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Ordinanza

Ordinanza n. 1613/2026 - Torino, Sezione 3

per l'annullamento della nota dell’INAIL di Cuneo del 12 agosto 2024, con la quale l’Autorità procedente ha comunicato che a “seguito delle osservazioni presentate da codesta Impresa con nota del 29/07/2024 dove si è proceduto al riesame della domanda in oggetto, le suddette osservazioni non sono accolte e pertanto l’impresa non ha superato la fase di verifica prevista dall’articolo 19 dell’Avviso pubblico e rigetta la richiesta di finanziamento”; nonché di ogni altro atto presupposto e/o consequenziale, ivi compresi, il preavviso di rigetto del 24 luglio 2024 nella parte in cui l’Autorità procedente ha preavvisato il rigetto della richiesta di finanziamento comunicando che “dal punto di vista tecnico non è conforme all’Avviso Pubblico ISI 2022 e al relativo Allegato 1.1, in quanto non è rispettato il requisito che la nuova macchina non deve avere prestazioni superiori del 50%(percento) rispetto alle prestazioni della macchina immessa sul mercato antecedentemente alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento della direttiva 98/37/CE (ex 89/392/CEE e s.m.i.), come indicato all’art. 3 dell’Allegato 1.1 dell’Avviso Pubblico ISI 2022”; la richiesta di integrazione del 7 giugno 2024 nella parte in cui l’Inail ha richiesto ulteriori documenti integrativi come “il listino di vendita ufficiale riportante per la macchina MAZAK VCN 600”, l’offerta del fornitore che riporti in dettaglio in elenco la macchina MAZAK VCN6000, la foto della matricola/numero di telaio della Fresatrice RAMCENTER 500 della Rambaudi Industriale SpA che l’azienda intende sostituire”; la richiesta di integrazione tecnica-documentale del 14 marzo 2024 dove l’Autorità procedente ha richiesto una serie di chiarimenti e documenti integrativi in riferimento “al modello della macchina da acquistare, alla scelta dei parametri di lavoro degli assi per il confronto delle caratteristiche delle macchine anziché l’indicazione del parametro di potenza del motore delle macchine, al valore di potenza del motore della fresatrice che l’azienda intende acquistare. Ed ancora, l’Autorità procedente ha richiesto ”la dichiarazione sulla perizia asseverata della piena proprietà dell’immobile, la foto della macchina RAMCENTER 500, copia del Bilancio 2021 o della dichiarazione fiscale con il dato del fatturato esposto sul modello C1.”; l’Avviso pubblico ISI 2022 della Direzione Regionale Piemonte nella parte in cui l’Autorità procedente ha indicato le “modalità attuative per la verifica tecnica amministrativa” e nella parte in cui “rinvia all’allegato 1.1 - Progetti di Investimento”; l’Allegato 1.1 – Progetti di investimento nella parte in cui l’Inail ha definito “le spese ammissibili a finanziamento che concorrono a formare l’importo totale del progetto, i parametri e i punteggi attribuiti ai progetti e le tipologie di intervento ammissibili a finanziamento”; la Faq 13 nella parte in cui l’Autorità procedente, alla specifica domanda sul “confronto delle prestazioni tra la macchina acquistata e quella alienata”, garantisce al “professionista estensore della perizia asseverata, la possibilità di operare, motivandola sotto il profilo tecnico, una scelta diversa” ove tale scelta sia interpretata in senso sfavorevole al ricorrente; nonché di ogni altro atto comunque connesso e/o consequenziale.

Giustizia amministrativa202401335

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. IIIOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di finanziamento nell’ambito dell’Avviso pubblico ISI 2022, preceduto da richieste di integrazione documentale e preavviso di rigetto

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

L’impresa ha impugnato il diniego di finanziamento comunicato dall’INAIL, nonché gli atti presupposti e connessi, deducendo contestazioni riferite alla verifica tecnico-amministrativa della domanda presentata nell’ambito dell’Avviso pubblico ISI 2022. In particolare, sono stati contestati il preavviso di rigetto, secondo cui la nuova macchina non avrebbe rispettato il requisito relativo al limite del 50% delle prestazioni rispetto al macchinario sostituito, le richieste di documentazione integrativa concernenti il modello e il prezzo della macchina da acquistare, l’identificazione del macchinario da alienare, i parametri tecnici utilizzati per il confronto e la potenza del motore, nonché ulteriori documenti relativi alla proprietà dell’immobile, alla macchina sostituita e al fatturato. Sono stati inoltre impugnati l’Avviso pubblico ISI 2022, l’Allegato 1.1 e la Faq n. 13, nella parte ritenuta lesiva. La presente ordinanza non definisce tali censure nel merito: la Sezione, richiamando una precedente ordinanza istruttoria, ha ritenuto necessario acquisire una verificazione tecnica sulle questioni oggetto del giudizio.

La decisione

Il TAR non ha deciso la domanda di annullamento né i motivi di ricorso. In esecuzione della precedente ordinanza collegiale n. 967 del 2026, ha disposto una verificazione ai sensi dell’art. 66 c.p.a., affidandola a un collegio di tre verificatori individuati presso il Politecnico di Torino. Ai verificatori è stato assegnato il termine di 90 giorni dalla notificazione o comunicazione dell’ordinanza per svolgere l’incarico e predisporre una bozza di relazione. La bozza dovrà essere trasmessa ai consulenti tecnici di parte, che potranno formulare osservazioni entro 15 giorni; il collegio dei verificatori dovrà quindi depositare la relazione tecnica finale, con eventuali allegati, entro ulteriori 15 giorni dal ricevimento delle osservazioni. Le spese tecniche sono state autorizzate e saranno poste definitivamente a carico della parte soccombente secondo le regole generali sulle spese del processo. La trattazione è stata rinviata all’udienza pubblica del 16 febbraio 2027.

Norme richiamate

  • art. 66 c.p.a.

    La disposizione è richiamata quale base giuridica per disporre la verificazione tecnica mediante un collegio di esperti, al fine di acquisire elementi tecnici utili alla decisione.

  • art. 26 c.p.a.

    È richiamato per stabilire che le spese tecniche della verificazione saranno poste definitivamente a carico della parte soccombente secondo le regole generali sulle spese del processo.

Massime di principio

  • Quando la decisione della controversia dipende da questioni tecniche controverse, il giudice amministrativo può disporre una verificazione ai sensi dell’art. 66 c.p.a. e affidarla a un collegio di esperti dotati di competenze adeguate alla materia.
  • Nell’ambito della verificazione, il giudice può fissare una sequenza procedimentale che preveda la predisposizione di una bozza di relazione, la formulazione di osservazioni da parte dei consulenti tecnici di parte e il successivo deposito della relazione tecnica finale.
  • Le spese tecniche della verificazione possono essere autorizzate con riserva di imputazione definitiva alla parte soccombente, secondo le regole generali sulle spese del processo.

Come è indicizzato

MaterieBandi di finanziamento e graduatorieIstruttoria processuale
RamiContributi e finanziamenti pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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