Cassazione Penale, Ordinanza n. 13763/2025 del 08/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ritenendo infondate o comunque inammissibili le censure perché dirette a sollecitare una nuova valutazione del fatto, del compendio probatorio e del trattamento sanzionatorio, già adeguatamente motivati nei giudizi di merito.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la sua responsabilità per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990. Ha dedotto: 1) vizio di motivazione sull'affermazione di responsabilità, sostenendo l'inidoneità del materiale probatorio; 2) violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 131-bis c.p., per la mancata applicazione della causa di non punibilità; 3) violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 62-bis c.p., per il diniego delle attenuanti generiche. La Corte di cassazione ha ritenuto le doglianze sulla responsabilità genericamente formulate e, in realtà, dirette a ottenere una rivalutazione del fatto e delle prove; ha inoltre rilevato che l'esclusione dell'art. 131-bis era motivata dai due precedenti specifici dell'imputato e che il diniego delle attenuanti generiche e la determinazione della pena erano sorretti da motivazione congrua, in assenza di elementi positivi e di resipiscenza.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990
Disposizione incriminatrice posta a base della condanna confermata in sede di merito; la sentenza non ne approfondisce il contenuto, ma la indica come titolo del reato contestato.
art. 131-bis c.p.
La causa di non punibilità è stata esclusa perché l'imputato risultava gravato da due precedenti specifici.
art. 62-bis c.p.
Le attenuanti generiche sono state negate in ragione dell'assenza di positivi elementi di valutazione e della mancanza di manifestazioni di resipiscenza.
art. 616 c.p.p.
È richiamato implicitamente dal dispositivo nella condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende, quale conseguenza dell'inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità è inammissibile il motivo che, sotto l'apparente deduzione di vizio di motivazione o violazione di legge, miri in realtà a ottenere una nuova valutazione del fatto e delle prove già scrutinati dai giudici di merito.
- Una censura sulla responsabilità è manifestamente infondata quando è generica e non si confronta specificamente con la motivazione della sentenza impugnata, né evidenzia reali criticità logiche del ragionamento decisorio.
- La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto può essere esclusa valorizzando precedenti specifici dell'imputato, ove ritenuti incompatibili con il riconoscimento del requisito richiesto dalla norma.
- Il diniego delle attenuanti generiche è legittimo se sorretto da motivazione che evidenzi l'assenza di elementi positivi e di segni di resipiscenza; in cassazione non è consentito contestare la mera congruità della pena chiedendo una diversa ponderazione discrezionale, salvo che la determinazione sanzionatoria sia frutto di arbitrio o manifesta illogicità.
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