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Direttiva 2011/75

Direttiva 2011/75/UE della Commissione, del 2 settembre 2011 , recante modifica della direttiva 96/98/CE del Consiglio sull’equipaggiamento marittimo Testo rilevante ai fini del SEE

Normativa europea32011L0075

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva aggiorna integralmente l’allegato A della direttiva 96/98/CE sull’equipaggiamento marittimo, allineando gli elenchi di prodotti e le norme tecniche di prova alle più recenti evoluzioni internazionali IMO, ISO, IEC, EN ed ETSI. Introduce o conferma il passaggio di numerosi articoli dall’allegato A.2 all’A.1, riflettendo la disponibilità di norme di prova dettagliate a livello internazionale. È prevista una disciplina transitoria per il materiale già prodotto prima del 5 ottobre 2012. Gli Stati membri devono recepire le modifiche entro il 5 ottobre 2012 e applicarle da tale data.

Aggiornamento dell’allegato A della direttiva 96/98/CE sull’equipaggiamento marittimo, con revisione degli elenchi di equipaggiamento soggetto a omologazione e delle norme tecniche di prova applicabili.

Ambito di applicazione

Si applica agli Stati membri dell’Unione europea in quanto destinatari della direttiva, con effetti sul mercato dell’equipaggiamento marittimo destinato all’imbarco su unità navali dell’Unione. Riguarda l’equipaggiamento marittimo elencato negli allegati A.1 e A.2 della direttiva 96/98/CE, nei settori dei mezzi di salvataggio, prevenzione dell’inquinamento marino, protezione antincendio, apparecchiature di navigazione, radiocomunicazioni, equipaggiamento COLREG e talune apparecchiature SOLAS II-1. Prevede anche una disciplina transitoria per taluni prodotti trasferiti dall’allegato A.2 all’allegato A.1, se prodotti prima del 5 ottobre 2012 e già conformi alle procedure nazionali di omologazione vigenti prima di tale data.

Direttiva 2011/75/UE della Commissione recante modifica della direttiva 96/98/CE sull’equipaggiamento marittimo

La direttiva interviene su un atto tecnico-settoriale già esistente, aggiornando l’allegato A della direttiva 96/98/CE per adeguare l’elenco dell’equipaggiamento marittimo alle evoluzioni delle convenzioni internazionali e delle norme di prova. Il preambolo chiarisce che le modifiche recepiscono testi internazionali aggiornati e nuove norme tecniche, anche per prodotti già disciplinati o trasferiti tra gli allegati A.1 e A.2.

Finalità e contesto normativo

La finalità è mantenere allineato il quadro UE sull’equipaggiamento marittimo alle prescrizioni IMO, SOLAS, MARPOL e COLREG, assicurando omogeneità tecnica nel mercato interno e nelle procedure di omologazione. La direttiva si fonda sull’articolo 17 della direttiva 96/98/CE e richiama il parere favorevole del COSS.

Ambito di applicazione

La disciplina riguarda l’equipaggiamento marittimo destinato all’imbarco su navi/unità navali dell’Unione europea e, più in generale, gli Stati membri chiamati ad assicurare che tale equipaggiamento sia valutato e omologato secondo i criteri aggiornati. L’intervento tocca diversi macro-settori:

  • mezzi di salvataggio
  • prevenzione dell’inquinamento marino
  • protezione antincendio
  • apparecchiature di navigazione
  • apparecchiature di radiocomunicazione
  • equipaggiamento prescritto dalla COLREG 72
  • talune apparecchiature previste dalla SOLAS capitolo II-1

La direttiva include inoltre una disciplina transitoria per l’equipaggiamento trasferito dall’allegato A.2 all’A.1, se prodotto prima del 5 ottobre 2012 e già conforme alle procedure nazionali di omologazione previgenti.

Struttura dell’intervento: allegato A.1 e allegato A.2

L’allegato sostitutivo distingue tra:

  • A.1: equipaggiamento per il quale gli strumenti internazionali prevedono già norme tecniche di prova dettagliate
  • A.2: equipaggiamento per il quale tali norme dettagliate non esistono ancora negli strumenti internazionali

Il testo contiene numerosi trasferimenti di voci dall’A.2 all’A.1, indice del progressivo consolidamento delle norme internazionali di prova. Per ogni voce sono indicati, in modo analitico, la regola SOLAS/MARPOL/COLREG rilevante, le risoluzioni o circolari IMO pertinenti, le norme EN/IEC/ISO/ETSI applicabili e i moduli di valutazione della conformità.

Obblighi per gli Stati membri

Gli Stati membri devono recepire la direttiva entro il 5 ottobre 2012 e applicare le misure nazionali da tale data. Devono inoltre:

  • adottare e pubblicare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie
  • comunicare immediatamente alla Commissione il testo delle misure di recepimento
  • trasmettere il testo delle principali disposizioni nazionali nella materia disciplinata
  • inserire un riferimento alla direttiva nelle misure nazionali o corredarle di tale riferimento in sede di pubblicazione ufficiale, secondo modalità decise dagli Stati membri

Il contenuto della direttiva lascia agli Stati membri margini limitati soprattutto sul piano formale e procedurale; il risultato richiesto è l’adeguamento del quadro di omologazione dell’equipaggiamento marittimo ai nuovi elenchi e alle nuove norme tecniche.

Regime transitorio

Per non interrompere il mercato dei prodotti già immessi o pronti all’immissione, l’articolo 2 consente che l’equipaggiamento trasferito dall’A.2 all’A.1 e prodotto prima del 5 ottobre 2012 possa essere commercializzato e utilizzato a bordo di navi dell’Unione fino al 5 ottobre 2014, purché conforme alle procedure di omologazione già vigenti sul territorio di uno Stato membro prima di tale data.

