Cassazione Penale, Ordinanza n. 13582/2026 del 14/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi, ritenendo che fossero proposti per motivi non consentiti perché relativi a motivi d'appello già rinunciati. Conseguentemente ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle ammende, valutati i profili di colpa emergenti dai ricorsi.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La pronuncia di legittimità riguarda ricorsi proposti avverso una sentenza della Corte d'appello definita con concordato in appello ex artt. 599-bis e 602 c.p.p. Dal testo emerge che i ricorrenti avevano già rinunciato ai motivi di appello e, in cassazione, hanno riproposto censure attinenti a motivi d'appello rinunciati. La Corte rileva che il ricorso è stato trattato de plano e che le doglianze non rientrano tra quelle consentite contro la sentenza resa a seguito di concordato in appello; in particolare, non sono deducibili censure che investano il merito dei motivi di appello rinunciati, essendo invece astrattamente ammissibili solo questioni relative alla formazione della volontà di aderire al concordato, al consenso del Procuratore generale o alla difformità tra richiesta e decisione. Non risulta dal testo il titolo di reato originariamente contestato.
Norme richiamate
art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
"...la corte dichiara senza formalità di procedura l'inammissibilità del ricorso"
per i ricorsi avverso la sentenza pronunciata a norma dell'art. 599-bis c.p.p. la Corte può dichiarare l'inammissibilità senza formalità, poiché la legge non prevede specifiche censure ricorribili oltre ai limiti interpretativi richiamati dalla giurisprudenza.
art. 599-bis c.p.p.
la sentenza resa a seguito di concordato in appello è impugnabile in cassazione solo nei limiti che il testo richiama in via interpretativa, cioè per vizi relativi alla formazione del consenso, al consenso del Procuratore generale e alla difformità del contenuto della decisione.
art. 602 c.p.p.
norma richiamata quale base procedurale del concordato in appello e della successiva decisione del giudice di appello.
art. 129 c.p.p.
il giudice non è tenuto a motivare sul mancato proscioglimento per una causa di cui all'art. 129 c.p.p. quando, per effetto devolutivo e rinuncia ai motivi, la cognizione è limitata ai soli motivi non rinunciati.
art. 606, comma 3, c.p.p.
le impugnazioni sono dichiarate inammissibili quando sono proposte per motivi non consentiti.
art. 616 c.p.p.
alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in presenza di colpa, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa a seguito di concordato in appello non sono deducibili censure che investano il merito di motivi d'appello già rinunciati.
- Le doglianze ammissibili contro il concordato in appello sono solo quelle che attengono alla regolarità della formazione del consenso della parte, al consenso del Procuratore generale e alla corrispondenza tra richiesta concordata e decisione del giudice.
- Quando l'imputato rinuncia ai motivi di impugnazione, il giudice dell'impugnazione limita la propria cognizione ai soli motivi non rinunciati e non è tenuto a pronunciarsi sulle cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. se esse non rientrano nel devoluto.
- La proposizione di motivi non consentiti determina l'inammissibilità del ricorso in cassazione e comporta la condanna alle spese e, in presenza di colpa, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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