Sentenza del 13/05/2016 n. 117 - Comm. Trib. I grado di Trento
ACCERTAMENTO I - OSSERVAZIONI DEL CONTRIBUENTE SU P.V.C. - ONERE DI VALUTAZIONE GRAVANTE SULL'UFFICIO IMPOSITORE - ASSOLTO. II - ATTIVITÀ ISPETTIVA - ISPEZIONE COMPUTER E POSTA ELETTRONICA AVENTE CONTENUTO COMMERCIALE - NECESSITÀ PREVENTIVA AUTORIZZAZIONE DELL'AUTORITÀ GIUDIZIALE - NON SUSSISTENTE. III - ESTEROVESTIZIONE SOCIETÀ - INDIVIDUAZIONE SEDE DIREZIONALE EFFETTIVA - PRESENZA DI ELEMENTI CHE INDUCONO A RITENERE FITTIZIA LA SEDE ESTERA - SUSSISTENTI.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha contestato l'avviso di accertamento sostenendo, da un lato, che l'Ufficio non avesse adeguatamente valutato le osservazioni presentate dopo il processo verbale di constatazione e, dall'altro, che l'ispezione del computer e della posta elettronica aziendale fosse stata svolta senza la preventiva autorizzazione dell'autorità giudiziaria. Ha inoltre contestato la riqualificazione della società estera come fiscalmente residente in Italia per presunta esterovestizione.
La decisione
Il giudice ha ritenuto assolto l'obbligo dell'Ufficio di valutare le osservazioni del contribuente, poiché l'avviso di accertamento le esaminava fornendo una replica sugli aspetti principali. Ha inoltre stabilito che l'ispezione del computer e delle e-mail aventi contenuto commerciale non richiedeva la preventiva autorizzazione dell'autorità giudiziaria prevista dall'art. 52, comma 3, del D.P.R. n. 633 del 1972. Infine, ha ritenuto sussistente l'esterovestizione, poiché la gestione effettiva della società si svolgeva in Italia: gli amministratori vivevano e operavano in Italia, vi era una significativa documentazione contabile ed extracontabile e i principali contratti erano stipulati in Italia. Il ricorso della società è quindi risultato infondato e l'accertamento è stato confermato.
Norme richiamate
Art. 12, comma 7, Legge n. 212 del 2000 (Statuto dei diritti del contribuente)
L'obbligo dell'Ufficio di valutare le osservazioni e richieste del contribuente formulate dopo il processo verbale di constatazione è assolto quando l'avviso di accertamento contiene l'esame delle questioni rilevanti e una replica adeguata, anche senza confutare analiticamente ogni singola argomentazione.
Art. 52, comma 3, D.P.R. n. 633 del 1972
La preventiva autorizzazione dell'autorità giudiziaria non è necessaria per l'ispezione del computer aziendale e dei dati in esso contenuti, compresa la posta elettronica di natura commerciale, quando l'attività rientra nei normali poteri ispettivi degli organi accertatori.
Massime di principio
- L'Amministrazione finanziaria non deve necessariamente rispondere in modo dettagliato a ogni osservazione del contribuente, ma deve dimostrare di aver esaminato e affrontato le questioni sostanziali e rilevanti.
- L'accesso ai computer aziendali e alla documentazione digitale di natura contabile o commerciale può rientrare nell'attività ispettiva ordinaria e non richiede automaticamente un'autorizzazione giudiziaria.
- La sede legale estera non è decisiva per determinare la residenza fiscale di una società: rileva soprattutto il luogo in cui si trova la sede direttiva effettiva e vengono assunte le decisioni strategiche e gestionali.
- La presenza in Italia degli amministratori, della documentazione aziendale e dei principali rapporti contrattuali può costituire un insieme di elementi idoneo a dimostrare l'esterovestizione.
- Per evitare la riqualificazione come società fiscalmente residente in Italia, una società estera deve poter dimostrare una gestione effettiva e sostanziale nello Stato estero, non soltanto la presenza formale della sede legale.
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