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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 16229/2022 del 27/04/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Sarnataro ha proposto istanza di revisione ex art. 630, lett. c) c.p.p., assumendo l'esistenza di prove "nuove" o non valutate nel processo che dimostrerebbero che egli era un "prestanome" (amministratore formale) inconsapevole della nomina e privo del dolo richiesto per la bancarotta fraudolenta. Denunciava la mancata acquisizione/valutazione di documenti e testimonianze, chiedendo la rimozione del giudicato perché le prove prodotte avrebbero dovuto condurre all'assoluzione per non aver commesso il fatto o perché il fatto non sussiste. Ha inoltre richiamato profili di violazione dei diritti CEDU relativi al riesame dei fatti nuovi.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo che la Corte territoriale avesse adeguatamente motivato l'insussistenza di prove realmente nuove idonee, da sole o congiuntamente a quelle già acquisite, a rimuovere il giudicato. È stato ribadito il principio per cui la revisione non è lo strumento per una diversa valutazione di prove già note o già esaminate; la prova nuova deve essere intrinsecamente idonea a determinare, in termini di ragionevole sicurezza, il proscioglimento. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende ex art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 634 cod. proc. pen.

    Richiamato in riferimento a precedenti vizi procedurali; nella pronuncia di annullamento precedente era stata accertata la violazione del diritto di difesa per omessa comunicazione del parere del Procuratore generale.

  • artt. 3, 24, 111 Cost.

    Invocate a sostegno del diritto di difesa e del giusto processo; la Corte ha verificato che, nella fase di revisione, non fosse violato il diritto ad un equo contraddittorio.

  • art. 630 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina la revisione: la Corte ha ricordato che l'ammissibilità richiede prove nuove idonee a rimuovere il giudicato e che non è consentito usare la revisione per riesaminare o riformulare valutazioni già compiute dai giudici di merito.

  • Protocollo n. VII alla CEDU, art. 4, par. 2 e art. 6, par. 3, lett. c) e d)

    Richiamati dal ricorrente per sostenere il diritto a riaprire il procedimento in presenza di fatti o elementi nuovi; la Corte ha ritenuto che i nuovi elementi non fossero tali da "condizionare l'esito del caso" e dunque i profili CEDU non erano soddisfatti.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma invocata per la sanzione: applicata per condannare il ricorrente al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende per inammissibilità dovuta a colpa nell'atto impugnatorio.

  • Sez. U, n. 624 del 26/09/2001 (Pisano)

    Principio secondo cui nella nozione di "novità" per la revisione rientrano anche prove non acquisite o non valutate nel precedente giudizio, purché non dichiarate inammissibili o superflue.

  • Sez. U. n. 6141 del 25/10/2018 (Milanesi)

    Ribadito il principio sulla nozione di prova nuova ai fini della revisione; la Corte lo ha applicato per delimitare cosa possa considerarsi "prova nuova".

  • Sez. 5, n. 44925 del 26/06/2017 (Di Stefano)

    Stabilisce che è inammissibile la richiesta di revisione fondata su diversa valutazione di prove già conosciute o su prove nuove che siano manifestamente inidonee a demolire il giudicato.

  • Sez. 3, n. 34970 del 03/11/2020

    Principio per cui non rientrano nella revisione le prove già esplicitamente valutate dal giudice di merito anche se travisate; in tali casi vanno esperiti i normali rimedi impugnatori.

  • Sez. 1, Ordinanza n. 3789 del 18/10/2000

    Enuncia che, in sede di ammissibilità, va verificata l'intrinseca idoneità della prova nuova a determinare il proscioglimento, rimanendo esclusa una valutazione estesa di elementi estranei.

  • Sez. 5, n. 34515 del 18/06/2021

    Ribadisce che la prova nuova deve consentire con ragionevole sicurezza di ritenere che il compendio originario non sostenga più la responsabilità penale.

Massime di principio

  • La revisione ex art. 630 c.p.p. richiede prove effettivamente "nuove" ed intrinsecamente idonee, da sole o congiuntamente alle altre, a far venire meno la colpevolezza oltre ogni ragionevole dubbio.
  • Non è consentito utilizzare la revisione per ottenere una diversa valutazione di prove già conosciute ed esaminate dal giudice di merito: tali questioni devono essere trattate con i normali mezzi di impugnazione.
  • Prove formalmente nuove ma manifestamente inconferenti o non idonee a intaccare il giudicato determinano l'inammissibilità della richiesta per manifesta infondatezza.
  • Il giudice della revisione, nella fase di ammissibilità, esamina solo la potenziale efficacia della prova nuova (esame "prima facie"); la valutazione piena resta riservata alla fase rescissoria solo se l'istanza è ammessa.
  • Ai fini CEDU, l'allegazione di violazioni procedurali o di diritti non è sufficiente: occorre dimostrare che i fatti o gli elementi nuovi avrebbero potuto influire sull'esito del processo.
  • L'inammissibilità della revisione può comportare condanne per spese processuali e sanzioni pecuniarie (Cassa delle ammende) se emergono profili di colpa nell'impugnazione.

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