Direttiva 2011/80
Direttiva 2011/80/UE della Commissione, del 20 settembre 2011 , recante modifica della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di iscrivere la lambda-cialotrina come principio attivo nell’allegato I della direttiva Testo rilevante ai fini del SEE
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva modifica la direttiva 98/8/CE per iscrivere la lambda-cialotrina nell'allegato I come principio attivo approvato per i biocidi del tipo di prodotto 18. L'iscrizione è subordinata a specifiche condizioni di autorizzazione nazionali, con particolare attenzione ai rischi per ambiente, lavoratori e possibili residui in alimenti e mangimi. Gli Stati membri devono recepire la direttiva entro il 30 settembre 2012 e applicarla dal 1 ottobre 2013.
Modifica della direttiva 98/8/CE per iscrivere la lambda-cialotrina nell'allegato I tra i principi attivi ammessi per i biocidi del tipo di prodotto 18.
Ambito di applicazione
La direttiva si applica agli Stati membri dell'Unione europea, che devono recepirla e applicarla nell'ambito della disciplina sull'immissione sul mercato dei biocidi di cui alla direttiva 98/8/CE. Riguarda specificamente i biocidi contenenti lambda-cialotrina destinati al tipo di prodotto 18 (insetticidi, acaricidi e prodotti destinati al controllo degli altri artropodi), con esclusione pratica degli usi che presentano rischi non accettabili o non sufficientemente valutati a livello unionale, in particolare gli impieghi con emissioni inevitabili verso impianti di depurazione salvo dimostrazione del rispetto dei requisiti e gli usi professionali senza adeguati dispositivi di protezione individuale, salvo prova contraria.
Modifica della direttiva 98/8/CE per la lambda-cialotrina
La direttiva 2011/80/UE della Commissione interviene sulla disciplina dell'immissione sul mercato dei biocidi, modificando la direttiva 98/8/CE per iscrivere la lambda-cialotrina nell'allegato I tra i principi attivi approvati. L'iscrizione deriva dall'esito positivo della valutazione unionale per il tipo di prodotto 18, ma è accompagnata da condizioni specifiche di autorizzazione e da ulteriori cautele per gli usi non pienamente esaminati a livello UE.
Contesto e finalità
La lambda-cialotrina era inclusa nel programma di riesame previsto dal regolamento (CE) n. 1451/2007, relativo alla seconda fase del programma di lavoro decennale per i principi attivi dei biocidi. La Svezia, quale Stato membro relatore, ha presentato la relazione di valutazione, successivamente esaminata dagli Stati membri e dalla Commissione; i risultati sono stati consolidati in una relazione di valutazione nell'ambito del comitato permanente sui biocidi il 6 maggio 2011. La Commissione ritiene che i biocidi contenenti tale principio attivo possano soddisfare i requisiti dell'articolo 5 della direttiva 98/8/CE, ma individua rischi che richiedono misure specifiche.
Ambito di applicazione materiale
La direttiva concerne i biocidi del tipo di prodotto 18, ossia insetticidi, acaricidi e prodotti destinati al controllo degli altri artropodi. L'iscrizione nell'allegato I abilita gli Stati membri a rilasciare autorizzazioni per prodotti contenenti lambda-cialotrina, ma solo nel rispetto delle condizioni fissate dalla direttiva e previa verifica, a livello nazionale, degli usi e degli scenari di esposizione non rappresentati nella valutazione unionale.
Obblighi degli Stati membri nella fase autorizzativa
Nell'esaminare le domande di autorizzazione ai sensi dell'articolo 5 e dell'allegato VI della direttiva 98/8/CE, gli Stati membri devono valutare, se pertinente per il singolo prodotto, i rischi per la popolazione e per i comparti ambientali non esaminati in modo rappresentativo nella valutazione a livello UE. Devono inoltre imporre misure adeguate o condizioni specifiche per ridurre i rischi a livelli accettabili, lasciando dunque un margine di discrezionalità tecnica nella scelta degli strumenti di mitigazione, purché il risultato di sicurezza sia garantito.
Usi non autorizzabili o subordinati a prova rafforzata
Per i prodotti la cui applicazione determina emissioni inevitabili verso impianti di depurazione, la direttiva prevede una regola restrittiva: tali prodotti non possono essere autorizzati, salvo che il richiedente fornisca dati idonei a dimostrare il rispetto dell'articolo 5 e dell'allegato VI della direttiva 98/8/CE, eventualmente con misure di riduzione del rischio. Si tratta di una condizione sostanziale di autorizzabilità che gli Stati membri devono applicare nella valutazione nazionale.
Usi professionali e dispositivi di protezione individuale
Per gli impieghi professionali, l'autorizzazione è subordinata all'uso di idonei dispositivi di protezione individuale, salvo che la domanda dimostri che i rischi per gli utilizzatori professionali possono essere ridotti a livelli accettabili con altri mezzi. La direttiva lascia quindi spazio a soluzioni alternative, ma richiede un livello di protezione equivalente.
