Sentenza n. 2399/2026 - Roma, Sezione 2T
per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: previa adozione di idonea misura cautelare - della graduatoria di merito e dell’elenco dei vincitori relativi alla Regione Lazio ed Uffici Centrali, pubblicati sul sito istituzionale dell’Agenzia delle Entrate in data 13/05/2024 e la successiva e rettificata graduatoria di merito ed elenco dei vincitori del 22/05/24, relativi alla “selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di 3970 unità, aumentate a 4.265, da inquadrare nell’area dei funzionari per l’attività tributaria” (codice di concorso TRIB) di cui al Bando di concorso n.272034 del 24/7/23 (rettificato con atto n.300017/2023 del 24/08/2023 e con atto n.224448 del 9/05/2024), laddove (1) non riconosce alla parte ricorrente i titoli di preferenza per i “figli a carico” di cui all’art.5 del DPR n.487/1994 e ss.mm. e (2) attribuisce alla stessa un punteggio inferiore a quello dovuto sulla base dell’esito della prova scritta per la presenza di due quiz errati; - degli atti di approvazione della graduatoria di merito ed elenco dei vincitori pubblicati in data 13/05/24 e rettificati in data 22/05/24 relativi alla Regione Lazio ed Uffici Centrali, adottati dal Direttore regionale e pubblicati sul sito istituzionale dell’Agenzia delle Entrate, lesivi laddove (1) non riconoscono alla parte ricorrente i titoli di preferenza per i “figli a carico” di cui all’art.5 del DPR n.487/1994 e ss.mm. e (2) attribuiscono alla stessa un punteggio inferiore a quello dovuto sulla base dell’esito della prova scritta per la presenza di due quiz errati; - del Bando di concorso n.272034 del 24/07/23 con cui la Direzione Centrale Risorse Umane dell’Agenzia delle Entrate ha indetto la “selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di 3970 unità, aumentate a 4.265, da inquadrare nell’area dei funzionari per l’attività tributaria” (codice di concorso TRIB), laddove lesivo nei confronti della ricorrente; - del provvedimento di rettifica del Bando di cui alla nota prot.n.2023/300017, con cui l’Agenzia delle Entrate ha prorogato il termine di scadenza per la presentazione delle domande al 28/08/2023 e riformulato la prova scritta del concorso nonché del successivo provvedimento di rettifica del Bando di cui alla nota prot.n.224448 del 9/05/2024 in cui l’Amministrazione ha soppresso il punto 7.4 disapplicando così la “normativa cd “taglia idonei” alle graduatorie” e previsto l’aumento dei posti previsti nelle Direzioni Regionali e Uffici centrali, solo nella parte in cui sono lesivi nei confronti della ricorrente; - del questionario con l’esito della prova scritta svolta in data 24/11/2023 e conclusa con il punteggio di 22,69 comunicato nell’area riservata della parte ricorrente, lesivo laddove reca il quesito n.19 inerente alla distinzione delle Società sulla base dello scopo e il quesito n.33 inerente alla “sottoscrizione e al versamento del capitale” delle S.r.l. perché errati, incompleti, ambigui e mal posti nella loro formulazione, tanto dall’aver determinato errori nelle risposte e il conseguente punteggio inferiore rispetto a quello spettante sia al menzionato TEST che in graduatoria finale; - del regolamento di Amministrazione dell’Agenzia, laddove lesivo nei confronti di parte ricorrente; nonché di ogni altro atto connesso anteriore e conseguente del procedimento anche se ad oggi non conosciuto né prodotto dall’Amministrazione e comunque lesivo dei diritti e degli interessi di parte ricorrente; nonché per l’accertamento e la condanna dell’interesse in capo alla parte ricorrente alla valutazione (1) del titolo di preferenza previsto dall’art.5 del DPR n.487/94 per i “figli a carico” e (2) alla rivalutazione dei 2 quiz contestati con il conseguente riconoscimento della preferenza e la rivalutazione del punteggio nella graduatoria di merito per la Regione Lazio ed Uffici Centrali della “selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di 3970 unità, aumentate a 4.265, da inquadrare nell’area dei funzionari per l’attività tributaria” (codice di concorso TRIB) e la conseguente condanna ex art. 30 c.p.a. dell’Amministrazione intimata a provvedere in tal senso, con la conseguente aggiunta della preferenza e del punteggio di +0,51 a ciascun quiz che consentirebbe di collocarsi alla posizione prossima alla n.1.095 e con il punteggio finale di 23,71. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Nocella Antonella il 12\5\2025: - della graduatoria di merito e dell’elenco dei vincitori relativi alla REGIONE LAZIO nonché del loro atto di approvazione pubblicati sul sito istituzionale dell’Agenzia delle Entrate presumibilmente il giorno 9/08/2024 ma recentemente conosciuti a seguito del deposito dei documenti effettuato dall’Avvocatura nel fascicolo telematico del giudizio lo scorso 9/04/2025, inerenti alla “selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di 3970 unità, aumentate a 4.265” (codice di concorso TRIB) di cui al Bando n.272034 del 24/7/23 (come successivamente rettificato), laddove lesivi nei confronti della parte ricorrente (doc.1, 2, 3); - dei successivi atti di scorrimento delle graduatorie della selezione (doc.4); - nonché di ogni altro atto connesso anteriore e conseguente del procedimento anche se ad oggi non conosciuto né prodotto dall’Amministrazione e comunque lesivo dei diritti e degli interessi del ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: graduatorie di merito e atti di approvazione relativi alla procedura selettiva dell'Agenzia delle Entrate per l'assunzione di funzionari tributari, nonché il bando, il questionario e gli atti successivi di rettifica e scorrimento
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione procedente)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente, collocata nella graduatoria regionale del Lazio alla posizione 1.880 con 22,69 punti, ha impugnato la graduatoria e gli atti presupposti deducendo, da un lato, il mancato riconoscimento del titolo di preferenza per due figli a carico, che assumeva di avere dichiarato e successivamente autocertificato, e, dall'altro, l'erroneità, ambiguità o incompletezza dei quesiti n. 19 e n. 33 della prova scritta, relativi rispettivamente alla distinzione delle società in base allo scopo e alla sottoscrizione e al versamento del capitale nelle s.r.l. La ricorrente chiedeva la neutralizzazione o rivalutazione dei due quesiti, con incremento di 0,51 punti per ciascuno e conseguente collocazione intorno alla posizione 1.095. L'amministrazione ha contestato le censure, sostenendo la correttezza dei quesiti e rilevando che nella domanda di partecipazione la candidata aveva dichiarato di non possedere titoli di preferenza ai sensi del d.P.R. 82/2023; ha inoltre eccepito che la successiva dichiarazione sui figli a carico era priva degli elementi necessari a dimostrare il possesso del titolo alla data di scadenza del bando. Nelle more, l'amministrazione ha pubblicato il 9 agosto 2024 una nuova graduatoria definitiva, adottata dopo lo scioglimento della riserva relativa a tredici posizioni e il riesame dei titoli di preferenza e di riserva. La ricorrente ha impugnato tale graduatoria con motivi aggiunti notificati il 27 aprile 2025, sostenendo che fosse meramente confermativa della precedente e che la pubblicazione sul sito dell'Agenzia non fosse sufficiente, poiché il bando prevedeva la pubblicazione sul portale INPA.
