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Circolare

Circolare numero 96 del 6-5-1998

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare aggiorna i criteri INPS sugli oneri accessori dovuti in caso di ritardo nel pagamento di pensioni e prestazioni temporanee. Per le pensioni, il diritto agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria viene riconosciuto anche nei casi di ricostituzioni d’ufficio e di pagamenti effettuati tardivamente, con decorrenza in linea generale dal 121° giorno successivo al perfezionamento del diritto o alla pubblicazione della sentenza/entrata in vigore della legge. Per le prestazioni temporanee, gli stessi principi vengono estesi a diverse fattispecie, con indicazione di termini specifici per ciascuna prestazione e con il riesame, su domanda, delle posizioni già definite in modo difforme. Sono inoltre richiamate le regole sul rapporto tra interessi e rivalutazione, sul criterio di calcolo dell’indice ISTAT e sull’adeguamento delle procedure informatiche.

Interessi legali e rivalutazione monetaria su rate di pensione e prestazioni temporanee corrisposte in ritardo

Interessi legali e rivalutazione monetaria su rate di pensione e prestazioni temporanee corrisposte in ritardo

La circolare aggiorna i criteri applicativi dell’INPS in materia di oneri accessori dovuti per il ritardato pagamento di pensioni e prestazioni temporanee. L’intervento recepisce l’orientamento consolidato della giurisprudenza, estendendo il riconoscimento degli interessi legali e, nei casi previsti, della rivalutazione monetaria anche alle ipotesi di liquidazioni d’ufficio e di pagamenti eseguiti tardivamente.

Prestazioni pensionistiche: superamento del precedente orientamento

In precedenza l’Istituto riconosceva gli interessi legali soprattutto nei casi di ritardo nella definizione di domande di pensione o di ricostituzione; nelle ricostituzioni d’ufficio, in assenza di un espresso richiamo normativo, il diritto era normalmente escluso. Analogamente, la rivalutazione monetaria era riconosciuta solo in presenza di una specifica pronuncia dell’autorità giudiziaria.

La circolare prende atto dell’evoluzione giurisprudenziale, richiamando in particolare le pronunce della Corte di Cassazione e la deliberazione n. 75/1997 della Corte dei Conti. In base a tali principi, quando il diritto nasce dalla data di entrata in vigore di una legge, lo spatium deliberandi di 120 giorni decorre da quel momento e, dal 121° giorno, si perfeziona il ritardo nell’adempimento dal quale maturano interessi e rivalutazione.

Ricostituzioni d’ufficio: criteri di decorrenza

Per le ricostituzioni da effettuare d’ufficio, la circolare stabilisce che sulle somme corrisposte in ritardo devono essere liquidati gli interessi legali e l’eventuale rivalutazione monetaria. I criteri applicativi sono i seguenti:

  • se la ricostituzione deriva da una previsione legislativa, gli interessi decorrono dal 121° giorno successivo all’entrata in vigore della legge;
  • se il diritto alla ricostituzione si perfeziona dopo l’entrata in vigore della legge, la decorrenza è dal 121° giorno successivo al perfezionamento del diritto;
  • se la ricostituzione è conseguente a una sentenza della Corte Costituzionale, la decorrenza è dal 121° giorno successivo alla pubblicazione della sentenza in Gazzetta Ufficiale;
  • se il diritto si perfeziona successivamente alla pubblicazione della sentenza, la decorrenza è dal 121° giorno successivo a tale perfezionamento.

La circolare richiama, a titolo esemplificativo, la trasformazione dell’assegno di invalidità in pensione di vecchiaia ai sensi dell’articolo 1, comma 10, della legge n. 222 del 12 giugno 1984, e le ricostituzioni di pensioni di anzianità in applicazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 428 del 1992.

Rivalutazione monetaria sulle pensioni

La rivalutazione monetaria è riconosciuta con la medesima decorrenza degli interessi legali e fino alla data di pagamento degli arretrati. Devono essere rivalutate tutte le rate corrisposte in ritardo:

  • le rate anteriori alla decorrenza del diritto alla rivalutazione vanno rivalutate a partire da tale data;
  • le rate successive vanno rivalutate dalla rispettiva scadenza.

Per i ratei di pensione anteriori al 31 dicembre 1991, qualora il ritardo si sia perfezionato prima di tale data, si applica la disciplina della sentenza della Corte Costituzionale n. 156 del 1991, con corresponsione della rivalutazione in aggiunta agli interessi.

Per i ratei maturati dopo il 30 dicembre 1991, o comunque per le situazioni in cui il ritardo si sia perfezionato successivamente, si applica l’articolo 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412: l’importo dovuto a titolo di interessi deve essere portato in detrazione dalle somme eventualmente spettanti a titolo di rivalutazione monetaria. Poiché dall’entrata in vigore di tale norma il tasso legale è risultato sempre superiore all’inflazione, la rivalutazione resta in pratica assorbita dagli interessi.

Per il calcolo della rivalutazione la circolare richiama anche l’articolo 54, comma 12, della legge 30 dicembre 1997, n. 449, che dal 1° gennaio 1998 sostituisce il riferimento all’indice sindacale con l’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati calcolato dall’ISTAT e pubblicato mensilmente in Gazzetta Ufficiale.

Ritardata definizione di domande di pensione o di ricostituzione

Nel caso di ritardata definizione di domande di pensione o di ricostituzione, oltre agli interessi legali deve essere liquidata anche l’eventuale rivalutazione monetaria. Anche in questo caso la decorrenza della rivalutazione segue quella degli interessi, applicando i criteri sopra richiamati in tema di ritardo nell’adempimento e di coordinamento con la disciplina del 1991.

Riesame delle situazioni già definite

La circolare prevede che, su domanda degli interessati, debbano essere riesaminate le situazioni già definite in difformità rispetto ai nuovi criteri. Il riesame deve condurre alla corresponsione di quanto eventualmente spettante per interessi legali e/o rivalutazione monetaria, nei limiti prescrizionali vigenti.

Prestazioni temporanee: quadro precedente e nuove regole

Per le prestazioni temporanee l’INPS richiama la disciplina dell’articolo 16, comma 6, della legge n. 412 del 1991, che prevede gli interessi legali sulle prestazioni dovute dalla scadenza del termine previsto per l’adozione del provvedimento. La circolare evidenzia che, per la disoccupazione agricola, il sistema già calcolava automaticamente gli interessi dal 121° giorno dalla data prevista per la domanda (31 marzo dell’anno successivo a quello di riferimento).

Per l’adeguamento dell’indennità giornaliera di disoccupazione in base alle sentenze della Corte Costituzionale n. 497/88 e n. 288/94, gli interessi erano riconosciuti dal 121° giorno dalla pubblicazione delle sentenze o dalla richiesta di adeguamento, se successiva. Per le altre prestazioni temporanee, invece, gli interessi erano normalmente corrisposti solo su esplicita richiesta, mentre la rivalutazione monetaria era riconosciuta soltanto su provvedimento dell’autorità giudiziaria.

Interessi legali sulle prestazioni temporanee: decorrenze

La circolare modifica tale impostazione e stabilisce che, per una serie di prestazioni temporanee per le quali non sia ancora avvenuta la liquidazione, gli interessi legali siano calcolati d’ufficio dal 121° giorno dalla data della domanda fino alla data in cui il pagamento diventa esigibile. Tra le prestazioni indicate rientrano:

  • trattamenti speciali di disoccupazione agricola e indennità ordinaria di disoccupazione agricola con requisiti normali;
  • indennità ordinaria di disoccupazione agricola e non agricola con requisiti ridotti;
  • indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti normali;
  • mobilità e trattamenti speciali di disoccupazione nel settore edile e per i lavoratori frontalieri italiani licenziati in Svizzera;
  • prestazioni economiche antitubercolari;
  • trattamenti di famiglia.

Per altre prestazioni temporanee, la circolare conferma invece decorrenze specifiche:

  • malattia e maternità: dal 121° giorno dalla ricezione del certificato medico, in caso di pagamento diretto; dalla scadenza del periodo di paga in cui dovevano essere corrisposti acconto o conguaglio, in caso di pagamento diretto richiesto per omessa anticipazione del datore di lavoro;
  • trattamento ordinario e straordinario di integrazione salariale: dalla data del provvedimento di concessione, sia in caso di pagamento diretto ai lavoratori sia in caso di pagamento diretto da parte dell’Istituto per inadempimento del datore di lavoro;
  • trattamento ordinario di integrazione salariale per i lavoratori agricoli: dal 61° giorno dalla data in cui la domanda è espressamente accolta dalla commissione provinciale o deve ritenersi tacitamente accolta;
  • TFR e crediti di lavoro (ultime tre mensilità) a carico del Fondo di garanzia: dal 61° giorno dalla presentazione della domanda o della documentazione completa, ai sensi dell’articolo 2, comma 7, della legge n. 297/1982;
  • TFR per la quota afferente il trattamento straordinario di integrazione salariale: dalla cessazione del rapporto di lavoro o, se successiva, dalla data del provvedimento di concessione o dell’ultima proroga del trattamento.

Rivalutazione monetaria e coordinamento con gli interessi

Per le prestazioni temporanee, la rivalutazione monetaria segue gli stessi criteri previsti per gli interessi legali. Tuttavia, per le prestazioni maturate dal 31 dicembre 1991, data di entrata in vigore della legge n. 412/1991, le somme spettanti a titolo di rivalutazione restano assorbite da quelle dovute a titolo di interessi legali.

Sentenze della Corte Costituzionale e posizioni già liquidate

Per le somme dovute in attuazione di sentenze della Corte Costituzionale, la circolare dispone che interessi legali e rivalutazione monetaria siano liquidati d’ufficio con decorrenza dal 121° giorno successivo alla pubblicazione della sentenza. La regola vale anche per le liquidazioni ancora da eseguire in applicazione delle sentenze n. 497/88 e n. 288/94.