Residui in alimenti e mangimi
La direttiva richiama la possibile esposizione indiretta dell'uomo tramite il consumo di alimenti o mangimi che possano contenere residui della sostanza. Per i prodotti che possono lasciare residui, gli Stati membri devono verificare la necessità di fissare nuovi LMR o di modificare quelli esistenti secondo il regolamento (CE) n. 470/2009 e/o il regolamento (CE) n. 396/2005. Devono inoltre adottare misure di riduzione del rischio per evitare il superamento dei limiti applicabili.
Dati dell'iscrizione nell'allegato I
L'allegato inserisce una nuova voce per la lambda-cialotrina, identificata come massa di reazione di specifici isomeri, con numero CAS 91465-08-6 e numero CE 415-130-7. La purezza minima del principio attivo nel biocida immesso sul mercato è fissata a 900 g/kg. La data di iscrizione è il 1 ottobre 2013, il termine per conformarsi all'articolo 16, paragrafo 3, è il 30 settembre 2015 e la scadenza dell'iscrizione è il 30 settembre 2023.
Recepimento, applicazione ed entrata in vigore
Gli Stati membri devono adottare e pubblicare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie entro il 30 settembre 2012 e applicarle dal 1 ottobre 2013. Le norme nazionali di recepimento devono contenere un riferimento alla direttiva oppure essere corredate di tale riferimento al momento della pubblicazione ufficiale, secondo le modalità stabilite dallo Stato membro. Gli Stati membri devono inoltre comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate.
Profili utili per la prassi
Per i professionisti, la direttiva rileva soprattutto in sede di autorizzazione nazionale dei prodotti biocidi contenenti lambda-cialotrina: occorre verificare la conformità ai requisiti di sicurezza, la gestione degli scenari non valutati a livello UE, l'eventuale necessità di DPI per l'uso professionale e l'impatto sui residui in alimenti e mangimi. La disciplina mostra chiaramente la natura tipica della direttiva UE: vincolo di risultato per gli Stati membri, ma scelta nazionale delle forme e dei mezzi di recepimento e attuazione.
Disposizioni principali
Iscrizione della lambda-cialotrina nell'allegato I
L'articolo 1 modifica l'allegato I della direttiva 98/8/CE in conformità all'allegato della direttiva, inserendo la lambda-cialotrina come principio attivo approvato per il tipo di prodotto 18.
Valutazione del rischio e motivazione dell'iscrizione
Dalle valutazioni effettuate emerge che i biocidi contenenti lambda-cialotrina, usati come insetticidi, acaricidi e prodotti per il controllo di altri artropodi, possono soddisfare i requisiti dell'articolo 5 della direttiva 98/8/CE. Tuttavia non tutti i possibili utilizzi sono stati valutati a livello unionale, per cui gli Stati membri devono valutare usi e scenari di esposizione non rappresentativi e imporre misure o condizioni specifiche per ridurre i rischi a livelli accettabili.
Divieto o condizioni per usi con emissioni verso impianti di depurazione
Per i prodotti la cui applicazione determina emissioni inevitabili verso impianti di depurazione, l'autorizzazione non è consentita salvo che siano forniti dati idonei a dimostrare il rispetto dell'articolo 5 e dell'allegato VI della direttiva 98/8/CE, eventualmente con misure di riduzione del rischio.
Uso professionale e dispositivi di protezione individuale
I prodotti autorizzati per uso professionale devono essere utilizzati con idonei dispositivi di protezione individuale, salvo che nella domanda di autorizzazione sia dimostrato che i rischi per gli utenti professionali possono essere ridotti a livelli accettabili con altri mezzi.
Residui in alimenti e mangimi
Per i prodotti contenenti lambda-cialotrina che possono lasciare residui negli alimenti o nei mangimi, gli Stati membri devono verificare la necessità di fissare nuovi livelli massimi di residui (LMR) o di modificare quelli esistenti ai sensi del regolamento (CE) n. 470/2009 e/o del regolamento (CE) n. 396/2005, adottando le misure di riduzione del rischio necessarie affinché gli LMR applicabili non siano superati.
Dati tecnici dell'iscrizione
L'allegato fissa per la lambda-cialotrina il numero CAS 91465-08-6, il numero CE 415-130-7, una purezza minima di 900 g/kg, la data di iscrizione al 1 ottobre 2013, il termine per conformarsi all'articolo 16, paragrafo 3, al 30 settembre 2015, la scadenza dell'iscrizione al 30 settembre 2023 e il tipo di prodotto 18.
Termine di recepimento e applicazione
Gli Stati membri devono adottare e pubblicare le disposizioni necessarie entro il 30 settembre 2012 e applicarle dal 1 ottobre 2013. Le misure nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredate alla pubblicazione ufficiale. Gli Stati membri devono inoltre comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni interne essenziali.
Entrata in vigore e destinatari
La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. I destinatari sono gli Stati membri.
Come è indicizzato
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