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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 13539/2024 del 03/04/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Entrambi i ricorrenti hanno impugnato la sentenza della Corte d'appello di Napoli che aveva confermato condanne per estorsione aggravata ma aveva unificato per continuazione i fatti con precedenti condanne e rideterminato le pene. Altamura ha dedotto violazione di legge e carenza/mancanza di motivazione nella valutazione della continuazione e nella determinazione dell'aumento di pena in continuazione, lamentando in particolare l'erronea scelta del reato piu' grave e la insufficiente motivazione sull'entità dell'aumento. Figaro ha dedotto: 1) errata valutazione sulla sussistenza del vincolo della continuazione con una sentenza del 1997 e carenza di motivazione rispetto a dichiarazioni di due collaboratori di giustizia; 2) violazione per il calcolo cumulativo delle pene e per il mancato rispetto del limite fissato dall'art.78 c.p. in relazione al rito abbreviato (art.442 c.p.p.); 3) mancata considerazione della diminuzione per le attenuanti generiche già riconosciute in primo grado e carenza di motivazione sulla determinazione della pena.

La decisione

La Cassazione ha accolto parzialmente entrambi i ricorsi. Per Figaro: il primo motivo (riguardante la continuità con la sentenza 1997 e la presunta omissione di motivazione su dichiarazioni di collaboratori) è stato ritenuto manifestamente infondato; il secondo motivo è stato accolto perché la Corte d'appello non ha applicato correttamente il limite di cumulazione previsto dall'art.78 c.p. in rapporto alla riduzione per il rito abbreviato; la Cassazione ha quindi annullato senza rinvio la sentenza limitatamente al trattamento sanzionatorio rideterminandolo in anni venti di reclusione e ha dichiarato inammissibile il resto del ricorso. Il terzo motivo è stato assorbito. Per Altamura: il primo profilo, relativo alla scelta del reato piu' grave, è stato respinto; il secondo profilo, relativo alla mancanza di motivazione circa la consistenza dell'aumento di pena in continuazione (riduzione insignificante della pena detentiva e rileante compressione della pena pecuniaria), è stato ritenuto fondato. La sentenza è stata annullata limitatamente alla quantificazione dell'aumento per continuazione con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Napoli per nuovo giudizio sulla quantificazione del trattamento sanzionatorio.

Norme richiamate

  • art. 606 cod. proc. pen. (lett. b), c), e))

    Criteri di valutazione dei motivi in cassazione: lett. b) per vizio di diritto, lett. c) per carenza motivazionale, lett. e) per illogicità o incongruità della motivazione; qui utilizzati per censurare applicazioni di norme e motivazioni della Corte d'appello

  • art. 81 cod. pen.

    Regole sulla determinazione della pena, richiamata in relazione all'erronea applicazione nel confronto fra reati e nella determinazione della maggiore gravità

  • art. 78 cod. pen.

    Limite di cumulazione delle pene (la somma non può superare il quinquennio della più grave né la durata massima di trenta anni); interpretato come limite da applicare prima della riduzione per il rito abbreviato

  • art. 442 comma 2 cod. proc. pen.

    Riduzione automatica di un terzo della pena per il rito abbreviato; la Corte ha chiarito che va applicata dopo aver ricondotto la pena totale al limite di cui all'art.78

  • art. 125 comma 3 cod. proc. pen.

    Richiesta di motivazione specifica sulle prove e sulle dichiarazioni; la Cassazione ha precisato che la mera mancata replica a memorie difensive non determina automaticamente nullità, salvo assoluta assenza grafica di motivazione

  • art. 187 disp. att. cod. proc. pen.

    Criterio applicabile (per analogia) per stabilire quale reato si consideri più grave quando il giudicato ha già definito concretamente la pena: si considera più grave quello cui è stata inflitta la pena più alta

  • art. 25 Cost.

    Richiamata nei motivi relativi alla determinazione della pena e al rispetto dei principi costituzionali nella determinazione sanzionatoria

  • art. 62-bis cod. pen.

    Riferito ai criteri di individualizzazione della pena (attenuanti/recidiva etc.), citato nella lamentela sulla determinazione della pena

  • art. 133 cod. pen.

    Criteri per la determinazione della pena, evocati nel contesto della critica alla motivazione sulla quantificazione della sanzione

  • art. 533 comma 2 e art. 546 cod. proc. pen.

    Norme processuali richiamate in relazione al calcolo e alla motivazione della pena e all'impugnazione delle sentenze di merito

Massime di principio

  • La valutazione della sussistenza del vincolo di continuazione, quando riguardi reati giudicati da diversi giudici e con sentenze definitive, richiede una valutazione concreta e motivata del giudice di merito; il giudizio di legittimità è limitato al controllo della congruità e della logica della motivazione.
  • La mancata replica del giudice a memorie difensive depositate non comporta automaticamente la nullità della decisione; rileva invece la completezza e la congruità complessiva della motivazione: la carenza motivazionale deve essere concreta e graficamente assente o del tutto apparente per integrare vizio di motivazione.
  • In presenza di concorso di reati e di più sentenze, il limite di cumulazione previsto dall'art.78 c.p. (pene complessive non superiori a trenta anni) va considerato prima di applicare le riduzioni derivate dalla scelta del rito (es. abbreviazione) e solo successivamente si applica la riduzione prevista dall'art.442 c.p.p.
  • Se il giudice di merito opera una rideterminazione della pena in continuazione che risulta illogica o non adeguatamente motivata (ad es. riduzioni sproporzionate rispetto a giudizi precedenti), la Cassazione può annullare la parte sanzionatoria e disporre il rinvio per nuova determinazione con motivazione adeguata.
  • Quando il giudicato precedente ha già determinato concretamente la gravità di un reato, il parametro della maggiore gravità può essere desunto dalla pena effettivamente inflitta (art.187 disp. att. c.p.p. in analogia), non solo dai massimali edittali.
  • Se una censura sulla determinazione della pena non può migliorare la posizione dell'imputato dopo l'applicazione dei limiti di legge (principio di economia processuale), la Corte può assorbire questioni giuridiche secondarie.

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