazione svolta nell’ambito del programma di lavoro previsto dal regolamento (CE) n. 1451/2007 e prende atto che, per gli usi esaminati, i biocidi contenenti fipronil possono soddisfare i requisiti dell’articolo 5 della direttiva 98/8/CE.
Contesto e motivazione dell’intervento
La Commissione richiama che il fipronil era incluso nell’elenco dei principi attivi da esaminare ai fini di un’eventuale iscrizione negli allegati della direttiva 98/8/CE e che la valutazione è stata completata con la partecipazione degli Stati membri e della Commissione, anche nell’ambito del comitato permanente sui biocidi. La direttiva evidenzia che l’iscrizione è opportuna per consentire l’immissione sul mercato di biocidi che rispettino gli standard richiesti e per garantire un funzionamento uniforme del mercato dei biocidi nell’Unione.
Ambito valutato a livello unionale
La valutazione unionale non ha riguardato tutti i possibili utilizzi del principio attivo, ma soltanto gli usi professionali in interni normalmente inaccessibili, dopo l’applicazione, all’uomo e agli animali domestici. Per questo motivo il legislatore unionale lascia agli Stati membri un ruolo attivo nella fase di autorizzazione dei singoli prodotti, soprattutto per gli scenari di esposizione e i rischi non esaminati in modo rappresentativo a livello dell’Unione.
Modifica normativa e contenuto dell’iscrizione
L’articolo 1 stabilisce che l’allegato I della direttiva 98/8/CE è modificato secondo l’allegato della direttiva 2011/79/UE. La nuova voce inserita è la n. 47, relativa al fipronil, identificato con denominazione IUPAC "(±)-5-ammino-1-(2,6-dicloro-α,α,α-trifluoro-para-tolil)-4-trifluorometilsulfinil-pirazolo-3-carbonitrile (1:1)", numero CE 424-610-5 e numero CAS 120068-37-3.
Sono fissati i seguenti dati essenziali:
- purezza minima del principio attivo nel biocida immesso sul mercato: 950 g/kg;
- data di iscrizione: 1º ottobre 2013;
- termine per conformarsi all’articolo 16, paragrafo 3: 30 settembre 2015;
- scadenza dell’iscrizione: 30 settembre 2023;
- tipo di prodotto: 18.
Disposizioni specifiche per gli Stati membri nelle autorizzazioni
La direttiva introduce una clausola tecnica di grande rilievo per la pratica autorizzativa nazionale. Quando esaminano una richiesta di autorizzazione ai sensi dell’articolo 5 e dell’allegato VI della direttiva 98/8/CE, gli Stati membri devono valutare, se pertinente per il prodotto specifico, gli usi o gli scenari di esposizione e i rischi per la popolazione e per i comparti ambientali che non sono stati valutati in modo rappresentativo nella valutazione dei rischi svolta a livello unionale. In altri termini, l’iscrizione del principio attivo non esaurisce il controllo di sicurezza, ma lascia margini di discrezionalità e, al tempo stesso, impone un dovere di approfondimento nazionale laddove emergano profili non coperti dalla valutazione europea.
Recepimento, applicazione e obblighi formali
L’articolo 2 impone agli Stati membri di adottare e pubblicare, entro e non oltre il 30 settembre 2012, le misure legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva. Tali misure si applicano dal 1º ottobre 2013, in coerenza con la data di iscrizione del principio attivo. Le disposizioni nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva oppure essere accompagnate da tale riferimento al momento della pubblicazione ufficiale, secondo le modalità stabilite dagli Stati membri.
Gli Stati membri devono inoltre comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla direttiva.
Entrata in vigore e destinatari
La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. I destinatari sono gli Stati membri, che devono provvedere al recepimento entro il termine fissato e applicare le nuove disposizioni a decorrere dal 1º ottobre 2013.
Disposizioni principali
Iscrizione del fipronil nell’allegato I della direttiva 98/8/CE
L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato I della direttiva 98/8/CE in conformità all’allegato della direttiva, con inserimento della voce 47 relativa al fipronil come principio attivo per il tipo di prodotto 18.
Caratteristiche dell’iscrizione e termini temporali
L’allegato fissa per il fipronil una purezza minima di 950 g/kg, la data di iscrizione al 1º ottobre 2013, il termine per conformarsi all’articolo 16, paragrafo 3, al 30 settembre 2015, e la scadenza dell’iscrizione al 30 settembre 2023.
Disposizioni specifiche per le autorizzazioni nazionali
Nella valutazione del rischio a livello unionale sono stati considerati solo gli utilizzi in luoghi interni normalmente inaccessibili, dopo l’applicazione, all’uomo e agli animali domestici. In sede di autorizzazione dei prodotti ai sensi dell’articolo 5 e dell’allegato VI della direttiva 98/8/CE, gli Stati membri devono valutare, se pertinente per il prodotto, gli usi o gli scenari di esposizione e i rischi per la popolazione e i comparti ambientali non esaminati in modo rappresentativo a livello unionale.
Obbligo di recepimento e applicazione differita
L’articolo 2 impone agli Stati membri di adottare e pubblicare entro il 30 settembre 2012 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie, con applicazione dal 1º ottobre 2013. Le disposizioni nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredate alla pubblicazione ufficiale.
Comunicazione alla Commissione
Gli Stati membri devono comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla direttiva.
Entrata in vigore e destinatari
La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. I destinatari sono gli Stati membri.
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