Aggiornamento delle norme tecniche di prova

La parte sostanziale dell’allegato sostitutivo è costituita dall’elenco dettagliato delle specifiche tecniche. Il principio generale è che si applicano le versioni aggiornate delle convenzioni internazionali e delle norme di prova; per la corretta identificazione delle prescrizioni applicabili, resoconti di prova, certificati e dichiarazioni di conformità devono indicare la norma e la versione utilizzata.

Tra i principali gruppi di prodotti figurano:

  • mezzi di salvataggio: salvagenti, giubbotti, zattere, imbarcazioni di salvataggio e di soccorso, sistemi di ammaino e sgancio, SART, riflettori radar, radar responder, scale per il pilota
  • prevenzione dell’inquinamento: sistemi di filtraggio, rilevatori interfaccia olio/acqua, misuratori del tenore di olio, sistemi di monitoraggio NOx e di riduzione SOx, inceneritori, depurazione reflui
  • protezione antincendio: estintori, tute e accessori dei vigili del fuoco, sistemi sprinkler, porte e paratie tagliafuoco, materiali non combustibili e a propagazione limitata della fiamma, sistemi a gas inerte, impianti a CO2, schiuma e aerosol, rilevazione e allarme incendio
  • navigazione: bussole, sistemi di controllo della rotta, radar, ECDIS, VDR, AIS, DGPS/DGLONASS/Galileo, BNWAS, indicatori e dispositivi per pilotaggio
  • radiocomunicazioni: VHF DSC, NAVTEX, EGC, HF/MF/HF, EPIRB, Inmarsat, pannelli di emergenza, sistemi di sicurezza nave
  • COLREG 72: luci di navigazione e dispositivi di segnalazione sonora
  • SOLAS II-1: dispositivi di rilevazione dei livelli idrometrici e mezzi di avviamento a bassa temperatura per gruppi elettrogeni

Margini di discrezionalità e rilievo pratico

La direttiva è fortemente tecnica e vincolante quanto al risultato: gli Stati membri non possono alterare il contenuto sostanziale degli elenchi o degli standard di prova, ma devono solo adattare il proprio diritto interno al nuovo quadro armonizzato. Il margine nazionale si concentra sulle modalità formali di recepimento e sull’organizzazione amministrativa delle procedure di comunicazione e applicazione.

Decorrenza ed entrata in vigore

La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Da quel momento produce effetti nell’ordinamento UE, fermo restando il termine di recepimento del 5 ottobre 2012 per gli Stati membri.

Disposizioni principali

Sostituzione dell’allegato A della direttiva 96/98/CE

L’articolo 1 dispone la sostituzione integrale dell’allegato A della direttiva 96/98/CE con l’allegato della nuova direttiva, che ridefinisce l’elenco dell’equipaggiamento marittimo soggetto a omologazione e le norme di prova applicabili.

Disciplina transitoria per equipaggiamento trasferito in A.1

L’articolo 2 stabilisce che l’equipaggiamento elencato nell’allegato A.1 e trasferito dall’allegato A.2, se prodotto prima del 5 ottobre 2012 e conforme alle procedure di omologazione già vigenti in uno Stato membro prima di tale data, può essere commercializzato e utilizzato a bordo di un’unità natante dell’Unione europea fino al 5 ottobre 2014.

Termine di recepimento e applicazione

L’articolo 3 impone agli Stati membri di adottare e pubblicare, entro e non oltre il 5 ottobre 2012, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva. Le disposizioni nazionali devono essere applicate a decorrere dal 5 ottobre 2012. Gli Stati membri devono inoltre comunicare immediatamente alla Commissione il testo delle disposizioni di recepimento e il testo delle principali disposizioni nazionali adottate nella materia.

Obbligo di riferimento alla direttiva nelle norme nazionali

Sempre l’articolo 3 prevede che, quando gli Stati membri adottano le misure di recepimento, esse contengano un riferimento alla direttiva oppure siano corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale; le modalità del riferimento sono rimesse agli Stati membri.

Entrata in vigore e destinatari

L’articolo 4 prevede l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’articolo 5 indica che i destinatari della direttiva sono gli Stati membri.

Aggiornamento tecnico degli elenchi A.1 e A.2

L’allegato sostituito aggiorna in modo puntuale l’elenco dell’equipaggiamento marittimo con norme tecniche di prova dettagliate già esistenti a livello internazionale (allegato A.1) e l’elenco dell’equipaggiamento per il quale tali norme non esistono ancora (allegato A.2), con numerosi trasferimenti di voci da A.2 ad A.1. Le sezioni coprono mezzi di salvataggio, prevenzione dell’inquinamento, protezione antincendio, navigazione, radiocomunicazioni, equipaggiamento previsto dalla COLREG 72, equipaggiamento di sicurezza per navi portarinfuse e taluni equipaggiamenti SOLAS II-1.

Aggiornamento delle norme di prova e dei riferimenti internazionali

Per ciascun prodotto sono aggiornati i riferimenti alle regole SOLAS, MARPOL e COLREG, alle risoluzioni e circolari IMO, nonché alle norme EN, IEC, ISO ed ETSI applicabili. Il testo precisa che si applicano le versioni aggiornate delle convenzioni internazionali e delle norme di prova, e che documenti di prova, certificati e dichiarazioni di conformità devono indicare la norma applicata e la relativa versione.

Come è indicizzato

Materietrasporti marittimisicurezza marittimaprevenzione dell’inquinamentoprotezione antincendionormazione tecnica e conformità

Testo integrale

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