Risoluzione n. 21 del 1/02/2006
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL’Agenzia delle Entrate chiarisce che lo scorporo del ramo d’azienda delle società concessionarie relativo alla riscossione delle entrate locali non richiede la preventiva autorizzazione ai sensi del d.lgs. n. 112/1999. Le operazioni vanno però definite nell’ambito dell’acquisto della società da parte di Riscossione Spa, in coerenza con la disciplina del d.l. n. 203/2005.
Scorporo del ramo d’azienda relativo alla fiscalità locale
Scorporo del ramo d’azienda per la fiscalità locale
La risoluzione affronta i chiarimenti richiesti da alcune società concessionarie in merito all’articolo 3, comma 24, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248. Il tema riguarda il trasferimento ad altre società del ramo d’azienda relativo alle attività svolte in concessione per conto degli enti locali e a quelle di cui all’articolo 53, comma 1, del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 446.
Quesito interpretativo
Le società chiedono se tale trasferimento debba essere subordinato al rilascio di una preventiva autorizzazione dell’Agenzia delle Entrate, ai sensi del d.lgs. 13 aprile 1999, n. 112.
Valutazione dell’Agenzia
L’Agenzia ritiene che l’operazione di scorporo del ramo relativo alla riscossione delle entrate degli enti locali, prevista dall’articolo 3, comma 24, del d.l. n. 203 del 2005, non debba essere sottoposta a preventiva autorizzazione.
La ragione è che il regime autorizzatorio previsto dal d.lgs. n. 112 del 1999 tutela interessi pubblici specifici, tra cui soprattutto la verifica dei requisiti in capo:
- ai nuovi soci, in caso di cessione di azioni;
- a una nuova società, in caso di trasferimento della titolarità della concessione.
Nel caso esaminato, la legge non ha previsto che le aziende cessionarie dell’attività relativa alla fiscalità locale debbano possedere tali requisiti; pertanto, non vi sono i presupposti per applicare il regime autorizzatorio previsto per le società concessionarie.
Collegamento con l’acquisto da parte di Riscossione Spa
La risoluzione precisa tuttavia che il legislatore ha previsto un nesso inscindibile tra:
- l’acquisto della singola società concessionaria da parte di Riscossione Spa;
- la possibilità per Riscossione Spa di cedere a un soggetto terzo il proprio ramo d’azienda relativo alla fiscalità locale.
A sostegno di questa lettura vengono richiamati:
- la relazione di accompagnamento al d.l. n. 203 del 2005;
- l’articolo 3, comma 25-ter, del medesimo decreto-legge, introdotto dall’articolo 1, comma 468, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
Tale comma 25-ter prevede che, se la titolarità dell’attività relativa alla fiscalità locale non viene trasferita a Riscossione Spa o alle sue partecipate, il personale addetto a tali attività sia trasferito ai soggetti terzi che esercitano le medesime attività.
Conclusione operativa
Ne consegue che le operazioni di scorporo del ramo d’azienda della fiscalità locale della singola società concessionaria possono essere definite esclusivamente nell’ambito delle trattative per l’acquisto di tale società da parte di Riscossione Spa. In altri termini, lo scorporo non segue un autonomo procedimento autorizzatorio presso l’Agenzia, ma si colloca nella più ampia operazione di acquisizione della società concessionaria.
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