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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14692/2024 del 27/05/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

Il contribuente aveva impugnato dinanzi al giudice tributario un fermo amministrativo disposto il 30 settembre 2014 su un veicolo, deducendo principalmente l’omessa notifica dell’avviso di accertamento presupposto, oltre ad altre censure di merito. In primo grado la commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso; in appello, però, la commissione tributaria regionale aveva riformato la decisione ritenendo provata dall’Amministrazione la notificazione dell’atto impositivo presupposto. Il contribuente ha quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi. Prima dell’adunanza ha depositato memoria rappresentando di aver definito in via agevolata sia la pendenza fiscale sia la posizione relativa all’automobile, chiedendo la declaratoria di cessazione della materia del contendere e la compensazione delle spese.

La decisione

La Corte non è entrata nel merito dei motivi di ricorso perché ha rilevato, sulla base della documentazione in atti, che la controversia era divenuta priva di oggetto per intervenuta rottamazione/definizione agevolata della pendenza fiscale relativa al veicolo. Ha quindi dichiarato cessata la materia del contendere e ha compensato integralmente le spese tra le parti. Ha inoltre escluso i presupposti per l’applicazione dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    La Corte afferma che non ricorrono i presupposti processuali per la sua applicazione, in ragione della cessata materia del contendere.

Massime di principio

  • Quando, nel corso del giudizio di legittimità, interviene una definizione agevolata o altra causa sopravvenuta che elimina l’interesse delle parti alla decisione, la Corte deve dichiarare cessata la materia del contendere senza esaminare i motivi di ricorso.
  • La cessazione della materia del contendere comporta, di regola, la compensazione delle spese processuali tra le parti, se la vicenda concreta lo giustifica.
  • La sopravvenuta definizione della pendenza fiscale relativa al bene o all’atto impugnato può rendere improcedibile in concreto l’accertamento delle censure originariamente formulate, perché viene meno l’oggetto della controversia.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicato

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