Sentenza del 13/05/2016 n. 4246 - Comm. Trib. Prov. Milano
ACCERTAMENTO - Accertamento analitico - Indagini Bancarie - Presunzione che i prelievi ingiustificati sottendano ricavi non dichiarati - Illegittimità - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L'Amministrazione finanziaria aveva ricondotto prelievi bancari non giustificati a maggiori ricavi non dichiarati derivanti dall'attività professionale del contribuente. Il contribuente ha contestato tale presunzione, evidenziando che si trattava di operazioni di importo minimo, sostenute per esigenze quotidiane e prive di collegamento con l'attività professionale. È stata inoltre richiamata la sentenza della Corte costituzionale n. 228 del 6 ottobre 2014, che ha ritenuto irragionevole e lesiva della capacità contributiva la presunzione automatica secondo cui i prelievi di un lavoratore autonomo sarebbero destinati a investimenti professionali produttivi di reddito.
La decisione
La pretesa impositiva fondata automaticamente sui prelievi bancari è stata ritenuta illegittima. Non è coerente imputare a maggiori ricavi professionali operazioni di modesto importo riconducibili alle necessità quotidiane del contribuente. La presunzione prevista dall'articolo 32, comma 1, numero 2), secondo periodo, del D.P.R. n. 600/1973, nella parte relativa ai prelievi dei lavoratori autonomi, è stata dichiarata costituzionalmente illegittima dalla Corte costituzionale.
Norme richiamate
Articolo 32, comma 1, numero 2), secondo periodo, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
La norma prevedeva una presunzione secondo cui i prelievi bancari non giustificati potevano essere considerati ricavi non dichiarati. Per i lavoratori autonomi, tale presunzione è stata dichiarata illegittima nella parte in cui presumeva automaticamente che i prelievi fossero destinati a investimenti professionali produttivi di reddito.
Articolo 1, comma 402, lettera a), numero 1), della Legge 30 dicembre 2004, n. 311
Disposizione che aveva modificato la disciplina delle indagini bancarie, estendendo la presunzione fiscale anche ai prelievi dei lavoratori autonomi; tale estensione è stata censurata dalla Corte costituzionale.
Sentenza della Corte costituzionale 6 ottobre 2014, n. 228
"È arbitrario ipotizzare che i prelievi ingiustificati da conti correnti bancari effettuati da un lavoratore autonomo siano destinati ad un investimento nell'ambito della propria attività professionale e che questo a sua volta sia produttivo di un reddito"
La Corte ha escluso l'automatismo tra prelievo bancario del lavoratore autonomo e conseguimento di ricavi non dichiarati, ritenendolo lesivo dei principi di ragionevolezza e capacità contributiva.
Massime di principio
- I prelievi bancari di un lavoratore autonomo non possono essere automaticamente qualificati come ricavi non dichiarati senza ulteriori elementi concreti che dimostrino il loro collegamento con l'attività professionale.
- Le operazioni di importo minimo e riconducibili a esigenze quotidiane sono normalmente incompatibili con la presunzione di ricavi professionali, soprattutto se l'Amministrazione non fornisce prove ulteriori.
- Le indagini bancarie possono fondare un accertamento, ma le movimentazioni devono essere valutate individualmente e in modo coerente con la natura, l'importo e il contesto dell'attività svolta.
- Per contestare efficacemente un accertamento bancario è utile documentare la destinazione personale dei prelievi e dimostrare l'assenza di un nesso con l'attività professionale.
- Una presunzione fiscale non può operare in modo irragionevole o automatico quando manca una plausibile relazione tra il movimento bancario e la produzione di reddito.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 13 mag 2016Sentenza del 13/05/2016 n. 99 - Comm. Trib. Prov. Mantova
- Sentenza · 13 mag 2016Sentenza del 13/05/2016 n. 100 - Comm. Trib. Prov. Mantova
- Sentenza · 13 mag 2016Sentenza del 13/05/2016 n. 116 - Comm. Trib. I grado di Trento
- Sentenza · 13 mag 2016Sentenza del 13/05/2016 n. 117 - Comm. Trib. I grado di Trento
- Sentenza · 13 mag 2016Sentenza del 13/05/2016 n. 9819 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 13 mag 2016Sentenza del 13/05/2016 n. 9820 - Corte di Cassazione
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →