Circolare numero 97 del 6-5-1998
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare chiarisce che l’indennità di frequenza prevista dalla legge n. 289/1990 per i minori mutilati e invalidi civili non deve essere computata né nel reddito individuale del beneficiario né nel reddito familiare rilevante per gli assegni familiari e per l’assegno per il nucleo familiare. La motivazione è che tale prestazione costituisce un rimborso forfetario di spese vive sostenute durante la frequenza di corsi di riabilitazione o di studio, e quindi non integra un reddito da considerare per la verifica dei limiti previsti dalla normativa sui trattamenti di famiglia.
Indennità di frequenza per minori mutilati e invalidi civili: esclusione dal reddito ai fini dei trattamenti di famiglia
Indennità di frequenza per minori mutilati e invalidi civili: esclusione dal reddito ai fini dei trattamenti di famiglia
La circolare affronta il problema del trattamento, ai fini reddituali, dell’indennità di frequenza prevista dalla legge 11 ottobre 1990, n. 289 per i minori mutilati e invalidi civili. L’Istituto chiarisce che tale somma non deve essere considerata né nel reddito del beneficiario né nel reddito familiare rilevante per la concessione degli assegni familiari e dell’assegno per il nucleo familiare.
Quesito posto dalle sedi
Alcune sedi avevano rappresentato alla Direzione Generale richieste di trattamenti di famiglia relative a nuclei comprendenti minori beneficiari dell’indennità in questione, chiedendo di sapere se la prestazione dovesse essere computata nel reddito familiare. La circolare nasce quindi da un’esigenza interpretativa applicativa, in assenza di una disposizione espressa sul punto.
Soluzione interpretativa adottata
La Direzione, dopo approfondimenti svolti anche con i Ministeri vigilanti, afferma di dover escludere l’indennità:
- dal reddito individuale del minore beneficiario, ai fini della verifica del superamento dei limiti mensili di reddito per l’individuazione della vivenza a carico;
- dal reddito familiare annuo, ai fini dell’applicazione della disciplina sugli assegni familiari e sull’assegno per il nucleo familiare.
Riferimenti normativi richiamati
La circolare richiama espressamente:
- gli articoli 6 e 7 del Testo unico delle norme sugli assegni familiari approvato con DPR 30 maggio 1955, n. 797, e successive modificazioni;
- l’articolo 23 della legge 28 febbraio 1986, n. 41;
- l’articolo 2 della legge 13 maggio 1988, n. 153.
Tali norme costituiscono il quadro di riferimento per la valutazione della condizione di non autosufficienza economica e per la determinazione del reddito utile ai trattamenti di famiglia.
Ragioni della non computabilità
Secondo l’Istituto, l’indennità prevista dalla legge n. 289/1990 si inserisce nel sistema delle provvidenze a favore dei minori invalidi nei casi in cui non sussistano i presupposti per l’indennità di accompagnamento o per le speciali indennità previste dalla legge n. 508/1988. La prestazione viene qualificata come un rimborso forfetario di spese vive sostenute dal beneficiario durante i periodi di frequenza di corsi di riabilitazione o di studio.
Da tale natura discende la conclusione che la prestazione non ha carattere di reddito rilevante ai fini dei trattamenti di famiglia e deve quindi essere esclusa dai relativi computi.
Punti principali
Questione sottoposta dalle sedi
Alcune sedi INPS hanno chiesto chiarimenti sulla rilevanza, ai fini dei trattamenti di famiglia, dell’indennità prevista dalla legge 11 ottobre 1990, n. 289 per i minori mutilati e invalidi civili, con particolare riferimento alla sua inclusione o esclusione dal reddito familiare.
Orientamento dell’Istituto
In assenza di una previsione normativa espressa, la Direzione ritiene che l’indennità debba essere esclusa sia dal reddito del beneficiario sia dal reddito familiare considerato per gli assegni familiari e per l’assegno per il nucleo familiare.
Riferimenti normativi richiamati
La circolare richiama gli articoli 6 e 7 del T.U. degli assegni familiari approvato con DPR 30 maggio 1955, n. 797, nonché l’art. 23 della legge 28 febbraio 1986, n. 41 e l’art. 2 della legge 13 maggio 1988, n. 153, quali norme rilevanti per la determinazione del reddito ai fini delle prestazioni familiari.
Natura dell’indennità di frequenza
L’indennità di frequenza della legge n. 289/1990 è qualificata come integrazione del sistema di provvidenze per minori invalidi nei casi in cui non spetti l’indennità di accompagnamento o le speciali indennità previste dalla legge n. 508/1988. Essa è considerata un rimborso forfetario di spese vive sostenute per la frequenza di corsi di riabilitazione o di studio.
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