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Circolare

Circolare numero 95 del 6-5-1998

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare comunica che, in base all'ordinanza del Ministro dell'Interno n. 2783 del 9 aprile 1998, è prorogata al 30 giugno 1998 l'indennità pari al trattamento straordinario di integrazione salariale prevista per i lavoratori sospesi o ad orario ridotto a causa del sisma del 26 settembre 1997 nei territori di Marche e Umbria. La proroga riguarda i benefici dell'art. 10, comma 1, dell'ordinanza n. 2694/1997 e richiama le istruzioni già fornite con precedenti circolari INPS. Viene inoltre precisato il termine per presentare domande di proroga o nuove concessioni per eventi connessi al sisma insorti dopo il 31 marzo 1998: tali domande possono essere presentate entro il 25 maggio 1998.

Proroga al 30 giugno 1998 dell'indennità per i lavoratori colpiti dal sisma Marche-Umbria del 26 settembre 1997

Provvidenze per le zone colpite dal sisma Marche-Umbria del 26 settembre 1997

La circolare disciplina la proroga di un'indennità sostitutiva del trattamento straordinario di integrazione salariale per i lavoratori colpiti dagli eventi sismici iniziati il 26 settembre 1997 nei territori delle regioni Marche e Umbria. Il provvedimento recepisce quanto disposto dall'ordinanza del Ministro dell'Interno n. 2783 del 9 aprile 1998 e chiarisce i termini per la presentazione delle domande di proroga o di nuova concessione.

Quadro normativo di riferimento

La circolare richiama l'art. 10, comma 1, dell'ordinanza n. 2694 del 13 ottobre 1997, che aveva introdotto il beneficio per i lavoratori sospesi o con orario ridotto a causa del sisma. L'ordinanza n. 2783/1998 ha prorogato i benefici fino al 30 giugno 1998, estendendo così la durata dell'indennità già prevista.

Soggetti beneficiari

L'indennità riguarda:

  • i lavoratori sospesi dal lavoro in conseguenza del sisma;
  • i lavoratori occupati a orario ridotto per la medesima causa;
  • i dipendenti di datori di lavoro privati;
  • i soci lavoratori di cooperative;
  • i casi in cui non sia applicabile la disciplina delle integrazioni salariali.

Istruzioni per l'erogazione

Per le modalità operative di gestione ed erogazione della prestazione, la circolare rinvia espressamente alle istruzioni già fornite con:

  • circolare n. 219 del 6 novembre 1997, paragrafo 3;
  • circolare n. 253 del 12 dicembre 1997;
  • circolare n. 43 del 20 febbraio 1998.

Domande di proroga e nuove concessioni

La circolare distingue tra:

  • proroga del beneficio per periodi successivi alla concessione iniziale;
  • nuove concessioni dell'indennità per eventi connessi al sisma insorti dopo il 31 marzo 1998.

Tali domande devono essere presentate con le modalità già indicate nella circolare n. 219/1997 e nel rispetto del termine previsto dall'art. 7, comma 1, della legge 20 maggio 1975, n. 164.

Termine di presentazione

Il documento precisa che le domande di nuova concessione o di proroga dell'indennità in atto alla data del 31 marzo 1998 possono essere presentate utilmente entro il 25 maggio 1998. Questo termine costituisce la scadenza operativa richiamata dalla circolare per la gestione delle richieste ancora pendenti.

Punti principali

Proroga del beneficio al 30 giugno 1998

L'ordinanza del Ministro dell'Interno n. 2783 del 9 aprile 1998, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 87 del 15 aprile 1998, ha prorogato al 30 giugno 1998 i benefici previsti dall'art. 10, comma 1, dell'ordinanza n. 2694 del 13 ottobre 1997. Ne deriva la proroga della durata dell'indennità riconosciuta ai lavoratori interessati.

Destinatari dell'indennità

Il beneficio riguarda i lavoratori sospesi dal lavoro o lavoranti a orario ridotto in conseguenza del sisma, dipendenti da datori di lavoro privati o soci lavoratori di cooperative, nei casi in cui non sia applicabile la disciplina delle integrazioni salariali ordinarie o straordinarie.

Istruzioni operative richiamate

Per l'erogazione dell'indennità la circolare rinvia alle istruzioni già impartite con la circolare n. 219 del 6 novembre 1997, paragrafo 3, nonché con le circolari n. 253 del 12 dicembre 1997 e n. 43 del 20 febbraio 1998.

Domande di proroga e nuove concessioni

Le domande di proroga del beneficio per periodi successivi alla concessione iniziale, nonché le eventuali nuove concessioni dell'indennità per eventi connessi al sisma insorti successivamente al 31 marzo 1998, devono essere presentate secondo le modalità della circolare n. 219/1997 e nel termine previsto dall'art. 7, comma 1, della legge n. 164 del 20 maggio 1975.

Termine finale di presentazione

La circolare precisa che le domande di nuova concessione o di proroga dell'indennità in atto alla data del 31 marzo 1998 possono essere presentate utilmente entro il 25 maggio 1998.

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