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Risoluzione

Risoluzione n. 16 del 27/01/2006

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

L’Agenzia delle Entrate qualifica come corrispettivo, e quindi rilevante ai fini IVA, il contributo erogato dal Ministero dell’Ambiente per un progetto formativo svolto con ANCI, UNCEM e UPI; tuttavia lo ritiene esente ex art. 14, comma 10, l. 537/1993 perché destinato a corsi di formazione del personale degli enti locali.

Trattamento IVA del contributo per corsi di formazione del personale degli enti locali

Trattamento IVA del contributo per corsi di formazione del personale degli enti locali

La risoluzione esamina il regime IVA applicabile al contributo erogato dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio, nell’ambito di un Accordo di programma con ANCI, UNCEM e UPI, per la realizzazione di corsi di formazione rivolti al personale degli enti locali. Il documento chiarisce dapprima la natura del contributo e poi verifica se esso rientri nell’esenzione prevista dall’art. 14, comma 10, della legge n. 537 del 1993.

Quesito e contesto dell’istanza

Il Ministero interpellante chiede quale sia, ai fini IVA, il trattamento tributario del contributo previsto per un programma di formazione destinato a tecnici e operatori degli enti locali. Il progetto riguarda la formazione di figure professionali dotate delle competenze tecniche necessarie per gestire la base cartografica disponibile, aggiornare e mantenere dati informatizzati georiferiti e organizzati in un sistema informativo.

L’attuazione del progetto prevede corsi di formazione distribuiti su tutto il territorio nazionale, con il coinvolgimento di:

  • tutte le Amministrazioni Provinciali;
  • tutte le Comunità Montane;
  • circa 2.700 Comuni.

Soluzione prospettata dal Ministero

L’Amministrazione interpellante ritiene che il contributo non rientri nell’art. 2, comma 3, lettera a), del DPR n. 633 del 1972, sostenendo che non si tratti di mera erogazione di denaro ma di corrispettivo dovuto in base a un rapporto sinallagmatico.

Il Ministero osserva che l’attività formativa:

  • deve svolgersi in conformità al progetto esecutivo;
  • è monitorata da un Comitato Paritetico;
  • comporta la valutazione dei risultati al termine di ciascuna fase;
  • prevede che le successive liquidazioni ed erogazioni siano subordinate all’approvazione delle relazioni tecniche e dei prospetti riepilogativi presentati da AnciForm e Uncem Servizi.

Pur qualificando il contributo come corrispettivo, il Ministero ritiene applicabile l’esenzione IVA prevista dall’art. 14, comma 10, della legge n. 537 del 1993.

Valutazione dell’Agenzia: natura del contributo

L’Agenzia richiama l’art. 2, comma 3, lettera a), del DPR n. 633 del 1972, secondo cui non sono considerate cessioni di beni le operazioni che hanno per oggetto denaro o crediti in denaro.

Richiamando anche la risoluzione n. 100 del 25 luglio 2005, l’Amministrazione finanziaria ribadisce che i contributi pubblici per attività di formazione possono essere considerati:

  • semplici movimentazioni finanziarie, se svincolati da un rapporto obbligatorio tra erogante ed esecutore;
  • corrispettivi imponibili, se esiste un rapporto sinallagmatico tra somme versate e specifica prestazione di servizi.

Nel caso concreto, dalla documentazione emerge che le associazioni di enti locali assumono specifiche obbligazioni verso il Ministero, tra cui:

  • realizzare l’attività formativa conformemente al progetto approvato;
  • redigere periodicamente relazioni tecniche e prospetti riepilogativi;
  • disporre di personale con competenze adeguate;
  • disporre di locali e attrezzature idonei.

Per tale ragione il contributo è qualificato come corrispettivo di una prestazione di servizi e, in linea generale, come operazione rilevante ai fini IVA.

Verifica dell’esenzione ex art. 14, comma 10, legge n. 537/1993

L’Agenzia passa quindi ad analizzare l’ambito dell’art. 14, comma 10, della legge n. 537 del 1993, che stabilisce che i versamenti eseguiti dagli enti pubblici per l’esecuzione di corsi di formazione, aggiornamento, riqualificazione e riconversione del personale costituiscono in ogni caso corrispettivi di prestazioni di servizi esenti da IVA ai sensi dell’art. 10 del DPR n. 633 del 1972.

Secondo l’interpretazione fornita:

  • sotto il profilo soggettivo, la norma individua chiaramente gli enti erogatori nei soli enti pubblici;
  • non pone limiti particolari agli organizzatori dei corsi, che possono avere qualsiasi forma giuridica;
  • sotto il profilo oggettivo, il beneficio si applica solo ai versamenti per corsi di formazione, aggiornamento, riqualificazione e riconversione;
  • inoltre, i corsi devono essere destinati al personale.

L’Agenzia sottolinea dunque che la norma non introduce una esenzione generalizzata per qualsiasi iniziativa formativa finanziata con fondi pubblici, ma solo per quelle aventi ad oggetto la formazione del personale.

Applicazione al caso concreto

Nel caso esaminato, i corsi sono finalizzati a rendere possibile la collaborazione organica e il coordinamento tra amministrazioni centrali e locali, in coerenza con gli obiettivi della normativa ambientale e del progetto denominato “Sistema Cartografico di Riferimento”.

Viene richiamata anche la legge n. 344 del 1997, che prevede:

  • all’art. 1, comma 1, iniziative di supporto alle azioni delle amministrazioni pubbliche nel settore ambientale;
  • all’art. 1, comma 2, la promozione e realizzazione di corsi di formazione, in collaborazione con le amministrazioni pubbliche e i soggetti privati interessati, quando siano necessarie specifiche competenze non reperibili tra le figure professionali disponibili.

L’Accordo di Programma con le associazioni degli enti locali prevede la formazione del personale in grado di gestire, aggiornare e mantenere i dati territoriali, considerata strumento primario per una corretta politica di sussidiarietà e per la gestione del territorio.

In questa prospettiva, l’attività formativa è descritta come formazione del personale degli enti locali necessaria alla partecipazione attiva degli enti al progetto ministeriale di realizzazione di un sistema di cartografia integrato.

Conclusione dell’Agenzia

L’Agenzia conclude che, pur essendo il contributo qualificabile come corrispettivo nell’ambito di un rapporto sinallagmatico e quindi, in astratto, soggetto a IVA, nel caso specifico sussistono i presupposti per ricondurre il corrispettivo versato dal Ministero nell’ambito applicativo dell’art. 14, comma 10, della legge n. 537 del 1993.

Ne deriva che il contributo per l’esecuzione dei corsi di formazione in questione beneficia del regime di esenzione IVA previsto dalla norma richiamata.

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