Risoluzione n. 17 del 27/01/2006
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL’Agenzia delle Entrate chiarisce che il Common Contractual Fund irlandese, privo di soggettività passiva in Irlanda, non può essere considerato residente ai fini convenzionali e quindi non può invocare la Convenzione Italia-Irlanda. Non è neppure assimilabile, nel caso concreto, a un veicolo fiscalmente trasparente con imputazione immediata e tassazione dei redditi in capo ai partecipanti; pertanto ai dividendi italiani si applicano le regole interne, in particolare la ritenuta ex art. 27, comma 3, D.P.R. 600/1973 o l’imposta sostitutiva ex art. 27-ter se i titoli sono immobilizzati presso Monte Titoli.
Trattamento fiscale dei dividendi distribuiti a un Common Contractual Fund irlandese
Trattamento fiscale dei dividendi corrisposti a un Common Contractual Fund irlandese
La risoluzione esamina il regime applicabile ai dividendi distribuiti da una società italiana a un Common Contractual Fund (CCF) di diritto irlandese, partecipato esclusivamente da fondi pensione non residenti in Italia e in Irlanda. Il documento affronta sia il profilo della tassazione interna sia quello dell’eventuale applicazione della Convenzione contro le doppie imposizioni Italia-Irlanda e delle convenzioni eventualmente rilevanti per i singoli partecipanti.
Quesito e struttura dell’operazione
La società istante, limited company irlandese, gestisce un CCF qualificato come organismo di investimento collettivo aperto di diritto irlandese, conforme alle direttive comunitarie in materia di risparmio. Il fondo investe anche in azioni di società italiane ed è privo di personalità giuridica. I sottoscrittori sono esclusivamente fondi pensione esteri che attualmente investono direttamente in titoli italiani.
L’istante rappresenta che il CCF è stato costituito per ridurre i costi e consentire una migliore diversificazione degli investimenti rispetto all’investimento diretto da parte dei fondi pensione.
Soluzione prospettata dal contribuente
Secondo l’istante:
- il CCF sarebbe soggetto passivo IRES ai sensi dell’art. 73, comma 1, lett. d), del TUIR;
- in quanto ente estero privo di stabile organizzazione in Italia, sui dividendi da società italiane si applicherebbe la ritenuta a titolo d’imposta del 27% di cui all’art. 27, comma 3, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600;
- in caso di titoli immessi nel sistema di deposito accentrato presso Monte Titoli S.p.A., opererebbe invece l’imposta sostitutiva prevista dall’art. 27-ter del D.P.R. 600/1973.
L’istante sostiene inoltre che, poiché il CCF non è assoggettato in Irlanda ad imposte sui redditi, la Convenzione Italia-Irlanda non sarebbe applicabile ai redditi derivanti dagli investimenti in Italia. Ritiene però che, per i dividendi, dovrebbe applicarsi di volta in volta la Convenzione tra l’Italia e lo Stato di residenza fiscale del singolo fondo pensione partecipante, assimilando il CCF a un soggetto fiscalmente trasparente secondo il Commentario OCSE. A sostegno richiama anche la circolare n. 306 del 23 dicembre 1996 in tema di partnership, trust e fondi pensione.
Valutazione dell’Agenzia: assenza di residenza convenzionale del CCF
L’Agenzia evidenzia che il CCF, secondo il diritto irlandese, è un veicolo fiscalmente trasparente. In base al Financial Act 2003 e al Financial Act 2005, finché le quote sono detenute da un fondo pensione, da un fiduciario o da un custode di fondo pensione, nessuna imposta è dovuta sui proventi e sulle plusvalenze percepiti dal CCF; i redditi degli investimenti sottostanti sono considerati come direttamente imputati ai sottoscrittori in proporzione alle quote.
Tuttavia, l’assenza di soggettività passiva ai fini delle imposte sui redditi in Irlanda impedisce di considerare il CCF come "residente" in tale Stato ai fini convenzionali. Di conseguenza, non può trovare applicazione la Convenzione tra Italia e Irlanda, poiché i trattati contro le doppie imposizioni presuppongono la residenza convenzionale del soggetto che intende invocarli.
Nozione di trasparenza fiscale e limiti dell’assimilazione al modello OCSE
L’Agenzia chiarisce che la trasparenza fiscale rilevante nel diritto italiano non coincide con la disciplina irlandese del CCF. Nell’ordinamento italiano la trasparenza comporta che il reddito prodotto da un soggetto sia attribuito e tassato in capo ad altro soggetto, indipendentemente dalla distribuzione; è il caso, ad esempio, delle società di persone e delle società di capitali per opzione.
Il presupposto della trasparenza, richiamato anche dal paragrafo 3 del Commentario all’art. 1 del Modello OCSE, è che il reddito della società trasparente sia tassato direttamente in capo ai soci. Il paragrafo 5 del medesimo Commentario consente ai soci di una partnership trasparente di invocare la Convenzione del proprio Stato di residenza solo a condizione che il reddito sia loro attribuito ai fini impositivi nello Stato di residenza.
La circolare n. 306 del 1996 viene letta in coerenza con tale principio: se le società di persone non sono assimilate alle società secondo la normativa interna degli Stati contraenti, ai fini convenzionali sono considerati residenti i singoli soci.
Inapplicabilità della disciplina convenzionale ai partecipanti del CCF nel caso concreto
L’Agenzia osserva che la disciplina del CCF si distingue da quella delle società di persone trasparenti perché i redditi del fondo non sono imputati e tassati in capo ai sottoscrittori indipendentemente dalla percezione. L’eventuale applicazione del regime del Commentario OCSE ai partecipanti sarebbe possibile solo se il CCF fosse un mero "veicolo" di transito dei redditi, con obbligo di distribuzione annuale degli utili e con tassazione effettiva in capo ai partecipanti nello Stato di residenza.
Nel caso esaminato, però, tale presupposto non ricorre. L’istante stesso indica che i dividendi ricevuti dal CCF saranno pagati almeno una volta all’anno oppure distribuiti agli investitori al rimborso delle quote o alla liquidazione del fondo. Questa modalità non consente di qualificare il CCF come semplice veicolo interposto con imputazione immediata del reddito ai sottoscrittori, e quindi esclude l’applicazione della Convenzione tra Italia e lo Stato di residenza di ciascun fondo pensione partecipante.
Regime interno applicabile ai dividendi
In mancanza di applicazione convenzionale, la risoluzione conclude che trovano applicazione le norme interne disciplinanti il singolo reddito. Per i dividendi distribuiti da società italiane a favore del CCF operano quindi:
- l’art. 27, comma 3, del D.P.R. 600/1973, con ritenuta a titolo d’imposta;
- l’art. 27-ter del D.P.R. 600/1973, quando i titoli siano immessi nel sistema di deposito accentrato presso Monte Titoli S.p.A., con applicazione dell’imposta sostitutiva secondo le modalità previste dalla norma.
Conclusione
La risposta dell’Agenzia è negativa rispetto all’impostazione dell’istante: il CCF irlandese non può essere trattato, nel caso concreto, come soggetto residente ai fini della Convenzione Italia-Irlanda né come veicolo trasparente idoneo a trasferire ai singoli fondi pensione la legittimazione convenzionale. Di conseguenza, i dividendi italiani restano soggetti alla disciplina fiscale interna.
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