Per le liquidazioni già effettuate a tale titolo, il riconoscimento degli oneri accessori avviene su domanda degli interessati. Restano escluse le situazioni definite con sentenza passata in giudicato.

Adeguamento delle procedure

La circolare conclude prevedendo l’adeguamento delle procedure di liquidazione delle varie prestazioni ai nuovi indirizzi operativi indicati. L’obiettivo è uniformare la gestione degli interessi legali e della rivalutazione monetaria alle regole ora esplicitate, sia per le pensioni sia per le prestazioni temporanee.

Punti principali

Aggiornamento dei criteri per le prestazioni pensionistiche

La circolare abbandona il precedente orientamento restrittivo e allinea l’Istituto alla giurisprudenza consolidata della Cassazione e ai principi della Corte dei Conti. Il diritto agli interessi legali non è più limitato ai soli ritardi nella definizione di domande di pensione o di ricostituzione, ma si estende anche alle somme dovute d’ufficio e corrisposte in ritardo. Lo stesso vale per la rivalutazione monetaria, con decorrenza collegata al momento in cui matura il ritardo nell’adempimento.

Ricostituzioni d’ufficio: decorrenza degli oneri accessori

Per le ricostituzioni disposte d’ufficio, gli interessi legali e l’eventuale rivalutazione monetaria decorrono, in linea generale, dal 121° giorno successivo all’entrata in vigore della legge che prevede la ricostituzione oppure, se il diritto si perfeziona dopo, dal 121° giorno successivo al suo perfezionamento. Se la ricostituzione deriva da sentenze della Corte Costituzionale, la decorrenza è dal 121° giorno successivo alla pubblicazione della sentenza in Gazzetta Ufficiale, salvo che il diritto sorga successivamente.

Rivalutazione monetaria sulle pensioni e regole di coordinamento

La rivalutazione monetaria segue la stessa decorrenza prevista per gli interessi legali e si applica fino al pagamento degli arretrati. Per i ratei anteriori al 31 dicembre 1991, se il ritardo si è perfezionato prima di tale data, si applica la disciplina della sentenza della Corte Costituzionale n. 156/1991 e la rivalutazione si aggiunge agli interessi. Per i ratei maturati dal 31 dicembre 1991 in avanti, opera invece l’articolo 16, comma 6, della legge n. 412/1991, per cui gli interessi si detrattono dalle eventuali somme rivalutative; poiché il tasso legale è stato sempre superiore all’inflazione, la rivalutazione risulta normalmente assorbita dagli interessi.

Prestazioni temporanee: ampliamento del riconoscimento automatico

La circolare modifica anche il trattamento degli interessi legali sulle prestazioni temporanee direttamente erogate dall’Istituto, superando il precedente criterio che li riconosceva di regola solo su richiesta o per specifiche prestazioni. Per numerose prestazioni, gli interessi vengono ora calcolati d’ufficio dal 121° giorno dalla domanda fino alla data in cui il pagamento è esigibile, mentre per altre prestazioni continuano a valere termini speciali espressamente indicati.

Prestazioni temporanee con termini specifici

Tra le prestazioni soggette alla decorrenza generale dal 121° giorno dalla domanda figurano, tra le altre, disoccupazione agricola e non agricola, mobilità, trattamenti speciali di disoccupazione nel settore edile e per frontalieri licenziati in Svizzera, prestazioni economiche antitubercolari e trattamenti di famiglia. Per malattia e maternità, integrazione salariale, TFR e crediti di lavoro a carico del Fondo di garanzia, nonché TFR relativo alla quota di trattamento straordinario di integrazione salariale, la circolare indica invece decorrenze specifiche, quali il 121° giorno dal certificato medico, il provvedimento di concessione, il 61° giorno dalla domanda o dalla deliberazione della commissione provinciale, o la data di cessazione del rapporto di lavoro.

Riesame delle posizioni già definite e limiti prescrizionali

Le posizioni già liquidate in modo difforme devono essere riesaminate su domanda degli interessati, entro i limiti prescrizionali vigenti per ciascuna prestazione e tenendo conto di eventuali atti interruttivi. Il riesame riguarda sia le pensioni sia le prestazioni temporanee, nonché le liquidazioni effettuate in attuazione di sentenze della Corte Costituzionale, con esclusione delle situazioni coperte da giudicato.

Sentenze della Corte Costituzionale e procedure

Per le somme corrisposte in attuazione di sentenze della Corte Costituzionale, interessi legali e rivalutazione monetaria devono ora essere liquidati d’ufficio con decorrenza dal 121° giorno successivo alla pubblicazione della sentenza. La stessa regola si applica anche alle liquidazioni ancora da effettuare per le sentenze n. 497/88 e n. 288/94, mentre per quelle già eseguite il riconoscimento avviene su domanda. Le procedure di liquidazione saranno conseguentemente modificate.

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