La decisione
Il TAR ha esaminato prioritariamente i motivi aggiunti e li ha dichiarati irricevibili per tardività. La graduatoria definitiva del 9 agosto 2024 era stata impugnata oltre il termine di sessanta giorni. Il giudice ha ritenuto sufficiente, ai fini della pubblicità legale, la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Agenzia delle Entrate, in applicazione dell'art. 1, comma 361, della legge n. 244/2007, secondo cui la pubblicazione dei provvedimenti dei direttori delle agenzie fiscali sui rispettivi siti internet sostituisce quella in Gazzetta Ufficiale quando prevista dalla legge. La pubblicazione era inoltre idonea a rendere conoscibile l'atto: le precedenti graduatorie indicavano espressamente il carattere provvisorio della graduatoria, in ragione dell'accantonamento di tredici posti per le candidate ammesse alla prova asincrona, e preannunciavano la successiva graduatoria definitiva. Il TAR ha escluso che la graduatoria del 9 agosto 2024 fosse un atto meramente confermativo o privo di autonoma lesività, rilevando che essa aveva comportato una rinnovata valutazione sostanziale dei titoli di preferenza e di riserva, lo scioglimento della riserva e l'inserimento di una candidata precedentemente esclusa. Dalla tardività dei motivi aggiunti è derivata l'improcedibilità del ricorso introduttivo per sopravvenuta carenza di interesse, poiché la graduatoria del 9 agosto 2024 aveva sostituito integralmente quelle del 13 e del 24 maggio 2024 e l'eventuale annullamento di queste ultime non avrebbe prodotto utilità per la ricorrente. Le questioni relative alla correttezza dei quesiti e al titolo di preferenza non sono state quindi esaminate nel merito. Le spese sono state integralmente compensate per il carattere processuale della pronuncia.
Norme richiamate
art. 1, comma 361, l. 244/2007
Per analoghe esigenze di economicità e di speditezza dell'azione amministrativa, la pubblicazione dei provvedimenti dei direttori di agenzie fiscali [...] sui rispettivi siti internet tiene luogo della pubblicazione dei medesimi documenti, nella Gazzetta Ufficiale, nei casi in cui questa sia prevista da altre disposizioni di legge.
La pubblicazione dei provvedimenti dei direttori delle agenzie fiscali sul sito istituzionale dell'Agenzia è idonea a sostituire la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e rende decorrere il termine di impugnazione.
art. 7, comma 7, d.P.R. 487/1994
La disposizione è richiamata quale base per l'ammissione alla prova asincrona e per l'accantonamento delle posizioni poi oggetto di scioglimento della riserva.
art. 73 c.p.a.
È richiamato in relazione alla memoria depositata dall'amministrazione; il giudice non ne trae uno specifico principio decisorio.
art. 30 c.p.a.
È richiamato nella domanda della ricorrente per la richiesta di condanna dell'amministrazione, senza essere applicato nella decisione.
Massime di principio
- Quando una nuova graduatoria sostituisce una precedente mediante una rinnovata valutazione sostanziale, lo scioglimento di riserve e la modifica della platea o dell'ordine dei candidati, essa costituisce un autonomo provvedimento lesivo e deve essere impugnata entro il termine decadenziale decorrente dalla sua pubblicazione; non è qualificabile come mera rettifica materiale o atto meramente confermativo.
- Per i provvedimenti dei direttori delle agenzie fiscali, la pubblicazione sul sito internet istituzionale dell'Agenzia è idonea a realizzare la pubblicità legale prevista dall'art. 1, comma 361, della legge n. 244/2007 e a far decorrere il termine per l'impugnazione.
- L'impugnazione tempestiva di una graduatoria provvisoria non conserva l'interesse a ricorrere quando tale graduatoria sia integralmente sostituita da una successiva graduatoria definitiva non tempestivamente impugnata: il ricorso contro l'atto sostituito diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
- La tardiva impugnazione dell'atto sopravvenuto che ha sostituito quello originariamente impugnato impedisce al giudice di esaminare nel merito le censure rivolte contro la graduatoria precedente, anche quando tali censure siano state riproposte nei motivi aggiunti.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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