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Circolare

Circolare numero 98 del 6-5-1998

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare recepisce un orientamento della Corte di Cassazione secondo cui l’assegno per il nucleo familiare su pensione ai superstiti può essere riconosciuto anche quando il nucleo sia formato dal solo coniuge superstite, purché il soggetto abbia i requisiti previsti per un nucleo unipersonale (minore età o inabilità assoluta e permanente). Viene superato il precedente criterio interno che limitava tale possibilità al solo orfano minorenne o maggiorenne inabile. Le sedi devono applicare il nuovo principio, su richiesta degli interessati, entro il limite della prescrizione quinquennale, utilizzando per tali nuclei le tabelle previste per i nuclei orfanili.

Assegno per il nucleo familiare su pensione ai superstiti: nucleo composto dal solo coniuge superstite

Assegno per il nucleo familiare su pensione ai superstiti: coniuge superstite unico componente del nucleo

La circolare recepisce un orientamento giurisprudenziale della Corte di Cassazione in materia di assegno per il nucleo familiare spettante sulla pensione ai superstiti. L’obiettivo è uniformare la prassi amministrativa al principio secondo cui, in presenza dei requisiti di legge, il nucleo può essere composto anche dal solo coniuge superstite.

Quadro normativo e principio affermato

La circolare richiama l’art. 2, comma 8, della legge 13 maggio 1988, n. 153, che consente la configurazione di un nucleo familiare composto da una sola persona quando quest’ultima sia titolare di pensione ai superstiti da lavoro dipendente e si trovi in una delle condizioni previste dalla norma: minore età oppure assoluta e permanente impossibilità di svolgere un proficuo lavoro per infermità o difetto fisico o mentale.

Con la sentenza n. 7668 del 1996, la Corte di Cassazione ha precisato che tale previsione non riguarda soltanto l’orfano, ma può riferirsi anche al coniuge superstite. In altri termini, l’espressione "nucleo composto da una sola persona" viene considerata astrattamente riferibile a ciascun componente della famiglia che ricada nelle condizioni richieste dalla legge, purché vi sia una pensione ai superstiti da lavoro dipendente.

Superamento della prassi precedente

L’Istituto prende atto dei ricorsi pendenti e, per evitare possibili soccombenze in giudizio, decide di adeguarsi al nuovo indirizzo della Corte. Viene pertanto superato il criterio indicato nella circolare 12 gennaio 1990, n. 12, parte II, punto 2.1, secondo cui il nucleo unipersonale, in caso di pensione ai superstiti, poteva essere riconosciuto solo all’orfano minorenne o maggiorenne inabile.

La nuova impostazione consente invece di considerare ammissibile anche il nucleo costituito dal solo coniuge superstite, sempre che sussistano i presupposti sostanziali previsti per il nucleo di una sola persona.

Adempimenti delle sedi e modalità di liquidazione

Le sedi INPS devono applicare il nuovo orientamento e procedere alla liquidazione della prestazione su richiesta degli interessati. L’effetto operativo riguarda anche i casi in cui il nucleo sia formato esclusivamente dal coniuge superstite.

L’erogazione è tuttavia subordinata alla verifica dei requisiti richiesti per il nucleo unipersonale, ossia:

  • minore età, oppure
  • inabilità assoluta e permanente al lavoro.

Limiti temporali e tabelle applicabili

La circolare precisa che l’applicazione del nuovo principio opera nei limiti della prescrizione quinquennale. Inoltre, per i nuclei composti dal solo coniuge superstite devono essere utilizzate le tabelle già in vigore per i nuclei orfanili.

In sintesi, la circolare estende il riconoscimento dell’assegno per il nucleo familiare su pensione ai superstiti anche al coniuge superstite unico componente del nucleo, recependo l’interpretazione della Corte di Cassazione e stabilendo criteri applicativi uniformi per le sedi.

Punti principali

Pronuncia della Corte di Cassazione

La circolare dà seguito alla sentenza n. 7668 del 1996, con la quale la Corte di Cassazione ha chiarito che l’assegno per il nucleo familiare su pensione ai superstiti può spettare anche quando il nucleo sia composto da una sola persona, non solo dall’orfano ma anche dal coniuge superstite, se ricorrono i requisiti richiesti dalla norma.

Interpretazione dell’art. 2, comma 8, della legge n. 153/1988

La disposizione richiamata prevede che il nucleo familiare possa essere composto da una sola persona quando questa sia titolare di pensione ai superstiti da lavoro dipendente e si trovi in una delle condizioni previste: età inferiore a diciotto anni compiuti oppure assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi a un proficuo lavoro per infermità o difetto fisico o mentale. La Corte ha interpretato l’espressione in modo estensivo, riferendola anche al coniuge superstite.

Superamento del precedente orientamento amministrativo

Viene espressamente superato il criterio indicato nella circolare 12 gennaio 1990, n. 12, parte II, punto 2.1, secondo cui, in caso di pensione ai superstiti da lavoro dipendente, il nucleo unipersonale era riconosciuto soltanto all’orfano minorenne o maggiorenne inabile. L’Istituto adegua quindi la propria prassi al nuovo principio giurisprudenziale.

Applicazione pratica da parte delle sedi

Le sedi INPS devono dare attuazione alla sentenza e liquidare la prestazione, su richiesta degli interessati, anche ai nuclei costituiti dal solo coniuge superstite, purché in possesso dei presupposti fondamentali per il nucleo composto da una sola persona, cioè minore età o inabilità.

Limiti temporali e criteri di calcolo

L’applicazione della decisione giudiziale è limitata alla prescrizione quinquennale. Per i nuclei formati dal solo coniuge superstite si devono utilizzare le tabelle in vigore per i nuclei orfanili.

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