Risoluzione n. 18 del 27/01/2006
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Risoluzione chiarisce che gli incaricati alla vendita diretta a domicilio non sono soggetti passivi IVA finché il reddito annuo, calcolato al netto della deduzione forfetaria delle spese del 22%, non supera 5.000 euro; il superamento fa sorgere l’obbligo IVA dalla prima operazione eccedente e richiede la comunicazione di inizio attività ex art. 35 DPR 633/1972. Se l’attività è già abituale e coperta da partita IVA, il mancato raggiungimento della soglia in un anno non fa venir meno la soggettività passiva IVA.
Soggettività passiva IVA degli incaricati alla vendita diretta a domicilio
Soggettività passiva IVA degli incaricati alla vendita diretta a domicilio
La Risoluzione affronta l’interpretazione dell’art. 3 della legge 17 agosto 2005, n. 173, con specifico riguardo al trattamento IVA delle provvigioni percepite dagli incaricati alla vendita diretta a domicilio. Il documento chiarisce quando l’attività debba considerarsi occasionale e quando, invece, assuma rilevanza abituale ai fini dell’imposta sul valore aggiunto.
Quadro normativo di riferimento
La legge n. 173 del 2005 disciplina la vendita diretta a domicilio e la tutela del consumatore dalle vendite piramidali. In tale contesto:
- l’art. 1, comma 1, lett. b), definisce l’incaricato alla vendita diretta a domicilio come colui che, con o senza vincolo di subordinazione, promuove direttamente o indirettamente la raccolta di ordinativi presso privati consumatori per conto di imprese che esercitano tale attività;
- l’art. 3, comma 4, qualifica come occasionale l’attività dell’incaricato, senza vincolo di subordinazione e senza contratto di agenzia, fino al conseguimento di un reddito annuo non superiore a 5.000 euro;
- l’art. 3, comma 5, richiama per tutte le categorie di incaricati la disciplina previdenziale prevista dall’art. 44, comma 2, ultimo periodo, del DL n. 269 del 30 settembre 2003, convertito dalla legge n. 326 del 24 novembre 2003.
Rilevanza fiscale del limite di 5.000 euro
L’Agenzia ritiene che il comma 4 dell’art. 3 abbia rilievo anche fiscale, poiché introduce un criterio per individuare quando l’attività degli incaricati possa considerarsi occasionale e quindi esclusa dagli obblighi IVA. Ne deriva che:
- le provvigioni sono assoggettate ad IVA solo al verificarsi della condizione prevista dalla norma;
- fino al raggiungimento di un reddito annuo da vendita diretta a domicilio pari a 5.000 euro, gli incaricati non sono considerati soggetti passivi IVA.
Reddito e non volume d’affari
Il limite di 5.000 euro va riferito al reddito e non al volume d’affari. Ai fini della verifica del superamento della soglia occorre dunque considerare anche le spese collegate allo svolgimento dell’attività.
Criterio di determinazione del reddito imponibile
Per individuare il reddito rilevante ai fini della soglia, la Risoluzione richiama l’art. 25-bis, comma 6, del DPR 600/1973. Tale disposizione prevede, per i compensi degli incaricati alle vendite a domicilio, una ritenuta alla fonte applicata sulle provvigioni percepite ridotte del 22% a titolo di deduzione forfetaria delle spese di produzione del reddito.
L’Agenzia ritiene che questo criterio forfetario possa essere utilizzato anche per verificare il superamento del limite di 5.000 euro previsto dalla legge n. 173 del 2005. Pertanto, l’attività è da considerarsi abituale e rilevante ai fini IVA se, nell’anno solare, il reddito percepito al netto della deduzione forfetaria del 22% supera 5.000 euro.
Momento di insorgenza della soggettività passiva IVA
Il documento stabilisce che la soggettività passiva IVA sorge dalla prima operazione che comporta il superamento della soglia di 5.000 euro. Da tale momento decorre il termine per:
- comunicare l’inizio dell’attività rilevante ai fini IVA ai sensi dell’art. 35 del DPR n. 633/1972;
- adempiere agli ulteriori obblighi previsti per i soggetti passivi IVA.
Questa soluzione è ritenuta idonea anche sotto il profilo operativo, perché evita difficoltà nel caso in cui il superamento del limite avvenga nel corso dell’anno. La Risoluzione richiama, inoltre, la coerenza con l’orientamento espresso dall’INPS nella circolare n. 103 del 2004.
Coordinamento con la disciplina previdenziale
Ai fini previdenziali, l’art. 44 del DL n. 269 del 2003 prevede che, dal 1 gennaio 2004, gli incaricati alla vendita diretta a domicilio siano iscritti alla Gestione separata INPS solo se il reddito annuo derivante dall’attività supera 5.000 euro. La circolare INPS n. 103 del 2004 ha precisato che tale importo costituisce una fascia di esenzione.
L’Agenzia utilizza tale impostazione come ulteriore conferma della propria lettura anche in ambito fiscale.
Effetti del mancato superamento della soglia in caso di attività abituale
La Risoluzione esamina anche l’ipotesi dell’incaricato che svolga l’attività in modo abituale e sia già titolare di partita IVA, ma in un determinato anno non raggiunga i 5.000 euro di reddito. In tal caso, il mancato superamento della soglia non comporta la perdita della soggettività passiva IVA, soprattutto se il risultato dipende da fattori contingenti inerenti all’attività.
Secondo l’Agenzia, chi ha iniziato la vendita diretta a domicilio come attività abituale e ha già assunto i connotati di sistematicità e continuità richiesti dall’abitualità non può tornare a essere considerato occasionale solo perché, in un singolo periodo d’imposta, non raggiunge la soglia di reddito. Una volta entrati nell’ambito applicativo dell’IVA, tali soggetti restano quindi soggetti passivi finché continuano a esercitare l’attività.
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