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Sentenza

Sentenza n. 250/2026 - Pescara, Sezione 1

per l'annullamento - del diniego dell’I.N.P.S. all’accesso agli atti espresso con comunicazione pec del 25 luglio 2025, recante rigetto della domanda di accesso presentata dalla signora -OMISSIS- con raccomandata A/R dell’11 giugno 2025, pervenuta all’I.N.P.S. il 17 giugno 2025 rispetto all’importo del TFR già liquidato ed ancora da liquidare al signor -OMISSIS- con le date dei pagamenti; - di ogni altro atto connesso, presupposto e conseguente, anche se non noto alla ricorrente; e per la condanna dell’Amministrazione intimata a concedere alla ricorrente l’accesso agli atti richiesto nella forma della visione ed estrazione di copia, con condanna aggravata alle spese in capo all’I.N.P.S., anche ai sensi dell’art. 26 c.p.a. con richiesta ex art. 87, comma 3, c.p.a. di essere sentiti nella fissanda Camera di Consiglio.

Giustizia amministrativa202600052

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Abruzzo - Pescara, Sez. ISentenzaAccesso agli atti

Atto impugnato: diniego di accesso agli atti relativi all’importo del TFR già liquidato o ancora da liquidare all’altro coniuge e alle date dei pagamenti

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (coniuge richiedente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente, coniuge da oltre trent’anni del controinteressato, aveva chiesto all’I.N.P.S. l’accesso, ai sensi degli artt. 22 e seguenti della l. 241/1990, ai dati concernenti il TFR del marito, dichiarando di voler avviare la separazione e di avere necessità di conoscere l’entità delle somme già percepite o ancora dovute per tutelare le proprie ragioni patrimoniali. L’I.N.P.S. aveva negato l’accesso sul presupposto che il controinteressato non avesse prestato il consenso e che la richiedente non fosse titolare di assegno divorzile. La ricorrente ha dedotto la violazione degli artt. 22 e 24 della l. 241/1990, dei principi di imparzialità e trasparenza, buon andamento, diritto di difesa e non discriminazione, nonché eccesso di potere per illogicità, contraddittorietà della motivazione e sviamento. Nel corso del giudizio è emerso che la ricorrente aveva effettivamente instaurato un giudizio di separazione davanti al Tribunale civile, chiedendo anche l’accertamento del diritto al 50% del TFR/TFS riferibile agli anni di comunione dei beni.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, annullando il diniego e ordinando all’I.N.P.S. di consentire, entro trenta giorni, l’esibizione e l’estrazione di copia della documentazione relativa all’importo del TFR già liquidato o ancora da liquidare e alle date dei pagamenti, anche mediante invio digitale. Il giudice ha qualificato la richiesta come accesso difensivo ai sensi dell’art. 24, comma 7, l. 241/1990. Richiamando i principi dell’Adunanza Plenaria, ha ritenuto che l’accesso possa essere esercitato anche prima o indipendentemente dall’esercizio di specifici poteri istruttori nel processo civile e che non occorra una particolare valutazione sull’uso futuro dei documenti. L’interesse difensivo della ricorrente è risultato diretto, concreto e attuale, in ragione del nesso funzionale tra i dati richiesti e il giudizio di separazione pendente, con riguardo alla definizione degli aspetti economici e alla quantificazione del TFR maturato durante la comunione dei beni. È stata ritenuta irrilevante l’assenza di un assegno divorzile, poiché l’accesso difensivo può essere riconosciuto anche per valutare l’opportunità di agire e, comunque, nel caso concreto era già pendente il giudizio di separazione. Il diniego è stato censurato anche perché l’I.N.P.S. si era limitato ad aderire all’opposizione del controinteressato senza svolgere un’autonoma valutazione né un effettivo bilanciamento tra esigenze difensive e riservatezza. Le spese sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • artt. 22 e ss. l. 241/1990

    I dati relativi al TFR detenuti dall’ente previdenziale possono costituire oggetto di accesso documentale, ove sussistano i presupposti dell’interesse qualificato.

  • art. 24, comma 7, l. 241/1990

    l’accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici

    La disposizione tutela l’accesso difensivo quando la conoscenza dei documenti è necessaria alla cura o alla difesa di una posizione giuridica; tale interesse prevale tendenzialmente sulla riservatezza, verificati i presupposti generali dell’accesso.

  • art. 116 c.p.a.

    Disciplina il giudizio in materia di accesso, nel quale il giudice può ordinare all’amministrazione l’ostensione della documentazione richiesta.

  • art. 12-bis l. 898/1970

    L’assenza di titolarità di un assegno divorzile non esclude, di per sé, l’accesso difensivo a dati economici necessari alla tutela delle ragioni patrimoniali nel giudizio di separazione.

  • art. 26 c.p.a.

    Richiamato dalla ricorrente ai fini della richiesta di condanna aggravata alle spese, ma non applicato dal giudice, che ha compensato integralmente le spese.

Massime di principio

  • L’accesso difensivo ai sensi dell’art. 24, comma 7, l. 241/1990 è riconoscibile quando il richiedente dimostri un nesso funzionale tra i documenti richiesti e la cura o difesa di una propria posizione giuridica, anche in vista della valutazione sull’opportunità di intraprendere un’azione giudiziale o stragiudiziale.
  • Nel giudizio di accesso difensivo non è necessario che il richiedente abbia già instaurato un processo né che abbia previamente esercitato i poteri istruttori disponibili davanti al giudice civile; è sufficiente che la conoscenza dei documenti sia necessaria alla tutela dell’interesse giuridico dedotto.
  • L’accesso difensivo ai dati economici di un coniuge può essere riconosciuto all’altro coniuge per la tutela delle proprie ragioni patrimoniali nel procedimento di separazione o divorzio, anche in assenza di un assegno divorzile già attribuito.
  • L’amministrazione non può respingere l’istanza di accesso limitandosi ad aderire all’opposizione del controinteressato: deve svolgere una valutazione autonoma e motivata, bilanciando concretamente l’interesse difensivo del richiedente con le esigenze di riservatezza.
  • Nel bilanciamento tra accesso difensivo e riservatezza, quando ricorrono i presupposti generali dell’accesso, il criterio applicabile è quello della necessità dei documenti per la cura o difesa dell’interesse giuridico, e non quello della stretta indispensabilità o della parità di rango previsto per specifiche categorie di dati.

Come è indicizzato

MaterieAccesso difensivoDecisione e riti speciali
RamiAccesso e trasparenzaProcesso amministrativo
IstitutiTrasparenza e pubblicitàLegittimazione e interesse a ricorrereTutela del terzo

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