Sentenza del 13/05/2016 n. 9846 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società contestava gli avvisi di accertamento relativi agli anni 2002 e 2003, con cui l'Agenzia aveva recuperato a tassazione le provvigioni corrisposte agli agenti O. e H. Le fatture erano ritenute generiche e non consentivano di individuare con precisione natura, qualità e quantità delle prestazioni. La società sosteneva che l'inerenza e l'effettività dei costi fossero dimostrate da ulteriore documentazione, dai rapporti di agenzia e dalle prestazioni concretamente svolte. La Corte ha inoltre rilevato che i contratti non indicavano le percentuali provvigionali, uno non era sottoscritto dall'agente, mancavano gli estratti conto previsti dall'art. 1749, comma 2, c.c. e la misura delle provvigioni era stata ammessa come pattuita verbalmente.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso principale della società e ha dichiarato assorbito il ricorso incidentale dell'Agenzia delle Entrate. Ha confermato la legittimità del recupero a tassazione, ritenendo che fatture irregolari o generiche perdano la presunzione di veridicità e non siano sufficienti a dimostrare certezza, effettività e inerenza dei costi. La documentazione prodotta dalla società è stata considerata insufficiente e le censure sulla motivazione sono state giudicate un'inammissibile richiesta di rivalutazione dei fatti. La società è stata condannata al pagamento delle spese processuali, liquidate in 4.760 euro oltre alle spese prenotate a debito.
Norme richiamate
D.P.R. n. 633 del 1972, art. 21
La fattura può provare i costi dell'impresa, ma solo se redatta nel rispetto dei requisiti formali e contenutistici previsti dalla legge. Una fattura generica o irregolare non conserva la presunzione di veridicità e può essere posta a fondamento del disconoscimento del costo.
Codice civile, art. 1749, comma 2
Gli estratti conto dell'agente costituiscono documentazione probatoria qualificata del rapporto e delle provvigioni; la loro mancata esibizione può contribuire a dimostrare l'insufficienza della prova del costo.
D.P.R. n. 917 del 1986, art. 109
La deducibilità dei componenti negativi di reddito richiede, tra l'altro, che il costo sia certo, determinato o determinabile e inerente all'attività d'impresa.
Codice civile, art. 1742
Il contratto di agenzia deve risultare per iscritto ai fini della prova. Nel caso esaminato, la pattuizione verbale delle provvigioni impediva di ricavare validamente, anche per presunzioni, la misura delle provvigioni e delle percentuali.
D.P.R. n. 633 del 1972, art. 19
Il diritto alla detrazione dell'IVA presuppone la riferibilità dell'operazione all'attività d'impresa e la sua adeguata documentazione; la genericità della fattura può comprometterne l'esercizio.
Art. 53 della Costituzione
Il principio di capacità contributiva non consente di superare gli specifici obblighi di documentazione e prova richiesti per dedurre costi o detrarre l'IVA.
Massime di principio
- Quando l'Amministrazione contesta certezza, effettività o inerenza di un costo, la fattura è normalmente il documento principale, ma deve descrivere in modo concreto e verificabile la prestazione; indicazioni generiche possono renderla inidonea.
- Per le provvigioni di agenzia è opportuno predisporre contratti scritti, sottoscritti da entrambe le parti, con indicazione di oggetto, zona, eventuale monomandato, percentuali, criteri di calcolo e modalità di pagamento.
- La fattura, da sola, non è sempre sufficiente: contratti, ordini, report, corrispondenza, estratti conto ex art. 1749 c.c., pagamenti tracciabili e documentazione delle vendite procurate devono essere coerenti tra loro.
- Le pattuizioni verbali relative a elementi essenziali del rapporto di agenzia possono risultare difficili o impossibili da provare successivamente, soprattutto quando la legge richiede la forma scritta ai fini probatori.
- In giudizio non è normalmente sufficiente chiedere una nuova lettura dei documenti già esaminati dal giudice di merito: occorre dimostrare una concreta violazione di legge o un vizio motivazionale nei limiti ammessi dalla disciplina processuale.
- La mancata esibizione della documentazione contabile e contrattuale richiesta dall'Amministrazione può rafforzare la contestazione dell'indeducibilità, anche se le prestazioni sono state materialmente eseguite.
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