Cassazione Penale, Sentenza n. 41543/2023 del 12/10/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Salerno del 19/04/2022. Il motivo principale (art. 606, lett. b) ed e) c.p.p.) dedotto dal difensore era la violazione/erronea applicazione dell'art. 81 c.p. con riferimento agli artt. 10-12 L. n. 47/1974 e la mancata motivazione: si contestava che la detenzione di più armi non dia luogo a reato continuato ma ad un unico reato quando la detenzione si sia consumata in un unico contesto, essendo il numero delle armi rilevante solo ai fini della determinazione della pena.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso parzialmente fondato. Ha affermato che, nella fattispecie, le condotte di porto e le ricettazioni di ciascuna arma (acquistate in tempi diversi da soggetti distinti) integrano distinti reati in continuazione, mentre la detenzione delle armi, pur rinvenute in tempi e luoghi diversi, costituisce un unico episodio di detenzione e quindi un unico reato di detenzione. Per effetto di tale precisazione, la Corte ha rideterminato il segmento di pena relativo alla detenzione: ha ridotto la pena per il reato unitario di detenzione a 15 giorni di reclusione ed Euro 50,00 di multa, confermato le altre pene parziali e detratta la diminuente ex art. 442 c.p.p., pervenendo alla pena processuale complessiva di 7 mesi e 20 giorni di reclusione ed Euro 700,00 di multa. Aggiungendo la continuazione esterna con la sentenza della Corte di appello del 29/05/2019 (irreversibile 02/12/2020), la pena globale finale è stata fissata in anni 14 e mesi 3 di reclusione ed Euro 3.500,00 di multa. Conseguentemente la sentenza impugnata è annullata senza rinvio esclusivamente in relazione alla determinazione dell'aumento per continuazione relativo al reato di detenzione di arma da sparo.
Norme richiamate
art. 81 cod. pen.
La Corte ha applicato il principio della continuazione distinguendo le singole fattispecie: più porti/ricettazioni realizzati in tempi e da soggetti diversi costituiscono più fattispecie in continuazione, mentre la detenzione di più armi della medesima categoria, quando le condizioni fattuali mostrino un unico episodio di detenzione, deve essere considerata come un unico reato e non come continuazione.
art. 697 cod. pen.
Rilevata la natura alternativa della pena prevista per il reato di detenzione di munizioni, la Corte ha chiarito che l'aumento per continuazione deve essere imputato ad una sola specie di pena (reclusione o multa) e non duplicato su entrambe le specie; nel caso di specie l'aumento è stato attribuito alla reclusione.
art. 10 - 12 L. n. 47 del 1974
Riferite come norme rilevanti per la disciplina delle armi; la Corte ha esaminato la questione della qualificazione della pluralità di armi alla luce della normativa sulle armi, ritenendo che il numero delle armi incida principalmente sulla determinazione della pena e non necessariamente sulla pluralità dei reati quando la detenzione costituisca un unico episodio.
art. 442 cod. proc. pen.
Applicata per detrarre la diminuente connessa al giudizio abbreviato (o altro istituto procedurale rilevante), riducendo la pena complessiva determinata in sede di rideterminazione.
Massime di principio
- La detenzione di più armi della stessa categoria può costituire un unico reato se le circostanze indicano un unico episodio di detenzione; il numero di armi, in tale ipotesi, rileva principalmente ai fini della determinazione della pena e non per la sua scomposizione in più reati.
- Quando armi sono acquistate/portate in tempi diversi e con modalità distinte, tali condotte possono integrare reati distinti (es. porto e ricettazione) che possono essere valutati in continuazione tra loro.
- Se una norma prevede pene alternative (es. reclusione o multa), in caso di continuazione l'aumento per continuazione deve essere imputato coerentemente ad una sola specie di pena e non duplicato su entrambe.
- In sede di impugnazione in Cassazione è possibile ottenere annullamento senza rinvio limitatamente a vizi di determinazione della pena quando la statuizione di merito sui fatti non necessita di ulteriore istruttoria; la Corte può quindi rideterminare il segmento di pena direttamente.
- È essenziale che le decisioni di merito motivino chiaramente la qualificazione giuridica delle condotte (distinguendo porto, ricettazione, detenzione) e la temporalità/contestualità delle stesse, perché tale valutazione incide sulla configurazione della continuazione e sulla quantificazione della pena.
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