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Sentenza

Sentenza del 13/05/2016 n. 100 - Comm. Trib. Prov. Mantova

DETENZIONE CAPITALI ALL'ESTERO - Presunzione di illecita costituzione - Irretroattività della norma - Sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguardava l'applicazione retroattiva dell'art. 12 del d.l. n. 78/2009, che introduce una presunzione di illecita costituzione delle attività finanziarie detenute in Stati o territori a regime fiscale privilegiato. Il contribuente contestava che tale presunzione potesse essere applicata a capitali formati anteriormente all'entrata in vigore della norma, sostenendo che essa avesse natura sostanziale e non meramente procedimentale.

La decisione

La presunzione prevista dall'art. 12 del d.l. n. 78/2009 è stata ritenuta non retroattiva. La norma ha natura sostanziale perché attribuisce al contribuente l'onere di dimostrare che i redditi accertati non derivino da evasione fiscale. Non può quindi essere imposto retroattivamente un onere probatorio che, al momento della formazione dei capitali, non era previsto dalla legislazione vigente. La contestazione del contribuente è stata pertanto accolta sotto questo profilo.

Norme richiamate

  • Art. 12 del decreto-legge n. 78/2009

    Presunzione di illecita costituzione di investimenti e attività finanziarie detenuti in Stati o territori a regime fiscale privilegiato

    La disposizione è stata qualificata come norma tributaria sostanziale, poiché incide sull'onere della prova a carico del contribuente. In assenza di un'esplicita previsione legislativa, la presunzione non può essere applicata a situazioni anteriori alla sua entrata in vigore.

Massime di principio

  • Le norme fiscali che introducono presunzioni sostanziali o nuovi oneri probatori a carico del contribuente, incidendo sui presupposti dell'imposizione o sulla prova richiesta, non possono normalmente essere applicate retroattivamente.
  • Una disposizione non è meramente procedimentale quando modifica in modo sostanziale la posizione del contribuente, ad esempio trasferendogli l'onere di dimostrare l'origine lecita di determinati redditi o patrimoni.
  • Il contribuente non può essere obbligato a precostituire prove relative a fatti passati sulla base di un onere probatorio introdotto solo successivamente.
  • In situazioni analoghe occorre verificare la data di formazione dei redditi o dei capitali, la data di entrata in vigore della norma e se la disposizione incida soltanto sulle modalità dell'accertamento oppure introduca una nuova presunzione sostanziale.
  • La retroattività può essere ammessa solo se prevista espressamente e nei limiti consentiti dai principi di legalità, certezza del diritto e tutela dell'affidamento.

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